Cassazione Civile, Ordinanza n. 00259/2024 del 04/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per IRPEF 2006 fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando indici di capacità contributiva non dichiarata (disponibilità finanziarie per incrementi patrimoniali, un'autovettura, un'assicurazione, residenza principale e secondarie) e rideterminando il maggior reddito in euro 124.766,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in CTP un accoglimento parziale e poi, in appello, la CTR Toscana aveva ancora ridotto il maggior reddito a euro 45.000,00. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 3, comma 4, D.M. 10/09/1992 e degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., per avere la CTR disconosciuto il reddito imputato alla vettura del 1992 e, di fatto, disapplicato i coefficienti ministeriali del redditometro; (2) violazione delle stesse norme per motivazione ritenuta generica e priva di adeguate argomentazioni e prove a sostegno della riduzione del reddito da euro 111.734,00 a euro 45.000,00; (3) violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 113 c.p.c., per avere la CTR fondato la decisione su un criterio di equità/ragionevolezza, ritenuto non ammesso nel processo tributario. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ex L. n. 197/2022, con deposito della domanda, del modello F24 e della ricevuta telematica; la controversia risultava inserita nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, e non vi era stato diniego della definizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo in conseguenza della definizione agevolata della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022, rilevando che la controversia rientrava nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate e che, allo stato, non risultava alcun diniego ex comma 200. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. Non è stata esaminata nel merito la censura sull'accertamento sintetico, perché l'estinzione ha assorbito il ricorso.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito fondato su indici di capacità contributiva; richiamata dai motivi di ricorso come parametro violato.
art. 3, comma 4, D.M. 10 settembre 1992
Richiamato come fonte dei coefficienti ministeriali per il calcolo del reddito sintetico, la cui disapplicazione era denunciata dall'Ufficio.
D.M. 19 novembre 1992
Richiamato dall'Ufficio quale ulteriore fonte dei coefficienti per il redditometro.
Richiamati nei motivi di ricorso in tema di onere della prova e presunzioni nell'accertamento sintetico.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per contestare l'uso del criterio di equità nel processo tributario.
Richiamato per affermare che il giudice deve decidere secondo diritto e non secondo equità, salvo i casi previsti dalla legge.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186-204
Disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, che ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
Richiamato quale base del deposito della documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
Base normativa della dichiarazione di estinzione del processo in presenza dei presupposti della definizione agevolata.
art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
Richiamato per rilevare l'assenza, allo stato, di un diniego alla definizione agevolata.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
Richiamato in relazione all'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate per la rapida dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria risulta validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge speciale e non intervenga un diniego nei termini, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- Nel processo tributario, l'Ufficio che contesta una sentenza di merito su accertamento sintetico può dedurre la violazione delle norme sui coefficienti presuntivi, sull'onere della prova e sulle presunzioni legali, ma tali censure restano assorbite se interviene la definizione agevolata della controversia.
- La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti produce un effetto processuale estintivo che impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità, con spese poste a carico di chi le ha anticipate salvo diversa previsione speciale.
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