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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17429/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia congiunta agli atti del processo, ritenendo regolari le dichiarazioni di rinuncia e accettazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese, in ragione dell'accordo tra le parti, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Tre soggetti hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno però depositato una rinuncia congiunta agli atti del processo, con relativa accettazione regolare. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le parti avevano anche concordato sulle spese del giudizio di legittimità, sicché non è stata adottata alcuna statuizione in merito. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché tale conseguenza opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non è estensibile alla estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    norma che consente la rinuncia al ricorso e rileva, nel caso concreto, ai fini dell'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia e per regolare le conseguenze sulle spese.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    consente di non provvedere sulle spese quando le parti abbiano raggiunto un accordo sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione in caso di estinzione per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma di modifica che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia esclude una pronuncia di merito sull'impugnazione.
  • Se le parti concordano sulle spese del giudizio di cassazione, la Corte può non provvedere sulle spese.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente all'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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