Cassazione Civile, Ordinanza n. 19796/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione a una dichiarazione di successione aperta nel 2004, concernente immobili vincolati di interesse storico, artistico e archeologico compresi nell'asse ereditario. L'amministrazione finanziaria aveva contestato l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, sostenendo che, per effetto della modifica del testo della tariffa dell'imposta di registro intervenuta nel 1999, il richiamo contenuto nella disciplina delle imposte ipotecaria e catastale dovesse intendersi rimasto fermo e quindi non esteso ai trasferimenti mortis causa di tali immobili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990 e della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, assumendo che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa anziché proporzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Dopo avere ricostruito l'evoluzione normativa dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990 e del rinvio contenuto nella nota all'art. 1 della tariffa dell'imposta di registro, ha aderito all'orientamento più recente secondo cui il rinvio deve considerarsi mobile: pertanto, per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico, anche mortis causa e anche se anteriori al 2008, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. La sentenza impugnata, che aveva applicato tale criterio, è stata quindi confermata. Le spese sono state compensate per il recente mutamento giurisprudenziale; inoltre, non è stato posto a carico dell'amministrazione statale l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
è il parametro del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto nella decisione impugnata
artt. 1, 2 e 10, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
la Corte ricostruisce l'evoluzione dell'art. 10, comma 2, per stabilire quando le imposte ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa
nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
il rinvio contenuto nella nota viene qualificato come rinvio mobile, in ragione delle modifiche sopravvenute alla tariffa dell'imposta di registro
art. 1, comma 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la collocazione del trasferimento di immobili vincolati tra i vari periodi della tariffa incide sull'operatività del rinvio nelle norme sulle imposte ipotecaria e catastale
art. 7, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488
ha inserito un nuovo periodo nella tariffa dell'imposta di registro, determinando lo slittamento delle previsioni precedenti
art. 16, comma 2, lett. a, D.L. 22 maggio 1993, n. 155
ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. n. 347/1990 introducendo il richiamo al quarto periodo della tariffa
art. 3, comma 15, lett. a, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669
ha esteso il richiamo alle ipotesi del quarto e quinto periodo della tariffa
art. 30, comma 5-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185
ha sostituito il richiamo al quarto e quinto periodo con quello al quarto, quinto e nono periodo, confermando il carattere mobile del rinvio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato alle amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito
Massime di principio
- Quando una norma tributaria richiama un'altra disposizione attraverso un riferimento ai periodi di un articolo di tariffa, occorre verificare se il rinvio sia statico o mobile alla luce delle successive modifiche legislative.
- Se, al momento dell'ultima modifica della norma richiamante, la disposizione richiamata è già stata spostata di posizione per effetto di interventi normativi successivi, il rinvio deve intendersi riferito al contenuto sostanziale della previsione e non alla sua collocazione letterale originaria.
- In materia di imposte ipotecaria e catastale, il regime agevolato in misura fissa per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico si applica anche ai trasferimenti mortis causa, ove il sistema normativo vigente al momento rilevante comprenda tali beni tra le ipotesi richiamate dalla disciplina agevolativa.
- La ricostruzione dell'evoluzione normativa può prevalere sui precedenti orientamenti giurisprudenziali quando questi siano fondati su un assetto testuale diverso e superato da successivi interventi legislativi.
- La compensazione delle spese è giustificata quando la decisione si colloca in un quadro di recente evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale.
- Le amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle spese mediante prenotazione a debito non sono tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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