Cassazione Civile, Ordinanza n. 37153/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento contenente cinque ruoli straordinari emessi a seguito di avvisi di accertamento, con addebito di imposte, sanzioni e compensi di riscossione. In primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per gli importi sgravati in autotutela, mentre era stato rigettato il ricorso verso l’Agenzia delle Entrate e accolto quello contro il concessionario, ritenendosi carente la motivazione sulla scelta del ruolo straordinario. In appello, la CTR ha invece ritenuto sufficiente la motivazione della cartella, valorizzando la conoscenza da parte della contribuente degli avvisi presupposti e della propria situazione di crisi, oltre all’esistenza di un accordo di ristrutturazione del debito. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 11 e 15-bis d.P.R. 602/1973, dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 7 e 17 l. 212/2000, sostenendo che la cartella avrebbe dovuto indicare le ragioni concrete del "fondato pericolo per la riscossione" che legittima il ruolo straordinario; non sarebbe bastato il mero richiamo agli avvisi di accertamento presupposti. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità dei compensi di riscossione. Equitalia ha resistito eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla contestazione relativa alla pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria debba essere motivata, sia pure sinteticamente e anche per relationem, con specifico riferimento alle ragioni che integrano il fondato pericolo per la riscossione. Ha ritenuto che la motivazione sulla pretesa impositiva non possa essere confusa con la motivazione sul presupposto eccezionale che consente di derogare alla riscossione ordinaria dell’uno terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese nel rapporto con Equitalia sono state compensate.
Norme richiamate
viene richiamato come base del ruolo straordinario, procedura eccezionale che presuppone un fondato pericolo per la riscossione e che richiede motivazione sulle ragioni del ricorso alla deroga.
art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973
viene indicato quale norma applicata alla riscossione integrale mediante ruoli straordinari su accertamenti non definitivi.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi.
è utilizzato dalla Corte per affermare l’obbligo di motivazione, anche sintetica o per relationem, degli atti della riscossione, incluso il ruolo straordinario.
richiamato nel secondo motivo in tema di compensi di riscossione, poi assorbito.
richiamato dalla Corte come disposizione che, in mancanza dell’avviso di accertamento, impone l’indicazione della motivazione anche sintetica della pretesa impositiva.
richiamato come fonte regolamentare da cui si desume l’onere di indicare nel ruolo, per ciascun debito, gli elementi sintetici posti a base dell’iscrizione.
richiamato per delimitare la legittimazione passiva del concessionario della riscossione solo ai vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo.
evocato in via descrittiva per qualificare il concessionario come soggetto autorizzato a ricevere il pagamento per conto del creditore.
norma processuale posta a fondamento della dedotta violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- L’iscrizione a ruolo straordinario ha natura eccezionale e, proprio perché consente la riscossione integrale di un credito tributario non definitivo, richiede la previa sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione.
- Quando l’amministrazione procede in deroga al regime ordinario della riscossione, la cartella deve contenere una motivazione, anche succinta o per relationem, che espliciti le ragioni concrete della scelta del ruolo straordinario.
- La motivazione dell’atto di riscossione non può confondersi con la motivazione della pretesa impositiva: la conoscenza degli avvisi di accertamento presupposti non esonera dall’indicare il periculum in mora che giustifica la deroga.
- L’omessa indicazione dei fatti che sorreggono il fondato pericolo per la riscossione compromette il diritto di difesa del contribuente, perché gli impedisce di contestare specificamente il presupposto eccezionale dell’integrale iscrizione a ruolo.
- Nel contenzioso tributario il concessionario della riscossione è legittimato passivamente solo per i vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione, non quando la contestazione investe la debenza del tributo o la fase accertativa presupposta.
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