Cassazione Civile, Ordinanza n. 17427/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice usucapione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società per ottenere la declaratoria di intervenuta usucapione di alcune particelle di terreno contigue a un fondo da essa detenuto sin dal 1980 in forza di un contratto con un terzo. I terreni risultavano intestati all'ente pubblico. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che i beni fossero astrattamente suscettibili di possesso utile ai fini usucapivi, poiché non era stata provata l'effettiva attuazione della destinazione urbanistica a verde pubblico, ma, dall'altro, che mancasse la prova del possesso ultraventennale. In appello, la società ha insistito per l'accoglimento della domanda; l'ente ha proposto appello incidentale condizionato sostenendo che i terreni, acquistati per esproprio e poi destinati a verde pubblico, appartenevano al patrimonio indisponibile e quindi non potevano essere usucapiti. La Corte d'appello ha accolto l'argomento dell'ente, affermando che la destinazione a verde pubblico conservava la funzione di pubblica utilità e rendeva il bene non usucapibile. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 826, ultimo comma, 828 e 1158 c.c., perché la Corte d'appello aveva qualificato il terreno come bene del patrimonio indisponibile senza verificare l'effettiva e concreta destinazione a verde pubblico, limitandosi alla previsione urbanistica; 2) vizio motivazionale, perché la Corte d'appello, applicando la ragione più liquida, aveva omesso di esaminare le prove del possesso ventennale raccolte in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel considerare i terreni appartenenti al patrimonio indisponibile senza accertare in fatto la concreta ed attuale destinazione a verde pubblico. Ha ribadito che, per la qualificazione di un bene come patrimonio indisponibile per destinazione a pubblico servizio, occorrono sia una manifestazione di volontà dell'ente sia l'effettiva ed attuale destinazione del bene, non essendo sufficiente la sola previsione dello strumento urbanistico o un mero progetto di utilizzazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché fondato su una censura motivazionale riferita a una formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non più vigente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
terzo comma; ultimo comma
Perché un bene non demaniale sia qualificabile come patrimonio indisponibile per destinazione a pubblico servizio occorrono il doppio requisito della volontà dell'ente e della concreta ed effettiva destinazione del bene; non basta la previsione urbanistica.
Richiamato insieme all'art. 826 c.c. per escludere l'usucapibilità dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, ma solo quando ne sia accertata la concreta destinazione pubblica.
L'usucapione presuppone un possesso idoneo su bene suscettibile di possesso uti dominus; se il bene è realmente patrimonio indisponibile non è usucapibile.
La censura motivazionale è stata ritenuta inammissibile perché riferita alla vecchia formulazione del vizio di motivazione, non più vigente dopo la riforma del 2012.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha modificato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., rendendo non più proponibile il vecchio vizio di motivazione invocato nel ricorso.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha inciso sulla formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- La qualificazione di un bene come patrimonio indisponibile per destinazione a pubblico servizio richiede un accertamento in fatto della concreta ed attuale utilizzazione del bene, oltre alla manifestazione di volontà dell'ente; la sola destinazione prevista dagli strumenti urbanistici non è sufficiente.
- Un bene non diviene inusucapibile per il solo fatto di essere di proprietà di un ente pubblico o di essere astrattamente destinato a una finalità pubblica: occorre verificare se la finalità pubblica sia stata effettivamente realizzata o almeno avviata con opere di trasformazione o con una destinazione materiale concreta.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla natura pubblicistica del bene e assorbe altri profili della domanda, la questione non esaminata resta devolvibile al giudice di rinvio.
- Il vizio di motivazione va dedotto nel rispetto della vigente formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; le censure costruite sulla precedente formulazione sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17428/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17429/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17430/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17431/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17437/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17438/2023 del 19/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →