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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30636/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per recuperare a tassazione, ai fini IRAP, IVA e IRPEF per l'anno 2011, il maggior reddito derivante dall'omessa dichiarazione di canoni di affitto d'azienda percepiti da una società in accomandita semplice di cui i ricorrenti erano soci, con il solo socio accomandatario quale legale rappresentante. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, l'inesistenza o nullità della notifica del primo atto perché eseguita a un soggetto non più legale rappresentante, l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale, l'omesso esame di un documento relativo al mancato rilascio dell'autorizzazione alla voltura collegata alla condizione sospensiva del contratto di affitto d'azienda, la violazione delle regole sulla prova documentale e la nullità della sentenza per omessa pronuncia su ulteriori questioni di merito riproposte in appello. La Corte d'appello aveva però ritenuto valida la notifica, non provata la risoluzione del contratto per inadempimento né il mancato avveramento della condizione sospensiva, e aveva valorizzato gli elementi contabili e dichiarativi della società. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto cinque motivi, tutti diretti a contestare la validità della notifica, il mancato contraddittorio, l'omesso esame di un fatto/documento decisivo, il mancato apprezzamento della prova legale e l'omessa pronuncia su questioni di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica dell'avviso alla società presso il soggetto che appariva legale rappresentante era valida in assenza di comunicazione o pubblicità della cessazione della carica e in difetto di diverso domicilio elettivo comunicato all'amministrazione. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, rilevando che, per l'accertamento a tavolino sulle imposte dirette, non vi era obbligo di contraddittorio preventivo, mentre per l'IVA i ricorrenti non avevano indicato le concrete difese che avrebbero potuto far valere. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e comunque non idonei a scalfire la pluralità di rationes decidendi della sentenza impugnata; ha altresì escluso che il documento invocato imponesse una diversa conclusione, anche considerando che ai fini tributari l'esistenza e validità del contratto possono essere accertate senza rigidità delle regole probatorie civilistiche. Ha infine ritenuto generico e quindi inammissibile il quinto motivo relativo all'omessa pronuncia su asserite questioni di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede"

    Per la notifica a una società si applica la disciplina della notificazione alle persone giuridiche, con validità della consegna al soggetto che risulti rappresentante o incaricato, ovvero ad altra persona addetta alla sede in mancanza di diverso domicilio comunicato.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le notificazioni degli avvisi e degli atti tributari seguono le regole degli artt. 137 ss. c.p.c.; l'elezione di domicilio va comunicata espressamente all'amministrazione finanziaria. La mancata pubblicità del mutamento del legale rappresentante non incide sulla validità della notifica eseguita secondo le risultanze ufficiali.

  • art. 12 L. 212/2000

    Non è configurato un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino sulle imposte dirette; per l'IVA il contribuente deve specificare quali concrete difese avrebbe potuto svolgere.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia deve essere specifica e riferita a questioni chiaramente individuate; non basta richiamare genericamente temi di merito o questioni riproposte senza illustrarne la decisività.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione del principio di libero convincimento non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio è inammissibile se mira, in sostanza, a sostituire una diversa lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2700 c.c.

    La qualifica di atto pubblico non comporta, di per sé, l'obbligo di attribuire al documento il significato probatorio preteso dalla parte quando il documento è comunque inserito nel complessivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato.

  • art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023

    Richiamato solo in relazione alla precedente declaratoria di estinzione poi revocata per istanza di trattazione.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni degli atti tributari a una società, il mutamento del legale rappresentante non comunicato o non risultante dai pubblici registri non rende invalida la notifica eseguita presso la sede o al soggetto che appare legittimato a riceverla.
  • L'elezione di domicilio fiscale produce effetti nei confronti dell'amministrazione solo se effettuata con le forme e la comunicazione espressamente previste dalla legge.
  • Nel processo tributario, l'eccezione di nullità per difetto di contraddittorio endoprocedimentale deve essere specifica e deve indicare le concrete difese precluse; inoltre, per gli accertamenti a tavolino sulle imposte dirette non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto invocato non incide sulla ratio decidendi o richiede una rivalutazione del compendio probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
  • La censura di violazione delle regole sulle prove non può essere usata per ottenere in cassazione un nuovo giudizio di merito sulla attendibilità e rilevanza dei documenti prodotti.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale della specifica domanda, eccezione o questione trascurata e della sua decisività, non essendo sufficiente un richiamo generico a questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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