Cassazione Civile, Ordinanza n. 18855/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria tributi)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento IMU notificati per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 in relazione a un fabbricato sito in Venosa, adibito a oleificio. L’ente concessionario aveva disconosciuto l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali, ritenendo ostativa la classificazione catastale in categoria D/1 anziché D/10, nonostante una successiva denuncia di variazione catastale. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi della contribuente, ritenendo sufficiente la strumentalità agricola dell’immobile e, in ogni caso, attribuendo rilievo retroattivo alla variazione catastale presentata nel 2017. Nel ricorso per cassazione la concessionaria ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011, assumendo che l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali, per gli anni 2012 e 2013, spettasse solo se ubicati in Comuni montani o parzialmente montani secondo elenco ISTAT; 2) violazione delle norme sulla ruralità e sulla variazione catastale, sostenendo che la mera strumentalità agricola non bastasse e che la domanda DOCFA del 2017 non potesse produrre effetti retroattivi per gli anni d’imposta contestati; 3) violazione degli artt. 61 e 36 del d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente sulla prova della ruralità e della strumentalità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che per gli anni 2012 e 2013 l’elenco ISTAT dei Comuni montani richiamato dall’art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 fosse incorporato nella fattispecie legale, ma che nel caso concreto la concessionaria avesse comunque ammesso in appello l’applicabilità dell’esenzione ai Comuni parzialmente montani come Venosa, con conseguente non necessità di prova ulteriore da parte della contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’esenzione o il riconoscimento della ruralità ai fini IMU/ICI non discendono dalla sola strumentalità concreta dell’immobile all’attività agricola, ma richiedono il corretto iter catastale previsto dalla normativa; la domanda di variazione catastale presentata nel 2017 non poteva produrre effetti retroattivi per coprire gli anni 2012-2015, né la procedura DOCFA ordinaria ha efficacia retroattiva salvo ipotesi di correzione di errore imputabile all’amministrazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
Definisce i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola; la Corte lo considera disposizione rilevante per la qualificazione della ruralità, ma non sufficiente da sola a fondare l’esenzione in assenza dei presupposti procedurali e catastali previsti dalla normativa successiva.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Per gli anni 2012 e 2013 l’esenzione IMU per fabbricati rurali strumentali era limitata a quelli ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani indicati nell’elenco ISTAT; il richiamo all’elenco integra la fattispecie legale.
art. 4, comma 1-ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Ha aggiunto al sistema IMU la previsione di esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati in Comuni montani o parzialmente montani.
art. 1, comma 708, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Dal 2014 l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali è generalizzata, senza più limitazioni territoriali.
Il giudice applica il principio iura novit curia anche quando la norma primaria rinvia a un atto amministrativo che ne integra la fattispecie.
Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nei limiti della struttura del giudizio e dell’oggetto dell’accertamento impugnato.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le difese dell’ente resistente devono prendere posizione sui motivi del ricorrente e indicare prove ed eccezioni, ma ciò non crea un onere ulteriore di allegazione rispetto all’atto impositivo.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70
Ha previsto la possibilità di presentare domanda di variazione catastale per ottenere il riconoscimento della ruralità con efficacia retroattiva dal quinto anno antecedente alla domanda.
art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Ha chiarito gli effetti delle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità.
art. 1, d.m. 26 luglio 2012
Attribuisce il classamento catastale ordinario ai fabbricati rurali e prevede annotazione specifica per la ruralità nei fabbricati diversi da quelli censibili in D/10.
art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
Stabilisce espressamente la retroattività, dal quinto anno antecedente, degli effetti delle domande di variazione catastale e dell’annotazione del requisito di ruralità.
art. 1, comma 1, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
La procedura DOCFA ordinaria di variazione catastale non ha efficacia retroattiva, salvo correzione di errore imputabile all’amministrazione finanziaria.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente ai fini della censura di motivazione della sentenza di merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente ai fini della dedotta motivazione apparente della decisione d’appello.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria di rango primario rinvia a un elenco o atto amministrativo per definire la fattispecie agevolativa, tale atto si incorpora nella disposizione richiamante e il giudice può verificarne direttamente l’esistenza e il contenuto in base al principio iura novit curia.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione può operare, ma non può trasformarsi in un onere allegatorio ulteriore a carico dell’ente impositore rispetto ai fatti già posti a base dell’atto di accertamento.
- L’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali non discende automaticamente dalla sola strumentalità in fatto all’attività agricola: occorre rispettare il regime normativo di riconoscimento della ruralità, comprensivo degli adempimenti catastali previsti.
- La domanda di variazione catastale presentata ai fini del riconoscimento della ruralità può avere effetti retroattivi solo nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina speciale; una variazione DOCFA ordinaria non produce, di regola, efficacia retroattiva per annualità pregresse.
- Per gli anni in cui la legge limitava l’esenzione ai fabbricati rurali ubicati in Comuni montani o parzialmente montani, il requisito territoriale va verificato secondo la disciplina vigente, mentre dal 2014 l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali è stata generalizzata.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su un presupposto giuridico errato circa la rilevanza della mera strumentalità del bene o la retroattività della variazione catastale, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
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