Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda originaria di rimborso proposta dal contribuente. Le spese del giudizio sono state poste definitivamente a carico dell’intimato soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso del 90% dell’imposta versata per gli anni 1990-1992, proposta da un soggetto che invocava il beneficio fiscale previsto per i danneggiati dal sisma in Sicilia. A seguito del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il contribuente aveva ottenuto in appello l’accoglimento della domanda: la CTR aveva infatti ritenuto sufficiente, in luogo della residenza nel cratere sismico, la domiciliazione fiscale nel comune ove il lavoratore svolgeva la propria attività dipendente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali del contenzioso tributario e contestazione della prova sia dei versamenti sia della residenza in un comune del cratere; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare il diritto al rimborso e che mancasse persino la prova dei versamenti; 3) violazione della norma speciale di proroga/estensione del beneficio fiscale, assumendo che la deroga al requisito della residenza valesse solo per attività industriali, commerciali, artigiane o agricole, e non per il mero lavoro dipendente. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo, affermando che il requisito della residenza nel cratere sismico è fatto costitutivo del diritto al rimborso e deve essere provato dal contribuente; inoltre, ha escluso che la svolgimento di lavoro dipendente possa essere equiparato all’attività imprenditoriale o professionale ai fini dell’estensione del beneficio. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando l’originaria domanda di rimborso.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
artt. 18, 19, 22 e 27, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dall’Agenzia per contestare la prova e la disciplina processuale rilevante nel giudizio tributario.
Il diritto al rimborso richiede la prova dei fatti costitutivi da parte del contribuente.
È richiamato per sostenere che non potevano essere posti a base della decisione fatti non provati secondo le regole del processo.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
La norma deroga al criterio della residenza solo per i soggetti che svolgono attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, non per il lavoro dipendente.
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
Costituisce il beneficio fiscale oggetto della domanda di rimborso.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
art. 53 Cost.
Le agevolazioni fiscali sono norme di stretta interpretazione, per evitare contrasto con il principio di capacità contributiva.
artt. 33, comma 5 e 41, comma 1 Cost.
Richiamati per evidenziare il diverso fondamento costituzionale dell’attività imprenditoriale/professionale rispetto al lavoro dipendente.
artt. 35 ss. Cost.
Richiamati come base costituzionale della tutela del lavoro dipendente.
Serve a distinguere professionista/imprenditore dalle figure del lavoro dipendente nell’assetto normativo ordinario.
Richiamati per la disciplina del lavoro imprenditoriale e professionale.
Richiamati per la disciplina del lavoro subordinato.
ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministero per il Coordinamento della Protezione civile
È il provvedimento cui rinvia la legge per individuare i destinatari dei benefici fiscali nei comuni colpiti dal sisma.
DPCM 15 gennaio 1991
Contiene l’elenco dei comuni del cratere rilevanti per il requisito della residenza.
Massime di principio
- Nei benefici fiscali previsti per i danneggiati da eventi sismici, la residenza nel comune compreso nel cratere costituisce, salvo diversa previsione espressa, un fatto costitutivo del diritto al rimborso e deve essere provata dal contribuente.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o mediante interpretazione estensiva oltre i casi espressamente contemplati dalla norma.
- La deroga al requisito della residenza prevista per chi svolge attività industriale, commerciale, artigianale o agricola in un comune del cratere non è estensibile al lavoro subordinato, che è situazione giuridicamente ed economicamente diversa.
- Ai fini del rimborso, il soggetto legittimato e il beneficiario sostanziale sono individuati con riferimento al titolare del rapporto d’imposta; anche quando l’istanza sia presentata dal sostituto d’imposta, le condizioni del beneficio vanno verificate in capo al sostituito.
- Quando la controversia è definibile sulla base degli accertamenti già compiuti, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →