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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09613/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto all'indennità di coordinamento e di autista automezzi, con decorrenza da ottobre 2018 e condanna dell'ente al pagamento di una somma annua. L'ente ha proposto appello, rigettato, e poi ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha dedotto la violazione della normativa regionale e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che mancasse un atto formale di trasferimento del lavoratore alle proprie dipendenze; (2) ha contestato l'applicazione degli accordi sindacali, degli ordini di servizio e del CCNL privatistico, sostenendo che dovesse invece applicarsi la disciplina del pubblico impiego e il relativo CCNL, che non prevederebbe l'indennità di coordinamento; (3) ha invocato il d.l. 78/2010 e la legge 196/2009, affermando di essere inserita nel conto economico consolidato e quindi di non poter erogare alcuna indennità al personale. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non confrontati con una ratio decidendi autonoma e non censurata, ossia il passaggio in giudicato di una precedente sentenza che aveva già riconosciuto al lavoratore la medesima indennità fino al mese antecedente a quello oggetto della causa; inoltre, il primo motivo non era adeguatamente supportato dalla trascrizione del contenuto della delibera regionale richiamata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la disciplina del d.l. 78/2010 non si applica direttamente alle regioni e agli enti assimilati, ma vale come principio di coordinamento della finanza pubblica, sicché il richiamo astratto al vincolo di spesa non basta a dimostrare l'inefficacia della clausola contrattuale applicata dal giudice di merito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, lett. a), legge Regione Puglia n. 3 del 2010

    Invocato dalla ricorrente per negare l'esistenza di un trasferimento formale; la Corte non ne accoglie la lettura perché la doglianza non supera la ratio del giudicato esterno e non critica adeguatamente l'accertamento di merito.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per sostenere l'assenza di un formale passaggio del dipendente; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con una ratio autonoma decisiva.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato insieme ad altre norme per sostenere l'inapplicabilità del CCNL privatistico, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata censura della ratio del giudicato pregresso.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina pubblicistica del rapporto; la Corte non entra nel merito per la presenza di una ratio non impugnata.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la censura è dichiarata inammissibile per mancata contestazione della ratio decisiva sul giudicato esterno.

  • art. 40-bis d.lgs. n. 165 del 2001

    Citato nel secondo motivo; non decisivo per il rigetto, che si fonda sull'inammissibilità per altra ratio non attaccata.

  • art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010

    Richiamato per sostenere la disciplina collettiva applicabile e la non previsione dell'indennità; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 6 d.lgs. n. 78 del 2010

    La Corte afferma che le sue disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni e agli enti assimilati, ma sono principi di coordinamento della finanza pubblica.

  • art. 1, comma 3, legge n. 196 del 2009

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inclusione nel conto economico consolidato; non basta a fondare il divieto di erogare l'indennità.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondata la tesi dell'inefficacia della clausola contrattuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la definizione camerale del ricorso; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'abuso del processo e sulla condanna aggiuntiva quando la decisione finale conferma la proposta.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente alle spese di lite in base al criterio della soccombenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per responsabilità aggravata, in ragione della conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza della tipizzata ipotesi di abuso del processo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, anche se affronta altre questioni astrattamente rilevanti.
  • La parte che impugna una decisione deve riportare in modo sufficiente gli atti o i documenti decisivi su cui fonda la critica, altrimenti la doglianza non consente il controllo di legittimità.
  • Le disposizioni del d.l. 78/2010 in materia di contenimento della spesa non operano direttamente per le regioni e per gli enti ad esse assimilati, ma come principi di coordinamento della finanza pubblica; il loro richiamo astratto non basta a dimostrare, da solo, l'inefficacia di una clausola contrattuale collettiva.
  • Quando una precedente sentenza abbia già riconosciuto tra le stesse parti il medesimo trattamento economico per un periodo contiguo, il ricorso che non attacchi tale giudicato esterno è inammissibile per difetto di decisività delle altre censure.
  • In caso di ricorso deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la responsabilità aggravata con condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende, ove non emergano ragioni che giustifichino la deviazione dalla proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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