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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00259/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per IRPEF 2006 fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando indici di capacità contributiva non dichiarata (disponibilità finanziarie per incrementi patrimoniali, un'autovettura, un'assicurazione, residenza principale e secondarie) e rideterminando il maggior reddito in euro 124.766,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in CTP un accoglimento parziale e poi, in appello, la CTR Toscana aveva ancora ridotto il maggior reddito a euro 45.000,00. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 3, comma 4, D.M. 10/09/1992 e degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., per avere la CTR disconosciuto il reddito imputato alla vettura del 1992 e, di fatto, disapplicato i coefficienti ministeriali del redditometro; (2) violazione delle stesse norme per motivazione ritenuta generica e priva di adeguate argomentazioni e prove a sostegno della riduzione del reddito da euro 111.734,00 a euro 45.000,00; (3) violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 113 c.p.c., per avere la CTR fondato la decisione su un criterio di equità/ragionevolezza, ritenuto non ammesso nel processo tributario. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ex L. n. 197/2022, con deposito della domanda, del modello F24 e della ricevuta telematica; la controversia risultava inserita nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, e non vi era stato diniego della definizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo in conseguenza della definizione agevolata della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022, rilevando che la controversia rientrava nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate e che, allo stato, non risultava alcun diniego ex comma 200. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. Non è stata esaminata nel merito la censura sull'accertamento sintetico, perché l'estinzione ha assorbito il ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria risulta validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge speciale e non intervenga un diniego nei termini, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
  • Nel processo tributario, l'Ufficio che contesta una sentenza di merito su accertamento sintetico può dedurre la violazione delle norme sui coefficienti presuntivi, sull'onere della prova e sulle presunzioni legali, ma tali censure restano assorbite se interviene la definizione agevolata della controversia.
  • La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti produce un effetto processuale estintivo che impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità, con spese poste a carico di chi le ha anticipate salvo diversa previsione speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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