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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19796/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione a una dichiarazione di successione aperta nel 2004, concernente immobili vincolati di interesse storico, artistico e archeologico compresi nell'asse ereditario. L'amministrazione finanziaria aveva contestato l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, sostenendo che, per effetto della modifica del testo della tariffa dell'imposta di registro intervenuta nel 1999, il richiamo contenuto nella disciplina delle imposte ipotecaria e catastale dovesse intendersi rimasto fermo e quindi non esteso ai trasferimenti mortis causa di tali immobili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990 e della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, assumendo che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa anziché proporzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Dopo avere ricostruito l'evoluzione normativa dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990 e del rinvio contenuto nella nota all'art. 1 della tariffa dell'imposta di registro, ha aderito all'orientamento più recente secondo cui il rinvio deve considerarsi mobile: pertanto, per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico, anche mortis causa e anche se anteriori al 2008, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. La sentenza impugnata, che aveva applicato tale criterio, è stata quindi confermata. Le spese sono state compensate per il recente mutamento giurisprudenziale; inoltre, non è stato posto a carico dell'amministrazione statale l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria richiama un'altra disposizione attraverso un riferimento ai periodi di un articolo di tariffa, occorre verificare se il rinvio sia statico o mobile alla luce delle successive modifiche legislative.
  • Se, al momento dell'ultima modifica della norma richiamante, la disposizione richiamata è già stata spostata di posizione per effetto di interventi normativi successivi, il rinvio deve intendersi riferito al contenuto sostanziale della previsione e non alla sua collocazione letterale originaria.
  • In materia di imposte ipotecaria e catastale, il regime agevolato in misura fissa per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico si applica anche ai trasferimenti mortis causa, ove il sistema normativo vigente al momento rilevante comprenda tali beni tra le ipotesi richiamate dalla disciplina agevolativa.
  • La ricostruzione dell'evoluzione normativa può prevalere sui precedenti orientamenti giurisprudenziali quando questi siano fondati su un assetto testuale diverso e superato da successivi interventi legislativi.
  • La compensazione delle spese è giustificata quando la decisione si colloca in un quadro di recente evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale.
  • Le amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle spese mediante prenotazione a debito non sono tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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