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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21763/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un proprietario di due appartamenti situati in un edificio condominiale chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa di una copiosa perdita d'acqua che aveva interessato un alloggio al piano terreno e quello sottostante, danneggiando arredi e impianti. L'attore sosteneva che l'evento fosse dovuto al congelamento dell'acqua in una tubazione condominiale, con rottura del tratto privato in corrispondenza di un gomito della conduttura. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, ritenendo non provato che la perdita provenisse da una cosa in custodia del condominio e non essendo certa né la causa dell'evento né la natura condominiale del tratto interessato, aveva respinto la pretesa risarcitoria. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sulla composizione del collegio per la presenza di un giudice ausiliario d'appello; 2) violazione dell'art. 334 c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo dell'assicurazione; 3) violazione dell'art. 2051 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova e per il mancato rilievo di elementi documentali e peritali; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per pretesa svalutazione di fatti non contestati e travisamento delle risultanze istruttorie; 5) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella copertura assicurativa del danno anche per rotture accidentali o da gelo, indipendentemente dalla natura condominiale o privata della tubazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che consente, medio tempore, l'impiego dei giudici ausiliari d'appello fino al riordino della magistratura onoraria. Ha respinto il secondo motivo, affermando l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva anche in forma adesiva, in continuità con le Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a contestare la valutazione di merito e a sollecitare una nuova lettura delle prove, senza cogliere la ratio decidendi: nella responsabilità ex art. 2051 c.c. l'attore deve provare che il danno sia stato causato da una cosa in custodia del convenuto, e nel caso concreto non era stata dimostrata la natura condominiale della tubazione nel punto di rottura. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che la copertura assicurativa invocata non era un fatto decisivo idoneo a superare la mancata configurazione della responsabilità del condominio. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese a entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia presuppone che l'attore dimostri che il danno sia stato prodotto da una cosa effettivamente custodita dal convenuto; in difetto di prova sulla riferibilità della cosa al custode invocato, la domanda risarcitoria va respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge dedotte nei primi quattro motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per introdurre questioni che non integrano un vero fatto storico decisivo omesso.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando assuma forma adesiva nei confronti della parte destinataria dell'impugnazione principale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La doglianza sulla non contestazione e sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a sostituire al giudizio di merito una diversa lettura del compendio istruttorio.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso che deduca la violazione del principio di non contestazione deve indicare specificamente le sedi processuali e trascrivere i passaggi rilevanti degli atti di parte.

  • art. 62 d.l. 21 giugno 2013, n. 69

    Richiamato nella doglianza sul giudice ausiliario d'appello.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sul vizio di costituzione del giudice.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

  • art. 1117 n. 3 c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere la natura condominiale dell'impianto, ma la Corte non lo assume come decisivo perché la prova in concreto mancava.

  • sentenza Corte cost. n. 41/2021

    È richiamata per affermare la temporanea legittimità dell'impiego dei giudici ausiliari d'appello fino al 31 ottobre 2025.

  • ordinanza Cass. Sez. U. n. 12603/2021

    Conferma la non fondatezza della censura sul vizio di costituzione del giudice dopo la pronuncia della Corte costituzionale.

  • sentenza Cass. Sez. U. n. 8486/2024

    Ribadisce l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva anche in forma adesiva.

Massime di principio

  • Nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'attore deve provare non solo l'esistenza del danno e del nesso causale, ma anche che la cosa da cui il danno è derivato sia nella custodia del convenuto; se resta incerta la riferibilità della cosa al custode invocato, la domanda non può essere accolta.
  • La responsabilità da cosa in custodia non può essere affermata sulla base di mere ipotesi tecniche o di una CTU che non raggiunga un grado sufficiente di certezza circa la causa del sinistro e l'individuazione della parte del bene coinvolta.
  • Il principio di non contestazione non sostituisce l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi, non opera sui documenti in quanto tali e non può essere invocato in cassazione senza specifica indicazione delle deduzioni e delle contestazioni processuali rilevanti.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o del vizio di motivazione, quando la censura miri in sostanza a rivalutare il merito.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se adesiva rispetto all'impugnazione principale, quando l'interesse a proporla derivi dall'altrui impugnazione.
  • La temporanea partecipazione dei giudici ausiliari alle corti d'appello è stata ritenuta compatibile con la Costituzione fino al completamento del riordino della magistratura onoraria, con conseguente esclusione del vizio di costituzione del giudice nel periodo intermedio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniSpese di liteParti comuni
RamiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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