Cassazione Civile, Ordinanza n. 17437/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito opposto all'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata dal datore di lavoro pubblico quale sostituto d'imposta su somme corrisposte in esecuzione di una condanna al risarcimento del danno per mancata assunzione a tempo indeterminato. La contribuente sosteneva che tali somme non fossero reddito da lavoro dipendente né retribuzione imponibile, ma ristoro di un pregiudizio subito per l'instabilità occupazionale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 6 t.u.i.r., censurando la sentenza regionale per avere ritenuto tassabili non solo eventuali differenze retributive, ma anche gli importi erogati in sostituzione della mancata conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha prodotto un provvedimento di autotutela con cui ha annullato il diniego e riconosciuto il rimborso richiesto; la ricorrente ha quindi domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego del rimborso e del successivo riconoscimento del diritto al rimborso, ritenendo che sia venuto meno l'oggetto sostanziale del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ritenendo che l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla contribuente si fosse consolidato solo successivamente al ricorso, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza virtuale. Non ha applicato l'ulteriore contributo unificato trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 6 t.u.i.r.
richiamato come norma invocata dalla ricorrente per sostenere che le somme risarcitorie percepite non fossero imponibili come redditi di lavoro dipendente; la Corte non entra nel merito della questione fiscale perché decide per cessazione della materia del contendere
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
individua la cessazione della materia del contendere come causa di estinzione del giudizio tributario quando viene meno la pretesa fiscale oggetto di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte afferma che non si applica l'ulteriore contributo unificato in quanto la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Cass. Sez. U. 04/01/1993, n. 8
richiamata per il principio per cui nel processo tributario non sono ammissibili pronunce di mero accertamento negativo in assenza di un atto impositivo concretamente efficace
Cass. 19/07/2022, n. 22643
richiamata per il principio secondo cui l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere e la cassazione senza rinvio
Cass. 19/04/2013, n. 10519
richiamata per estendere il medesimo effetto anche al caso di riconoscimento del diritto al rimborso nelle more del giudizio
Massime di principio
- Nel processo tributario, se l'atto impugnato viene annullato in autotutela o comunque viene meno la pretesa fiscale, si verifica la cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
- La cessazione della materia del contendere opera anche quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione riconosce il rimborso richiesto dal contribuente, perché viene meno ogni utilità concreta della decisione sul merito.
- Il processo tributario è strutturato come giudizio di impugnazione di un atto impositivo: in assenza di un atto concreto e attuale non sono ammissibili pronunce di mero accertamento negativo dell'illegittimità della pretesa erariale.
- Quando la controversia si estingue per sopravvenuto venir meno dell'oggetto del giudizio, le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza virtuale.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
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