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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11939/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di intimazione per il recupero di omessi versamenti IRPEF relativi all’anno d’imposta 1995, intimazione riferita a una cartella di pagamento che il contribuente assumeva non notificata. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo prescritto il credito, valorizzando la mancata prova della notifica della cartella. In appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione reputando provata la notifica sia dell’avviso di accertamento sia della cartella, sulla base di documenti prodotti dall’ente della riscossione. Il contribuente ricorre per cassazione deducendo: violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 per l’asserita inammissibilità in appello della produzione dell’originale della relata e della copia della cartella; violazione delle norme sulla notifica e sui termini di decadenza della riscossione e del ruolo; violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c. per mancata prova della rituale notifica e per decadenza; violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973, 140 e 148 c.p.c. per asserite irregolarità della notifica dell’accertamento e omessa allegazione degli atti richiamati; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di decadenza; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sempre in tema di decadenza e prescrizione, invocando anche l’autotutela amministrativa.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, anche se preesistenti al primo grado, e tale facoltà comprende la produzione dell’atto impositivo e della documentazione di notifica. Considera infondati anche i motivi relativi alla notifica e ai termini di decadenza, rilevando che dall’istruttoria emergeva la rituale notifica dell’avviso di accertamento con la procedura dell’art. 140 c.p.c., la successiva notifica della cartella entro i termini applicabili e l’assenza di una nullità della notifica della cartella, potendo questa avvenire anche mediante invio diretto di raccomandata senza relata formale; osserva inoltre che la mancata sottoscrizione leggibile della cartella non ne determina invalidità se l’atto è riferibile all’organo competente e che, trattandosi di imposte dirette, il credito erariale è soggetto a prescrizione decennale. Dichiara inammissibili i motivi sull’omessa pronuncia e sull’omesso esame di fatto decisivo, affermando che la CTR aveva comunque preso in considerazione i fatti rilevanti e che non ricorre il vizio denunciato quando la decisione sia incompatibile con la pretesa della parte. Conferma quindi la soccombenza del contribuente e lo condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa, anche se gli atti erano già esistenti in primo grado; tale produzione vale anche per l'atto impositivo e la documentazione di notifica, come mera difesa e non come eccezione nuova

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    preclude solo le eccezioni in senso stretto, non la mera produzione documentale difensiva ammessa in appello

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    i documenti possono essere prodotti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con le formalità prescritte

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    richiamato per le formalità di deposito dei documenti nel processo tributario

  • art. 148 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica, ma la Corte esclude i vizi denunciati

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    disciplina la notifica della cartella di pagamento e non richiede, nella forma di invio diretto a mezzo posta, una relata di notifica appositamente redatta; la cartella deve essere riferibile all'organo competente

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in base alla modalità di notificazione scelta

  • art. 17 d.P.R. 602/1973

    richiamato in relazione alla formazione ed esecutività del ruolo; nel caso concreto il ruolo risultava tempestivo e definitivo per mancata impugnazione

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato per la dedotta irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento

  • art. 140 c.p.c.

    la notifica dell'avviso di accertamento per irreperibilità relativa è valida se eseguita con deposito alla casa comunale, affissione all'abitazione e invio della raccomandata informativa

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato anche in relazione alla forma della relata e alla dedotta nullità della notifica

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per l'onere della prova della notifica e della legittimità della riscossione

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la decisione del giudice sia incompatibile con la pretesa della parte, anche senza espressa statuizione su ogni singolo motivo

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    utilizzato per denunciare violazione di legge sulle notifiche, sui termini decadenziali e sulla prova documentale

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    utilizzato per denunciare omessa pronuncia

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non basta l'omessa considerazione di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    richiamato per individuare il termine di accertamento rispetto al quale la Corte ritiene tempestiva la cartella nel caso concreto

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    richiamato anche per i termini di notifica della cartella, che nel caso concreto risultano rispettati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è normalmente consentita ex art. 58 d.lgs. 546/1992, anche se i documenti esistevano già in primo grado, quando siano prodotti a fini difensivi e non integrino eccezioni nuove in senso stretto.
  • La notifica della cartella esattoriale può essere validamente eseguita anche mediante invio diretto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica formalmente redatta, purché l'atto sia riconducibile all'organo competente e sia conservata la documentazione richiesta dalla legge.
  • L'omessa sottoscrizione leggibile della cartella non determina di per sé invalidità dell'atto se la cartella è inequivocabilmente riferibile all'ente titolare del potere di emissione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza trattare analiticamente ogni singolo motivo, adotta una decisione logicamente incompatibile con la pretesa dedotta, così rifiutandola implicitamente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice.
  • Per i tributi erariali la prescrizione del credito può essere decennale, sicché la censura fondata su un termine più breve non è accoglibile quando la pretesa sia ancora coperta dal termine ordinario applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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