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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17503/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente religioso)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento Ici per le annualità 2007-2009 emessi da Roma Capitale su immobili di proprietà di un ente religioso siti in Roma e destinati a casa per ferie. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva, escludendo l'esenzione per difetto del requisito oggettivo, perché nell'immobile si svolgeva un'attività di ospitalità con caratteristiche commerciali, desumibili da prezzi delle camere, modalità contrattuali, volume d'affari e offerta alla generalità degli interessati; aveva inoltre accolto l'appello incidentale del Comune sulle sanzioni e disposto l'ulteriore contributo unificato. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, dell'art. 39 d.l. 223/2006 e dell'art. 73 TUIR, sostenendo che l'attività svolta fosse prevalentemente religiosa e di culto, quindi non commerciale. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti e documenti decisivi (autodichiarazioni, dichiarazione della madre superiora, modalità autogestita dell'ospitalità) che avrebbero provato la natura non commerciale dell'attività. Con il terzo motivo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 8 d.lgs. 546/1992 e 10 l. 212/2000, sostenendo che l'appello incidentale sulle sanzioni fosse inammissibile per genericità e che su quel punto si fosse formato giudicato interno. Con il quarto motivo, subordinato, contestava l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi e ha accolto solo il quarto. Ha confermato il principio per cui l'esenzione Ici ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo: l'immobile deve essere destinato in via esclusiva e con modalità non commerciali allo svolgimento delle attività agevolate. Nel caso concreto, la ricettività svolta nella casa per ferie, remunerata con corrispettivi in linea con il mercato e con significativo volume d'affari, è stata correttamente qualificata come attività commerciale, con conseguente esclusione dell'esenzione. La doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata ritenuta infondata perché il fatto storico decisivo era stato esaminato dal giudice di merito e la ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito. È stata respinta anche la censura sulle sanzioni, poiché l'appello incidentale del Comune era specifico e idoneo a devolvere la questione; non sussisteva quindi giudicato interno. È stato invece accolto il motivo sul contributo unificato, perché il raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica ai giudizi tributari. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale capo, con decisione nel merito di non debenza del doppio contributo; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L'esenzione Ici spetta solo se l'immobile è utilizzato da soggetti rientranti nella categoria richiamata e destinato esclusivamente, con modalità non commerciali, alle attività agevolate; l'uso a fini ricettivi-commerciali esclude il beneficio.

  • art. 39 d.l. 223/2006 conv. l. 248/2006

    La modifica normativa ha esteso l'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, ma non retroattivamente per le annualità anteriori e non in contrasto con la disciplina unionale.

  • art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986

    Individua il requisito soggettivo del soggetto beneficiario dell'esenzione, richiamato dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori già considerati dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato per lamentare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché l'appello incidentale devolveva la questione delle sanzioni.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di sanzioni nel processo tributario e di esclusione della punibilità in presenza di obiettiva incertezza normativa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che l'aveva esclusa.

  • art. 10 l. 212/2000

    Invocato quale norma sul principio di buona fede e tutela dell'affidamento del contribuente, ma non ritenuto ostativo all'applicazione delle sanzioni nel caso concreto.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 504/1992

    Base normativa delle sanzioni per infedele dichiarazione Ici richiamata negli avvisi di accertamento.

  • art. 19, comma 2, Regolamento Ici del Comune di Roma

    Norma regolamentare richiamata per la determinazione e commisurazione delle sanzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte afferma che la disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale circoscritta al processo civile.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per affermare che nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche quando la parte ripropone le ragioni già poste a base della legittimità dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • L'esenzione Ici/Imu per gli enti non commerciali richiede, oltre al requisito soggettivo del soggetto beneficiario, che l'immobile sia destinato in via esclusiva allo svolgimento di attività agevolate con modalità non commerciali; la presenza di un'attività ricettiva svolta con corrispettivi di mercato e organizzazione imprenditoriale esclude il beneficio.
  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è sufficiente denunciare il mancato esame di singoli documenti o elementi istruttori se il fatto storico decisivo è stato comunque valutato dal giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio.
  • Nel processo tributario l'appello è specifico anche quando l'Amministrazione ripropone le medesime ragioni difensive già svolte in primo grado, purché dalle deduzioni emerga la critica alla decisione impugnata e la devoluzione del punto controverso.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica al processo tributario, perché la disposizione ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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