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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31000/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

Un contribuente, socio al 50% di una società di capitali, aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005 che recuperava a tassazione il reddito di partecipazione derivante da un accertamento emesso anche nei confronti della società, fondata su metodo induttivo in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione. La Commissione provinciale aveva rigettato i ricorsi riuniti di società e soci; la Commissione regionale aveva poi accolto l’appello del contribuente, annullando l’avviso di accertamento, ritenendo insussistenti i presupposti per la ricostruzione induttiva del reddito perché esistevano dichiarazioni dei redditi di anni precedenti e successivi, scritture contabili depositate e comunicazione IVA annuale, che avrebbero consentito di verificare la perdita di bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme processuali perché l’appello del contribuente sarebbe stato tardivo e, inoltre, la CTR avrebbe pronunciato su una cartella non impugnata in primo grado; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe accolto l’appello su un motivo nuovo, non dedotto in primo grado; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e dell’onere della prova, sostenendo che in assenza di dichiarazione il reddito può essere ricostruito anche con presunzioni semplici e che l’ufficio aveva valorizzato ulteriori indici, tra cui l’antieconomicità della gestione; 4) violazione delle norme sul processo tributario, poiché il giudice avrebbe dovuto rideterminare il tributo e non limitarsi ad annullare l’atto; 5) violazione della disciplina sulle società a ristretta base partecipativa e della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla seconda censura del primo motivo, ritenendola fondata: dagli atti non risultava che la cartella di pagamento fosse stata impugnata in primo grado, sicché la CTR aveva pronunciato implicitamente anche su di essa in assenza di devoluzione e con conseguente nullità della decisione nella parte in cui l’aveva annullata insieme all’avviso di accertamento. La fondatezza di tale censura ha comportato l’assorbimento della prima censura del primo motivo e di tutti gli altri motivi. La sentenza d’appello è stata quindi cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme su domanda e ultrapetizione per censurare la pronuncia oltre i limiti del devoluto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre la domanda né su capi non devoluti; la CTR aveva implicitamente annullato anche una cartella non impugnata in primo grado.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per sostenere la tardività dell’appello, in relazione al termine semestrale applicabile ratione temporis.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’introduzione in appello di questioni nuove.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo processuale relativo alla devoluzione e ai limiti dell’appello nel processo tributario.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo processuale per denunciare preclusioni alle domande/eccezioni nuove.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base normativa dell’accertamento induttivo del reddito.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per la ricostruzione del reddito in caso di omessa dichiarazione.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    Richiamato per l’accertamento induttivo in materia IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova nella contestazione dell’accertamento.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la prova per presunzioni nella ricostruzione del reddito.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per sostenere la natura di impugnazione-merito del processo tributario.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato a sostegno dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito e non solo sull’annullamento.

  • art. 30 l. 724/1994

    Richiamato in relazione alla disciplina delle società di comodo/parametri affini e alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 1 l. 296/2006

    Richiamato come modifica/integrazione della disciplina citata dall’Ufficio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice non può pronunciarsi su un atto impositivo o riscossivo che non risulti ritualmente impugnato in primo grado: la statuizione resa oltre il perimetro del devoluto è nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Quando la fondatezza di un motivo processuale comporta la cassazione della sentenza per vizio radicale della pronuncia impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • In presenza di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione può ricostruire il reddito anche in via induttiva facendo leva su presunzioni semplici e su ulteriori indici sintomatici; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato scrutinato perché assorbito dal vizio processuale relativo all’oggetto della decisione di appello.
  • Nel processo tributario il giudice può essere tenuto alla rideterminazione del tributo in un giudizio di impugnazione-merito, ma tale profilo rileva solo quando la domanda e gli atti effettivamente devoluti al giudice lo consentano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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