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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09617/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui l'INPS aveva liquidato il trattamento di fine servizio (TFS) dovuto alla ricorrente, dipendente di un ente locale, senza includere nella base di calcolo la retribuzione di posizione e altre voci retributive. La lavoratrice sosteneva che il TFS dovesse essere determinato sulla retribuzione contributiva degli ultimi dodici anni, comprensiva della retribuzione di posizione, di parte della retribuzione di anzianità e della tredicesima mensilità, considerando una anzianità di servizio di 37 anni e 4 mesi. Inoltre chiedeva anche il pagamento, da parte dell'ente datore di lavoro, di alcune differenze retributive (retribuzione di dicembre 2012, tredicesima, saldo della retribuzione di risultato e mensilità da gennaio ad aprile 2013). Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda sulle differenze retributive perché già trattata in un precedente giudizio e inammissibile la domanda sul TFS nei confronti dell'INPS. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 4-11 della l. n. 152 del 1968 e dell'art. 36 del CCNL 10 aprile 1996, per l'esclusione della retribuzione di posizione dalla base contributiva del TFS; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., per la mancata compensazione delle spese di lite di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per il trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti locali, la retribuzione di posizione non va computata perché l'art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968 contiene un'elencazione tassativa delle voci rilevanti, interpretata restrittivamente. Ha inoltre ribadito che la disciplina dell'art. 2120 c.c. si applica solo ai lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996, mentre per quelli già in servizio al 31 dicembre 1995 la contrattazione collettiva può disciplinare solo le modalità applicative, non modificare la base legale del trattamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la valutazione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna delle due amministrazioni controricorrenti, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 4-11, L. n. 152 del 1968

    La retribuzione contributiva utile per l'indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali è determinata secondo le voci tassativamente indicate dalla legge; non vi rientra la retribuzione di posizione.

  • art. 11, comma 5, L. n. 152 del 1968

    L'elencazione delle voci utili è tassativa e il riferimento a stipendio o salario va inteso in senso restrittivo, limitato alle componenti specificamente menzionate.

  • art. 36 CCNL 10 aprile 1996 comparto Regioni ed Enti locali

    Non consente di includere, ai fini previdenziali del TFS, voci non previste dalla disciplina legale di riferimento.

  • art. 49 CCNL 14 settembre 2000

    La previsione contrattuale che include la retribuzione di posizione nella base del TFR non incide sui rapporti previdenziali disciplinati da norme legali inderogabili.

  • art. 2120 c.c.

    Rileva per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996, mentre per il personale già in servizio al 31 dicembre 1995 opera la previgente disciplina pubblicistica del TFS.

  • art. 2, commi 5, 6 e 7, L. n. 335 del 1995

    Per i nuovi assunti dal 1 gennaio 1996 i trattamenti di fine servizio sono regolati come TFR; per i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 1995 la contrattazione collettiva disciplina solo le modalità applicative della nuova regolazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 152 bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla regolazione delle spese, ma non ritenuto violato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata formulata ma non è stata accolta, non emergendo ultrapetizione o omissione decisoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti locali, la base di calcolo è delimitata dalle sole voci espressamente previste dalla legge; non possono esservi incluse, per via interpretativa o contrattuale, componenti retributive non nominate dalla disciplina legale.
  • L'inclusione di una voce nella struttura retributiva prevista dal contratto collettivo non è sufficiente, di per sé, a renderla rilevante sul piano previdenziale quando il rapporto previdenziale è regolato da norme imperative di legge.
  • La disciplina del TFR di cui all'art. 2120 c.c. si applica ai lavoratori pubblici assunti dal 1 gennaio 1996; per il personale già in servizio al 31 dicembre 1995 la contrattazione collettiva opera solo sulle modalità applicative della riforma, non sulla sostituzione della base legale del TFS.
  • In sede di legittimità, la censura per difetto di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata esponga chiaramente le ragioni della decisione.
  • La scelta del giudice di merito in tema di compensazione delle spese è insindacabile in cassazione nei limiti in cui non sia violato il principio della soccombenza della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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