Cassazione Civile, Ordinanza n. 09622/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente dell'INPS, assunto con qualifica di avvocato, aveva convenuto l'ente chiedendo l'accertamento che il soggetto passivo dell'IRAP fosse il datore di lavoro e non lui, con conseguente illegittimità delle trattenute operate dall'INPS sulle sue retribuzioni a titolo di imposta e condanna alla restituzione delle somme trattenute. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il primo grado rigettando l'appello dell'ente. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma la Corte, prima ancora di esaminare il merito, ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso perché l'ente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata il 12 dicembre 2019, senza però depositare, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione (o della documentazione PEC equivalente). Poiché tale documentazione non risultava prodotta neppure dal controricorrente e il ricorso era stato avviato il 10 febbraio 2020 rispetto a una sentenza pubblicata il 2 dicembre 2019, la Corte ha ritenuto non verificabile la tempestività dell'impugnazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'INPS per mancato deposito, nel termine di legge, della prova della notificazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000,00 per compenso professionale e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione, il deposito nei termini della copia autentica della sentenza impugnata deve essere corredato, quando la sentenza sia stata notificata, della relativa prova di notificazione; in mancanza non è possibile verificare la tempestività del ricorso e ne deriva improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la parte ricorrente improcedibile viene condannata a rifondere le spese di lite alla controparte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Quando ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo per la parte ricorrente soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la parte ricorrente dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata, deve depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione o la documentazione equivalente della notifica a mezzo PEC; altrimenti il ricorso è improcedibile.
- L'improcedibilità per omesso deposito della prova di notificazione della sentenza impugnata è rilevabile d'ufficio, senza necessità di attivare il contraddittorio, perché attiene ai requisiti di procedibilità dell'impugnazione.
- La mancanza della prova di notificazione impedisce di verificare la tempestività dell'impugnazione e quindi il corretto formarsi del giudicato.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente anche l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
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