Cassazione Civile, Ordinanza n. 17430/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da un proprietario confinante, poi proseguita contro i vicini proprietari del fondo asservito, con cui si chiedeva l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio sul fondo altrui, asseritamente esercitata per molti anni dalla famiglia dell'attore sia a piedi sia con mezzi agricoli. In primo grado era stata anche accolta una tutela possessoria, con ordine di rendere nuovamente praticabile il viottolo, e il tribunale aveva poi riconosciuto l'usucapione della servitù. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi, lamentando principalmente: omessa pronuncia; motivazione apparente, inesistente o contraddittoria; violazione di norme sulla servitù prediale, sull'usucapione, sulla prova e sul processo civile; erronea valutazione delle prove testimoniali; mancata considerazione dell'impraticabilità del passaggio per neve; illegittimo operato della consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe svolto un riconfinamento senza contraddittorio; pretesa illegittimità della condanna a eseguire opere per rendere praticabile il passaggio; tardività della produzione documentale in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso anomalie motivazionali rilevanti, ha osservato che molte doglianze tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, ha dichiarato inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il limite dell'art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme, ha ritenuto generico il richiamo alle norme asseritamente violate, ha escluso il vizio di omessa pronuncia e ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'art. 345 c.p.c. sui documenti prodotti in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da una motivazione esistente e intelligibile, che le censure mirassero in sostanza a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, e che non ricorressero né omessa pronuncia nel senso tecnico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità né violazioni di legge idonee a fondare l'annullamento. Ha inoltre confermato la correttezza del rigetto dei documenti tardivamente prodotti in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e ha condannato i ricorrenti in solido alle spese di lite, dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in tema di servitù prediale, ma la Corte non ravvisa violazioni idonee a sovvertire la decisione di merito.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la sussistenza della servitù; la Cassazione non interviene nel merito dell'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte reputa le censure generiche e dirette a una rivalutazione del fatto.
Richiamato dai ricorrenti; non si ravvisa un errore di diritto nella decisione impugnata.
Richiamato nel primo motivo, ma non risulta decisivo ai fini della soluzione della controversia.
Richiamato con riferimento alle scansioni processuali e al dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude l'errore denunciato.
Richiamato dai ricorrenti, senza esito favorevole.
La Corte ribadisce che la motivazione è solo costituzionalmente sindacabile quando sia apparente o inesistente; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o disconosce la regola del prudente apprezzamento; non se si critica il cattivo esercizio del potere valutativo.
Richiamato nel secondo motivo, ma il ricorso tendeva a contestare il merito dell'accertamento probatorio.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ravvisa un errore processuale idoneo a incidere sulla decisione.
Richiamato più volte come violato; la Corte osserva che le censure mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
In presenza di sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La produzione documentale in appello è ammessa solo se la parte dimostra di non avere potuto produrre i documenti in primo grado per causa non imputabile; non è richiesto un vaglio di indispensabilità.
Le doglianze ex n. 3 erano generiche; le doglianze ex n. 5 erano inammissibili per la disciplina della doppia conforme.
L'onere di specificità del motivo di ricorso impone di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata.
Richiamato in relazione alla pretesa condanna alle opere; la Corte ritiene la condanna conseguenza diretta dell'accoglimento della domanda di servitù.
Richiamato per l'usucapione della servitù; la Cassazione non altera l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
Richiamato nel settimo e ottavo motivo; la Corte esclude l'illegittimità delle statuizioni conseguenti al riconoscimento della servitù.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la rivalutazione dei fatti e delle prove appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o su un'eccezione; non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso la questione, sia pure in modo non condiviso dalla parte.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto all'anomalia motivazionale che integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta che la parte ritenga la motivazione insufficiente o non persuasiva.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o il travisamento della regola di valutazione legale della prova; non può essere usata per contestare il prudente apprezzamento del giudice.
- Nel ricorso per cassazione il motivo che denunci la violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare la norma asseritamente violata, spiegarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In caso di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere fondato sull'omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello confermi quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.
- La produzione di documenti in appello è subordinata alla dimostrazione dell'impossibilità di produrli già in primo grado per causa non imputabile; non è richiesto un ulteriore giudizio di indispensabilità.
- Quando l'accertamento dell'usucapione di una servitù sia stato compiuto dal giudice di merito sulla base di prove testimoniali e tecniche, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se non nei limiti del controllo sulla legittimità della motivazione.
- Una volta riconosciuta la servitù, le statuizioni che impongano opere necessarie a renderne concretamente possibile l'esercizio non sono di per sé abnormi, se costituiscono conseguenza diretta della domanda accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17427/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17428/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17429/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17431/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17437/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17438/2023 del 19/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →