Cassazione Civile, Ordinanza n. 28595/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2011 con cui l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi nei confronti di un contribuente che svolgeva l'attività di tassista, applicando un accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e art. 41-bis d.P.R. 600/1973. In primo grado la pretesa era stata accolta solo parzialmente, con rideterminazione dei maggiori ricavi in misura inferiore rispetto a quella originaria; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello principale del contribuente, volto all'annullamento integrale dell'atto, sia l'appello incidentale dell'Ufficio. Con il primo motivo il ricorrente denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato l'arbitrarietà della "corsa media" di 8 km, la sua dichiarazione completa circa ulteriori 8 km di ritorno a vuoto e la necessità di considerare anche i tragitti senza passeggero. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 62-sexies d.l. 331/1993 conv. in l. 427/1993 e 2729 c.c., affermando che l'accertamento si fondasse su dati arbitrari e su una presunzione non grave, precisa e concordante, senza adeguata dimostrazione dell'onere probatorio dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la c.d. doppia conforme: il giudizio di merito si era svolto su appello proposto nel 2018 e le decisioni di primo e secondo grado si fondavano sulle medesime ragioni di fatto, senza che il ricorrente avesse indicato specifiche divergenze tra le due motivazioni. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato, perché la CTR aveva motivato l'accertamento non solo sulla base della corsa media e delle tariffe comunali, ma anche su ulteriori elementi presuntivi, quali l'incongruità dei ricavi dichiarati, la redditività dei cinque esercizi precedenti, il tenore di vita familiare e la disponibilità di beni indice di capacità contributiva; inoltre, la Corte ha ribadito che, in presenza di scritture formalmente regolari ma inattendibili, l'accertamento induttivo può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti e l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente. È stato anche precisato che la censura sulla violazione dell'art. 2729 c.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente, in presenza di scritture contabili regolarmente tenute ma ritenute inattendibili, la rettifica induttiva dei componenti reddituali sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell'avviso di accertamento impugnato.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina presuntiva dell'accertamento basato anche sugli studi di settore.
la censura di violazione è ammissibile solo se il giudice di merito utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non se la critica mira soltanto a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
nelle ipotesi di doppia conforme limita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012
indicato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- In tema di accertamento induttivo fiscale, una volta che l'Ufficio abbia fondatamente ritenuto inattendibili i dati dichiarati, il contribuente sopporta l'onere di provare il contrario.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito fonda la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio o si pretenda una diversa inferenza fattuale.
- L'accertamento fondato su presunzioni può essere legittimamente sorretto da una pluralità di elementi convergenti, anche non direttamente coincidenti con il singolo dato aritmetico contestato, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente coerente e giuridicamente corretto.
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