Cassazione Civile, Ordinanza n. 09616/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il lavoratore, già dipendente dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e coinvolto nella vicenda di mobilità conseguente alla riforma del settore delle telecomunicazioni, aveva esercitato l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego. Dopo il mancato esame dell’istanza da parte dell’amministrazione e una pronuncia del Consiglio di Stato che imponeva la conclusione del procedimento, era transitato alle dipendenze dell’INAIL con inquadramento nella terza area, fascia C1. In giudizio aveva chiesto: l’inquadramento in una posizione economica superiore (C5 o, in subordine, C4 o C3); il pagamento delle differenze retributive; la ricostruzione della posizione contributiva e dell’anzianità giuridica ed economica; il risarcimento del danno da demansionamento. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, che la vicenda dovesse essere qualificata come mobilità d’ufficio e non volontaria; che non si fosse verificata una novazione, ma una cessione del contratto; che l’INAIL avesse illegittimamente applicato un inquadramento deteriore rispetto alle mansioni/professionalità possedute; che la Corte territoriale avesse omesso di valutare prove decisive; che vi fosse stata errata valutazione del trattamento economico, con perdita di voci stipendiali; che fosse stata omessa la pronuncia sulla ricostruzione di carriera; e che fosse erroneamente escluso il danno da demansionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che la disciplina dell’art. 4 della l. n. 58/1992, per il personale che opta per la permanenza nel pubblico impiego, configura una mobilità volontaria e attribuisce al dipendente il diritto al corretto espletamento della procedura, non un diritto incondizionato a permanere nell’amministrazione o a una diversa ricostruzione del rapporto in termini di cessione del contratto. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi: il secondo perché pretendeva una rivalutazione del merito e perché, in tema di pubblico impiego privatizzato, conta l’equivalenza formale tra mansioni/classificazione contrattuale e non la professionalità in concreto acquisita; il terzo per la doppia conforme e perché sollecitava una nuova valutazione delle prove; il quarto perché mirava ancora a una rivalutazione istruttoria; il quinto perché censurava genericamente l’accertamento di merito secondo cui non vi era stata reformatio in peius del trattamento economico; il sesto perché assorbito dall’esito delle censure precedenti; il settimo perché la doglianza sul fatto notorio era infondata e la domanda risarcitoria difettava di specifiche allegazioni sui fatti costitutivi. È stata anche confermata la condanna alle spese in favore dell’INAIL e l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
i servizi di telecomunicazione ... fossero affidati a un’azienda costituita dall’IRI
richiamata per ricostruire il contesto normativo della riforma del settore telecomunicazioni e la soppressione dell’ASST
Il personale ... può optare per la permanenza nel pubblico impiego ... Il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie
la Corte vi ricava due distinte forme di mobilità; per il personale interessato l’opzione integra mobilità volontaria e dà diritto al corretto espletamento della procedura, non a pretendere un diverso assetto del rapporto
art. 30 ss. d.lgs. n. 165 del 2001
richiamati dal ricorrente, ma la Corte ritiene non decisivi i profili invocati alla luce della speciale disciplina di settore e della natura volontaria della mobilità
d.P.C.M. n. 325 del 1988
richiamato quale disciplina procedurale della mobilità; la Corte ne conferma la rilevanza nel quadro della mobilità volontaria del personale
L. n. 554 del 1988
richiamata quale disciplina procedurale applicabile alla mobilità del personale in esame
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
nel pubblico impiego privatizzato rileva l’equivalenza formale delle mansioni secondo la classificazione contrattuale, non la professionalità concretamente acquisita
la Corte esclude l’applicazione del criterio civilistico generale in presenza della disciplina speciale del pubblico impiego privatizzato
richiamati ai fini dell’interpretazione delle declaratorie contrattuali, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili perché mirano a rivalutare il merito
non consentono una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione; la censura è inammissibile se mira solo a una diversa lettura delle prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per l’omessa valutazione di prove o condotte processuali
richiamato nel motivo sulla ricostruzione di carriera, ma la relativa censura è assorbita o dichiarata inammissibile
richiamato nel motivo sulla ricostruzione di carriera, senza esito favorevole al ricorrente
artt. 2043, 2056, 2058, 2059 c.c.
invocati per il danno da demansionamento; la Corte esclude la fondatezza della censura perché manca una specifica allegazione dei fatti costitutivi e perché il demansionamento è stato escluso nel merito
richiamato nel motivo sul fatto notorio e sulle presunzioni, senza accoglimento della censura
richiamato nel motivo sul fatto notorio e sulle presunzioni, senza accoglimento della censura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel caso di mobilità del personale pubblico prevista da una disciplina speciale di settore, il dipendente che eserciti un’opzione per la permanenza nel pubblico impiego ha diritto al corretto svolgimento della procedura, ma non può trasformare quella scelta in un diritto incondizionato a una diversa collocazione o a una ricostruzione del rapporto come cessione contrattuale.
- Nel pubblico impiego privatizzato, il giudizio sull’inquadramento deve essere condotto secondo l’equivalenza formale delle mansioni e della classificazione prevista dai contratti collettivi; la professionalità effettivamente acquisita in concreto non consente, di per sé, di ottenere un superiore inquadramento giudiziale.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie: i motivi fondati sugli artt. 115 e 116 c.p.c. o sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se mirano soltanto a proporre una lettura alternativa delle prove o a censurare omissioni valutative che non riguardino un fatto storico decisivo.
- La domanda risarcitoria per demansionamento richiede specifiche allegazioni e prova dei fatti costitutivi; in difetto, e ove il giudice di merito escluda la sussistenza del demansionamento, la censura in cassazione non può risolversi in una critica generica dell’apprezzamento di merito.
- Quando il giudice di merito accerti che il trattamento economico complessivo presso l’ente di destinazione non è deteriore rispetto a quello di provenienza, la doglianza sulla reformatio in peius deve confrontarsi in modo puntuale con tale accertamento, non essendo sufficiente richiamare astrattamente singole voci retributive.
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