Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32266/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con rideterminazione di IRES, IRAP e IVA. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva illegittimamente valorizzato un PVC non ritualmente prodotto in giudizio, poiché la tardiva produzione era stata eccepita in primo grado e non era stata oggetto di appello incidentale; da ciò faceva discendere l’impossibilità di ritenere sussistenti i presupposti del raddoppio dei termini di accertamento e, quindi, la tardività dell’avviso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la CTR aveva ritenuto esistenti i presupposti dell’obbligo di denuncia pur a fronte dell’esito dei procedimenti penali successivi, uno archiviato e l’altro concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti dell’accertamento IRAP, perché il raddoppio dei termini non è applicabile a tale imposta; ha invece ritenuto infondato il primo motivo per IVA e IRES, affermando che il PVC tardivamente prodotto in primo grado era comunque esaminabile in appello nel processo tributario, e che il raddoppio dei termini per IRPEF/IRES e IVA dipende dalla sussistenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia, indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Il secondo motivo è stato rigettato perché il giudice tributario deve compiere una valutazione ex ante, cioè "ora per allora", dei presupposti dell’obbligo di denuncia, senza poter attribuire rilievo decisivo all’esito del processo penale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per il riesame della sola questione relativa all’IRAP e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Per IRES/IRPEF, nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento opera se esistono seri indizi di reato idonei a far insorgere l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’esito del procedimento penale.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    Per l’IVA, il raddoppio dei termini segue la medesima logica fondata sui seri indizi di reato e sull’obbligo di denuncia, indipendentemente dall’inizio dell’azione penale o dalla presentazione effettiva della denuncia.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura del ricorrente era diretta a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito nell’utilizzo del PVC; la Corte ha però ritenuto utilizzabile quel documento in appello nel processo tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto, ma la Corte ha escluso la contraddittorietà denunciata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per denunciare la pretesa insufficienza/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione conforme al criterio della valutazione ex ante dell’obbligo di denuncia.

  • art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio fino al giudicato, con conseguente utilizzabilità in appello della documentazione già depositata in primo grado.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La documentazione tardivamente depositata è comunque esaminabile in appello se acquisita al fascicolo processuale entro il termine perentorio previsto dalla norma.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel quadro dei principi sulla produzione documentale nel giudizio di appello.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 37, conv. in l. n. 248 del 2006

    È la modifica normativa che ha inciso sul regime del raddoppio dei termini di accertamento, richiamata dalla Corte nel ricostruire la disciplina applicabile.

  • d.lgs. n. 128 del 2015

    Richiamato per delimitare il regime temporale anteriore delle regole sul raddoppio dei termini.

  • l. n. 74/2000, artt. 2, 4 e 10

    Norme penali richiamate dal ricorrente per sostenere che i successivi esiti dei procedimenti penali escludevano i presupposti dell’obbligo di denuncia; la Corte ha ritenuto tale rilievo inconferente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la documentazione inserita nel fascicolo di parte di primo grado e acquisita al fascicolo d’ufficio può essere valutata dal giudice di appello, anche se la produzione originaria era stata tardiva, purché la parte avversaria abbia avuto concreta possibilità di difesa.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento per imposte presidiati da sanzioni penali dipende, nel regime anteriore alle modifiche del 2015, dalla presenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia, non dall’effettiva presentazione della denuncia né dall’avvio o dall’esito del processo penale.
  • La verifica del giudice tributario sui presupposti del raddoppio dei termini è una valutazione ex ante, 'ora per allora', limitata alla sussistenza dell’obbligo di denuncia e non estesa all’accertamento della responsabilità penale.
  • L’esito favorevole del procedimento penale, incluso il decreto di archiviazione o l’assoluzione, non esclude di per sé la legittimità del raddoppio dei termini se al momento dell’accertamento erano presenti elementi idonei a fondare l’obbligo di denuncia.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile all’IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.