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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27929/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di una cessione a titolo oneroso, intervenuta nel 2009, di terreni di proprietà della contribuente in favore di un soggetto che agiva per conto della società ferroviaria pubblica, l'Ufficio ha emesso avviso di accertamento IRPEF recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata per euro 152.885,88 e irrogando sanzioni. In primo grado la pretesa è stata solo in parte confermata, con rideterminazione della plusvalenza tassabile nell'importo di euro 48.350,18 percepito nel periodo d'imposta. In appello la CTR ha invece accolto integralmente l'impugnazione della contribuente e annullato l'avviso, ritenendo non provato che i terreni ricadessero nelle zone omogenee A, B, C o D previste dal D.M. 2 aprile 1968 e qualificando comunque i fondi come aree destinate di fatto a impianti di interesse generale, quindi non imponibili. L'Agenzia, ricorrendo per cassazione, ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul motivo incidentale con cui aveva invocato l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla contribuente in primo grado per mancata esibizione in sede precontenziosa ai sensi dell'art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973; 2) violazione degli artt. 11, commi 5 e 7, L. 413/1991, 67 e 68 TUIR e 2697 c.c., sostenendo che il presupposto impositivo dipendeva dall'inclusione dei terreni nelle zone omogenee tassabili e che l'onere di provare l'esclusione da tali zone gravava sulla contribuente, non sull'Ufficio.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha escluso la nullità per omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva dichiarato assorbiti i motivi incidentali dell'Agenzia: l'assorbimento improprio comporta decisione implicita di rigetto delle censure non esaminate, poiché superate dalla statuizione principale che ha annullato l'avviso per difetto del presupposto impositivo. Ha poi respinto il motivo di violazione di legge: ha ribadito che, per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni volontarie intervenute in procedimenti espropriativi, rileva l'inserimento dell'area in una delle zone omogenee A, B, C o D previste dall'art. 11, comma 5, L. 413/1991; tale circostanza costituisce il presupposto dell'imposizione e deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria. La CTR si era attenuta a tale principio, avendo rilevato che dall'accertamento e dalla documentazione non risultava l'inclusione dei terreni nelle zone tassabili e che il certificato urbanistico non li classificava in zona F, mentre la loro destinazione di fatto a impianto di interesse generale conduceva comunque ad escludere la pretesa fiscale. La Cassazione ha quindi confermato la decisione di merito e condannato l'Agenzia alle spese, senza applicare l'ulteriore contributo unificato per il regime di prenotazione a debito spettante alle amministrazioni fiscali.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione sia stata dichiarata assorbita per effetto dell'accoglimento di altra domanda o motivo incompatibile, poiché in tal caso si configura una decisione implicita di rigetto delle censure assorbite.

  • art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973

    La preclusione probatoria per mancata esibizione documentale in fase precontenziosa è stata dedotta dall'Ufficio come motivo incidentale; nel caso concreto il relativo esame è risultato assorbito dall'annullamento dell'atto per difetto del presupposto impositivo.

  • art. 11, comma 5, L. n. 413 del 1991

    per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi ... relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D ... si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi

    Il presupposto oggettivo della tassazione è l'inclusione del terreno nelle zone omogenee A, B, C o D previste dalla norma; non basta una generica vocazione edificatoria o la mera destinazione urbanistica locale.

  • art. 11, comma 7, L. n. 413 del 1991

    gli enti eroganti ... devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento

    La ritenuta opera sulle somme corrisposte per le ipotesi previste dai commi 5 e 6, salvo opzione del contribuente per la tassazione ordinaria.

  • art. 67, comma 1, lettera b), TUIR

    Le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria costituiscono redditi diversi; nel caso concreto la norma rileva in combinazione con la disciplina speciale sulle cessioni in procedimenti espropriativi.

  • art. 68 TUIR

    Richiamato dall'Agenzia come norma di coordinamento nella disciplina delle plusvalenze immobiliari; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma diversa dalla ricostruzione del regime applicabile.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'inclusione del terreno in una delle zone omogenee tassabili grava sull'Amministrazione finanziaria, essendo tale circostanza costitutiva della pretesa impositiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non viene applicato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del regime di prenotazione a debito previsto per l'Agenzia fiscale.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012

    Richiamato per affermare l'applicabilità all'Agenzia fiscale della disciplina speciale del contributo unificato tramite prenotazione a debito.

  • art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002

    Per le amministrazioni pubbliche opera la prenotazione a debito del contributo unificato, con esclusione dell'ulteriore versamento previsto dall'art. 13, comma 1-quater.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze derivanti da cessioni volontarie intervenute nel corso di procedimenti espropriativi, l'imponibilità dipende dall'inclusione del terreno nelle zone omogenee A, B, C o D previste dalla disciplina speciale; non è sufficiente la sola attitudine edificatoria o la destinazione urbanistica generica dell'area.
  • L'inclusione del bene nelle zone omogenee tassabili costituisce fatto costitutivo della pretesa tributaria e deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.
  • La mera qualificazione del suolo come area di interesse generale o la sua collocazione di fatto in un contesto infrastrutturale non consente di superare il difetto di prova del presupposto normativo dell'imposizione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice dichiara assorbito un motivo di gravame per effetto dell'accoglimento di una questione pregiudiziale o assorbente, poiché tale declaratoria implica il rigetto logico delle censure non esaminate.
  • Non può essere dedotto come violazione di legge un motivo che, in realtà, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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