Cassazione Civile, Ordinanza n. 31000/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
Un contribuente, socio al 50% di una società di capitali, aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005 che recuperava a tassazione il reddito di partecipazione derivante da un accertamento emesso anche nei confronti della società, fondata su metodo induttivo in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione. La Commissione provinciale aveva rigettato i ricorsi riuniti di società e soci; la Commissione regionale aveva poi accolto l’appello del contribuente, annullando l’avviso di accertamento, ritenendo insussistenti i presupposti per la ricostruzione induttiva del reddito perché esistevano dichiarazioni dei redditi di anni precedenti e successivi, scritture contabili depositate e comunicazione IVA annuale, che avrebbero consentito di verificare la perdita di bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme processuali perché l’appello del contribuente sarebbe stato tardivo e, inoltre, la CTR avrebbe pronunciato su una cartella non impugnata in primo grado; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe accolto l’appello su un motivo nuovo, non dedotto in primo grado; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e dell’onere della prova, sostenendo che in assenza di dichiarazione il reddito può essere ricostruito anche con presunzioni semplici e che l’ufficio aveva valorizzato ulteriori indici, tra cui l’antieconomicità della gestione; 4) violazione delle norme sul processo tributario, poiché il giudice avrebbe dovuto rideterminare il tributo e non limitarsi ad annullare l’atto; 5) violazione della disciplina sulle società a ristretta base partecipativa e della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla seconda censura del primo motivo, ritenendola fondata: dagli atti non risultava che la cartella di pagamento fosse stata impugnata in primo grado, sicché la CTR aveva pronunciato implicitamente anche su di essa in assenza di devoluzione e con conseguente nullità della decisione nella parte in cui l’aveva annullata insieme all’avviso di accertamento. La fondatezza di tale censura ha comportato l’assorbimento della prima censura del primo motivo e di tutti gli altri motivi. La sentenza d’appello è stata quindi cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme su domanda e ultrapetizione per censurare la pronuncia oltre i limiti del devoluto.
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda né su capi non devoluti; la CTR aveva implicitamente annullato anche una cartella non impugnata in primo grado.
È richiamato per sostenere la tardività dell’appello, in relazione al termine semestrale applicabile ratione temporis.
Richiamato per contestare l’introduzione in appello di questioni nuove.
Richiamato nel motivo processuale relativo alla devoluzione e ai limiti dell’appello nel processo tributario.
Richiamato nel motivo processuale per denunciare preclusioni alle domande/eccezioni nuove.
Richiamato come base normativa dell’accertamento induttivo del reddito.
Richiamato per la ricostruzione del reddito in caso di omessa dichiarazione.
Richiamato per l’accertamento induttivo in materia IVA.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova nella contestazione dell’accertamento.
Richiamato per la prova per presunzioni nella ricostruzione del reddito.
Richiamato per sostenere la natura di impugnazione-merito del processo tributario.
Richiamato a sostegno dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito e non solo sull’annullamento.
Richiamato in relazione alla disciplina delle società di comodo/parametri affini e alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
Richiamato come modifica/integrazione della disciplina citata dall’Ufficio.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non può pronunciarsi su un atto impositivo o riscossivo che non risulti ritualmente impugnato in primo grado: la statuizione resa oltre il perimetro del devoluto è nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Quando la fondatezza di un motivo processuale comporta la cassazione della sentenza per vizio radicale della pronuncia impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- In presenza di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione può ricostruire il reddito anche in via induttiva facendo leva su presunzioni semplici e su ulteriori indici sintomatici; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato scrutinato perché assorbito dal vizio processuale relativo all’oggetto della decisione di appello.
- Nel processo tributario il giudice può essere tenuto alla rideterminazione del tributo in un giudizio di impugnazione-merito, ma tale profilo rileva solo quando la domanda e gli atti effettivamente devoluti al giudice lo consentano.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30925/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30927/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30928/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30929/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30930/2022 del 20/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →