Cassazione Civile, Ordinanza n. 08084/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, rideterminando il reddito del contribuente sulla base di spese e incrementi patrimoniali ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. Il contribuente aveva impugnato l'atto, perdendo in primo grado ma ottenendo accoglimento in appello, dove la CTR aveva ritenuto non dimostrata dall'Ufficio l'incongruità del reddito anche con riferimento all'annualità successiva, il 2009. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR preteso una dimostrazione dell'incongruità estesa all'anno successivo; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c. Prima dell'esame nel merito, il contribuente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. n. 197 del 2022 e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 1, comma 197, della L. n. 197 del 2022, producendo prova della domanda inviata telematicamente e del pagamento della prima rata. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della stessa legge, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ha escluso anche l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
indicato nel ricorso anche come 699
Norma invocata per sostenere la legittimità dell'accertamento fondato su spese e incrementi patrimoniali; la Corte non entra nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova operata dalla CTR; non viene però scrutinato nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie richiamata nel secondo motivo.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
Consente la definizione agevolata della controversia tributaria; l'adesione del contribuente determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
Stabilisce che, nei processi estinti per la definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione alla fattispecie, perché la pronuncia è di estinzione per cessazione della materia del contendere e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulta l'adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge e ne sia data prova con la relativa domanda e con il pagamento previsto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere preclude l'esame dei motivi di ricorso, anche se essi denunciano violazione di legge o nullità della sentenza impugnata.
- Nelle definizioni agevolate delle controversie tributarie, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
- La previsione sull'ulteriore contributo unificato non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione per cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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