Cassazione Civile, Ordinanza n. 09619/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice era stata avviata al lavoro come LSU in base a una delibera del 4 novembre 1996, con qualifica di operaio generico di terzo livello, ma sosteneva di avere svolto dal 4 gennaio 1997 attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Provincia di Frosinone. Nel giudizio di merito chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di fatto e la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive e contributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione. In cassazione la ricorrente proponeva sette motivi: i primi due denunciavano nullità o inesistenza della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione "copiata" da altro precedente e scollegata dai fatti di causa; il terzo lamentava l'omesso esame, decisivo, del fatto che la lavoratrice aveva svolto mansioni impiegatizie almeno dal novembre 1998, dato ritenuto essenziale rispetto all'erroneo presupposto della Corte territoriale che l'attività fosse quella di operaio addetto alla manutenzione stradale; il quarto deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione della documentazione sul progetto LSU; il quinto la violazione dell'art. 2697 c.c. per l'erronea attribuzione alla lavoratrice dell'onere di produrre il progetto LSU; il sesto la violazione dell'art. 2126 c.c. per mancata applicazione della disciplina del lavoro di fatto; il settimo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo nei termini indicati in motivazione e ha assorbito le restanti censure. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse omesso di esaminare un fatto sostanziale decisivo, regolarmente allegato e sostanzialmente ammesso, ossia lo svolgimento di mansioni impiegatizie, avendo invece fondato la decisione su un fatto non rispondente alle risultanze di causa, cioè mansioni di addetta alla manutenzione stradale.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato con riferimento ai requisiti della motivazione della sentenza; la doglianza è stata ritenuta inammissibile
la Corte afferma che il rinvio motivazionale può avvenire anche a precedenti di merito dello stesso ufficio e che la motivazione del precedente diviene parte integrante della decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ritenuto il rimedio corretto per censurare l'omesso esame di un fatto sostanziale decisivo, quale lo svolgimento di mansioni impiegatizie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di omesso esame di fatti processuali e di vizi che possono riguardare l'errore di percezione del fatto probatorio
richiamato per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimedio eventualmente azionabile con revocazione per errore di fatto
invocato nei motivi non esaminati per asserita mancata valutazione della documentazione prodotta
invocato nei motivi non esaminati per asserita omissione di valutazione della prova documentale e per la dedotta mancata pronuncia sulla domanda subordinata
invocato per contestare l'erronea attribuzione alla lavoratrice dell'onere di produrre il progetto LSU
invocato per sostenere l'applicazione della disciplina del lavoro di fatto a un rapporto svolto di fatto in subordinazione per un lungo periodo
richiamato con riferimento alla domanda subordinata di arricchimento senza causa
richiamato dalla Corte per affermare che l'omessa percezione di un fatto può assumere rilievo come vizio processuale o come omesso esame di fatto sostanziale a seconda del caso
Massime di principio
- Il rinvio motivazionale a un precedente dello stesso ufficio è ammissibile anche rispetto a precedenti di merito, purché il precedente richiamato sia realmente sovrapponibile e la parte che impugna censuri specificamente anche le argomentazioni contenute nel precedente recepito.
- Quando la sentenza di merito si fonda su un fatto sostanziale decisivo che non trova riscontro nelle allegazioni o nelle risultanze processuali, e omette di considerare il fatto effettivamente dedotto e rilevante, il vizio è deducibile in cassazione come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova va distinto dal mero dissenso valutativo: se il giudice suppone un fatto inesistente o ne esclude uno positivamente risultante e controverso, l'errore può integrare un vizio deducibile con i rimedi processuali pertinenti, mentre non basta una critica generica alla motivazione.
- La censura di motivazione meramente apparente o inesistente richiede una critica specifica alle rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza, non essendo sufficiente denunciare errori materiali o richiami a un precedente senza confrontarsi con il suo contenuto argomentativo.
- In presenza di accoglimento di un motivo di ricorso che imponga un nuovo esame del fatto decisivo, le ulteriori doglianze restano assorbite.
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