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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38120/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, a seguito di accertamenti bancari e questionari ai clienti, ritenendo che il contribuente, oltre all'attività di geometra, svolgesse anche attività di mediatore immobiliare senza iscrizione al ruolo e senza contabilità separata. Il contribuente aveva ottenuto solo un parziale accoglimento in primo grado e in appello aveva sostenuto, da un lato, che la CTR avesse omesso di considerare il giudicato formatosi su una sentenza del Giudice di pace che, in altro giudizio contro la Camera di commercio, aveva escluso la responsabilità per l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione; dall'altro, che l'accesso ai conti bancari fosse illegittimo perché, alla data di avvio delle verifiche (13 settembre 2004), la modifica dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 introdotta dalla l. 311/2004 non sarebbe ancora stata efficace nei confronti dei professionisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva espressamente esaminato la questione del giudicato e, comunque, la pronuncia del Giudice di pace, resa in un giudizio tra il contribuente e la Camera di commercio, non era opponibile all'Agenzia delle Entrate, terzo estraneo a quel processo e titolare di un rapporto autonomo e indipendente. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che, una volta accertato che il contribuente svolgeva anche un'attività imprenditoriale di mediazione immobiliare, l'accertamento bancario era legittimo già nel 2004; inoltre la disciplina richiamata non aveva efficacia retroattiva e, in ogni caso, la presunzione da movimentazioni bancarie opera nei confronti della generalità dei contribuenti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'Agenzia. È stato escluso l'ulteriore contributo unificato in ragione della data di notifica del ricorso (2012).

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, gli eredi o aventi causa

    il giudicato vincola solo le parti del precedente giudizio e non è opponibile al terzo estraneo titolare di un rapporto autonomo e indipendente.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'efficacia del giudicato, ma ritenuto non utile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate estranea al precedente processo.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    consente l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie; la relativa disciplina non ha efficacia retroattiva, ma nel caso concreto l'accertamento era legittimo perché il contribuente svolgeva anche attività imprenditoriale.

  • legge 311/2004

    la modifica dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 non è stata ritenuta retroattiva.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i motivi di ricorso in cassazione per omessa motivazione e violazione di legge.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato solo con riferimento alla costituzione dell'Agenzia al fine di eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il ricorso per cassazione era stato notificato nel 2012.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, non applicabile ratione temporis.

  • art. 8, comma 1, l. 39/1989

    richiamato nel precedente giudizio amministrativo/sanzionatorio per l'esercizio dell'attività di mediazione senza iscrizione nel ruolo.

  • art. 2082 c.c.

    utilizzato per affermare che l'attività di mediazione, se svolta professionalmente e con organizzazione, integra impresa commerciale.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    richiamato per affermare che la presunzione sulle risultanze dei conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti.

  • art. 51 d.P.R. 917/1986

    richiamato nel senso che, ai fini tributari, l'esercizio di impresa commerciale comprende l'attività esercitata professionalmente e abitualmente, ancorché non esclusiva, anche se non organizzata in forma d'impresa secondo il diritto civile.

  • art. 2195 c.c.

    richiamato come elenco delle attività commerciali rilevanti ai fini dell'art. 51 TUIR.

  • l. 212/2999

    il riferimento normativo nel motivo è trascritto nel testo in modo evidentemente errato; non se ne ricava una specifica interpretazione della Corte.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi in un diverso giudizio non è opponibile a un soggetto che non vi abbia partecipato e che sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello definito dalla precedente sentenza.
  • L'efficacia riflessa del giudicato verso terzi è comunque esclusa quando il terzo non possa essere vincolato da un accertamento compiuto in un processo al quale è rimasto estraneo.
  • Nei giudizi tributari, le movimentazioni bancarie possono legittimare l'accertamento di maggior reddito secondo la disciplina dell'art. 32 d.P.R. 600/1973; la presunzione non è limitata in modo stretto ai soli titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ma può operare nei confronti della generalità dei contribuenti secondo il coordinamento con l'art. 38 d.P.R. 600/1973.
  • Se l'attività svolta dal contribuente, pur affiancata a una professione, presenta caratteri di abitualità e organizzazione tali da integrare un'attività imprenditoriale, l'accesso e la valorizzazione delle movimentazioni bancarie sono legittimi anche in relazione a verifiche avviate nel periodo di transizione normativa.
  • La qualificazione tributaria di attività commerciale o d'impresa non coincide necessariamente con la qualificazione civilistica, potendo il diritto tributario valorizzare l'esercizio abituale e professionale dell'attività anche se non svolta in forma organizzata secondo i canoni civilistici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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