Cassazione Civile, Ordinanza n. 17431/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 9 maggio 2002 con cui una società, in persona della socia accomandataria, dichiarava di promettere in vendita al ricorrente due appartamenti ad uso ufficio e un box auto, affermando di agire quale procuratrice speciale del proprietario del terreno su cui gli immobili erano in costruzione. Il prezzo risultava integralmente pagato. Il promissario acquirente agiva ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo. In primo grado la domanda era respinta perché la scrittura privata era stata ritenuta nulla in quanto la sottoscrizione della socia accomandataria era risultata falsa all'esito di c.t.u. svolta in un subprocedimento di querela di falso. In appello il soccombente deduceva, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla querela di falso incidentale; la Corte territoriale accoglieva questo rilievo ma poi rigettava comunque la domanda nel merito. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) tardività, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., dell'eccezione di falsità della firma sollevata dal proprietario convenuto solo nella comparsa depositata alla prima udienza; 2) inutilizzabilità in appello degli esiti della c.t.u. svolta nel procedimento incidentale di falso, non essendosi la querela conclusa con una pronuncia e non essendo stata riproposta; 3) erroneo mancato rilievo che la scrittura era stata sottoscritta anche da un socio accomandante e che, in ogni caso, vi sarebbe stata operatività di rappresentanza o ratifica, con richiamo agli artt. 2320, 1398 e 1399 c.c.; 4) mancata riunione o sospensione del giudizio in attesa di altra causa connessa avente ad oggetto un diverso contratto relativo al medesimo immobile; 5) erronea regolazione delle spese, poste integralmente a carico dell'attore nonostante l'accoglimento del motivo sull'omissione di pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi. Ha affermato, quanto al primo, che la deduzione della falsità della sottoscrizione di un documento prodotto in giudizio è una mera contestazione di fatto e non una eccezione soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c. Quanto al secondo, ha ritenuto legittimo utilizzare gli esiti della c.t.u. svolta nel subprocedimento incidentale di falso, anche se questo non si era concluso con una pronuncia, poiché le difese svolte in primo grado erano state devolute in appello e l'accertamento era coerente con il principio secondo cui, per contestare l'autenticità di una scrittura privata, può essere proposta anche una domanda di accertamento negativo della provenienza. Quanto al terzo, ha escluso sia la possibilità per il socio accomandante di compiere atti di amministrazione o concludere affari in nome della società fuori dai limiti dell'art. 2320 c.c., sia la configurabilità di un efficace affidamento sulla spendita del potere rappresentativo in presenza di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, richiamando il principio per cui il terzo deve esigere l'esibizione dell'atto scritto di conferimento del potere. Quanto al quarto, ha ribadito che riunione e separazione di cause connesse, così come la sospensione facoltativa, costituiscono poteri discrezionali del giudice, non sindacabili in cassazione. Quanto al quinto, ha escluso il vizio sulle spese, rilevando sia l'insindacabilità del capo in sede di legittimità sia la sostanziale soccombenza integrale dell'attore. Ne è derivata la conferma del rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'azione diretta a ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre derivante dal preliminare.
La Corte distingue la contestazione della falsità della sottoscrizione dalla vera e propria eccezione processuale, affermando che la prima non è soggetta alla decadenza prevista dalla norma.
È evocato dal ricorrente, ma la Corte non vi ravvisa violazione: l'accertamento della falsità può fondarsi sugli esiti istruttori già acquisiti nel subprocedimento.
Il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione o concludere affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari; l'opera sotto direzione dell'amministratore è cosa diversa e non vale nel caso deciso.
Richiamato dal ricorrente in relazione al falsus procurator, ma ritenuto non risolutivo perché, in presenza di forma scritta ad substantiam, il terzo deve pretendere la prova scritta del potere rappresentativo.
Richiamato dal ricorrente in tema di ratifica, ma la Corte esclude che nel caso concreto si potesse fare affidamento su una ratifica tacita in mancanza della prova del potere rappresentativo formalizzato per iscritto.
La riunione di cause connesse è qualificata come potere discrezionale e ordinatorio del giudice, non sindacabile in cassazione.
Anche la sospensione del processo in attesa dell'esito di altra causa è ricondotta a valutazione discrezionale del giudice, sottratta al controllo di legittimità nel caso esaminato.
Le censure sulla regolazione delle spese sono respinte; la Corte osserva che il capo sulle spese non è censurabile nei termini prospettati e che l'attore è risultato integralmente soccombente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
È richiamato quale base del meccanismo di ulteriore contributo unificato menzionato in dispositivo.
Massime di principio
- La falsità della sottoscrizione di un documento prodotto in giudizio, quando dedotta come contestazione del fatto costitutivo della pretesa, non costituisce eccezione in senso stretto e non è soggetta alla decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c.
- Gli esiti istruttori acquisiti in un subprocedimento incidentale di querela di falso possono essere valorizzati dal giudice del gravame anche se quel subprocedimento non si è chiuso con una specifica pronuncia, purché la questione risulti devoluta al giudice dell'appello.
- Quando il contratto richiede la forma scritta ad substantiam, il terzo contraente deve esigere la prova scritta del potere rappresentativo; non può fare affidamento su apparenze o su comportamenti concludenti se manca l'atto scritto di conferimento del potere.
- Il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione né concludere affari in nome della società, salvo i limiti della procura speciale per singoli affari previsti dalla disciplina della società in accomandita semplice.
- La riunione o separazione di cause connesse e la sospensione facoltativa del processo sono espressione di poteri discrezionali del giudice di merito e, come tali, non sono normalmente sindacabili in cassazione.
- Le censure sulle spese di lite non possono essere accolte quando la parte risulti sostanzialmente soccombente all'esito del giudizio.
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