Cassazione Civile, Ordinanza n. 09655/2025 del 13/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta dell’azienda sanitaria di ottenere, o comunque di giustificare, la trattenuta dell’IRAP connessa all’attività libero-professionale intramoenia svolta da un medico dipendente. In primo grado il medico aveva ottenuto la condanna dell’azienda alla restituzione delle somme trattenute a titolo di IRAP, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d’appello ha riformato solo in parte la decisione, escludendo il cumulo tra interessi e rivalutazione, ma ha confermato l’illegittimità della traslazione dell’IRAP sul compenso del medico. In cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto, con un unico motivo articolato, violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 57 del CCNL dirigenza medica 1998/2001, degli artt. 21 e 23 di regolamenti aziendali sulle tariffe intramurarie, di punti di DARS, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., sostenendo che tali fonti consentissero di porre l’IRAP a carico del sanitario o di ridurne il compenso. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura nella parte riferita a regolamenti aziendali e DARS, poiché non sono norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., e ha rigettato nel merito la doglianza relativa al CCNL, richiamando un orientamento consolidato secondo cui l’IRAP grava sull’azienda sanitaria, non sul dipendente, e non può essere trasferita sul compenso del medico; il costo può essere considerato nella determinazione delle tariffe per l’utenza, ma non può tradursi in una riduzione unilaterale della retribuzione già maturata dal dirigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda sanitaria. Ha ritenuto inammissibile la censura fondata su regolamenti aziendali e DARS, perché non riconducibili a "norme di diritto" ex art. 360, n. 3, c.p.c.; ha poi ritenuto infondata la doglianza sulla violazione del CCNL, confermando il principio secondo cui l’IRAP relativa all’attività intramuraria grava sull’azienda e non può essere addebitata al medico mediante trattenuta o riduzione del compenso. È stata quindi confermata la decisione di merito che escludeva la legittimità della traslazione dell’imposta sul sanitario; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure non possono investire, come violazione di legge, regolamenti aziendali o atti amministrativi non qualificabili come norme di diritto ai fini del ricorso per cassazione.
artt. 54 e 57 C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria 1998/2001
Sono interpretati nel senso che, nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, non consentono di traslare l’IRAP sul compenso del medico né di ridurre unilateralmente il compenso già spettante.
art. 2, legge n. 446/1997
"esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
L’IRAP presuppone l’esercizio dell’attività produttiva e, nel caso di attività intramuraria, grava sull’azienda sanitaria che organizza e beneficia dell’attività.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
L’attività libero-professionale intramuraria costituisce una deroga, nei limiti di legge, al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.
art. 15-quinquies, d.lgs. n. 502/1992
La contrattazione collettiva integrativa deve indicare i criteri per la determinazione delle tariffe e dei compensi nell’attività intramuraria, tenendo conto anche dei costi aziendali.
Richiamato quale base normativa della disciplina tariffaria dell’attività libero-professionale intramuraria.
D.P.C.M. 27 marzo 2000
È richiamato come fonte che disciplina i criteri tariffari dell’attività libero-professionale intramuraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Sono invocati dalla ricorrente per l’interpretazione delle fonti collettive e regolamentari, ma la Corte non ne accoglie la tesi espansiva sulla traslazione dell’IRAP.
Massime di principio
- Nell’attività libero-professionale intramuraria del medico dipendente, l’IRAP grava sull’azienda sanitaria che organizza e gestisce l’attività, non sul sanitario che la svolge.
- Il costo dell’IRAP può essere considerato nella determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, ma non può essere trasferito sul compenso del medico mediante trattenute o riduzioni unilaterali delle somme maturate.
- Le censure di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. non possono essere costruite come violazione di regolamenti aziendali o atti amministrativi che non abbiano natura di norme di diritto.
- Nella disciplina dell’intramoenia, la contrattazione collettiva e gli atti attuativi non consentono all’azienda sanitaria di modificare unilateralmente la remunerazione del dirigente per la prestazione già resa.
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