Cassazione Civile, Ordinanza n. 09606/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dirigenti già dipendenti a tempo indeterminato della Regione, che nella fase conclusiva del rapporto avevano ricevuto incarichi dirigenziali a termine disciplinati dalla legge regionale come rapporti di diritto privato. Al momento del collocamento in quiescenza essi chiedevano che il trattamento terminale di fine rapporto fosse ricalcolato includendo anche l’anzianità maturata durante l’incarico a termine e assumendo come base di calcolo la retribuzione percepita per tale incarico, con detrazione di quanto già corrisposto a titolo di TFS/TFR per il periodo successivo al 15 novembre 2002. La Regione sosteneva invece che il rapporto dovesse essere considerato non unitario e che, per il periodo svolto in forza del contratto privatistico, spettasse solo il TFR, senza estendere il trattamento speciale previsto dalla normativa regionale sulla buonuscita. Con il primo motivo di ricorso la Regione denunciava violazione delle norme regionali sulla buonuscita, della disciplina statale sul TFR e di varie disposizioni costituzionali e speciali, insistendo sull’impossibilità di computare nel trattamento terminale anche il periodo dell’incarico dirigenziale di diritto privato. Con il secondo motivo censurava l’uso di documenti asseritamente tardivi, l’interpretazione dei contratti individuali e l’affermazione della prova del versamento di contributi destinati a finanziare l’eccedenza regionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il quadro normativo regionale e statale consente di considerare unitario il rapporto ai fini del trattamento di fine servizio quando l’incarico a termine si innesta senza soluzione di continuità su un rapporto di lavoro già in essere con la stessa amministrazione. Ha valorizzato la previsione regionale che qualifica il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato come utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, in fattispecie analoghe, considera rilevante la totalità del servizio e l’ultima retribuzione percepita. Ha inoltre ritenuto che il d.P.C.m. 20 dicembre 1999 non escluda tale soluzione, perché disciplina l’accantonamento e la liquidazione del TFR alla cessazione del servizio e si riferisce ai rapporti a tempo determinato in senso proprio, non alla prosecuzione di un rapporto a tempo indeterminato mediante incarico a termine. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di specificità e allegazione e in ogni caso assorbito dall’infondatezza del primo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della Regione alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 142 l. reg. Friuli Venezia Giulia n. 53/1981
"Per la determinazione del servizio utile ai fini dell'indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze dell'Amministrazione regionale..."
La norma è letta come disposizione che consente di computare il servizio utile ai fini della buonuscita in relazione all’intero servizio prestato presso l’amministrazione regionale.
art. 143 l. reg. Friuli Venezia Giulia n. 53/1981
"La misura dell'indennità per ogni anno di servizio utile è stabilita in 1/12 degli assegni fissi pensionabili..."
La Corte la interpreta come base per la liquidazione dell’indennità di buonuscita parametrata agli assegni fissi pensionabili goduti alla cessazione dal servizio.
art. 12, comma 4, l. reg. Friuli Venezia Giulia n. 4/2004
"il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio"
La disposizione viene valorizzata come espressa previsione di utilità del servizio svolto con contratto dirigenziale a tempo determinato di diritto privato ai fini del trattamento terminale.
"l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto"
La Corte richiama la norma come elemento di conferma del criterio dell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico, utile anche nel caso esaminato.
art. 2, commi 5-9, L. n. 335/1995
Richiamata dalla ricorrente come parametro normativo del trattamento di fine rapporto/quiescenza, ma non ritenuta dirimente nel senso prospettato.
art. 1, commi 2-3, d.P.C.m. 20 dicembre 1999
La Corte ritiene che la disciplina dell’armonizzazione al TFR non contrasti con il riconoscimento del trattamento terminale sull’intero servizio, poiché riguarda i rapporti a tempo determinato e l’accantonamento del TFR alla cessazione.
art. 3-bis, comma 11, d.lgs. n. 502/1992
"Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza"
Richiamato in via analogica come conferma che, in presenza di incarichi speciali innestati su un rapporto preesistente, il periodo rileva ai fini previdenziali e di quiescenza.
art. 36 Cost.
Censurato dalla ricorrente, ma non assume un ruolo decisivo nella motivazione di accoglimento/rigetto.
art. 38 Cost.
Censurato dalla ricorrente; il suo richiamo non incide sulla ratio decidendi perché la Corte risolve la controversia sul piano dell’interpretazione delle norme applicabili.
Richiamato nel secondo motivo per contestare l’ammissione di documenti e deduzioni tardive, ma la censura è dichiarata inammissibile o comunque assorbita.
Invocato nel secondo motivo in tema di interpretazione dei contratti individuali, senza incidere sull’esito finale.
Richiamato per contestare l’onere della prova sul versamento dei contributi, ma la censura è assorbita e non decisiva.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alle presunzioni, senza rilievo decisivo.
La Corte rileva la carenza di specificità e allegazione del motivo, che rende inammissibili le censure.
Richiamato insieme all’art. 366 n. 6 c.p.c. per affermare l’inammissibilità delle censure prive dei necessari adempimenti di specificazione e allegazione.
Citato nel secondo motivo con riguardo alla produzione documentale in appello, ma non determina l’accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Quando un incarico dirigenziale a termine di diritto privato si innesta senza soluzione di continuità su un rapporto di lavoro preesistente con la stessa amministrazione, il trattamento di fine servizio può essere ricostruito in modo unitario, ove la disciplina applicabile preveda l’utilità di quel servizio ai fini di quiescenza e previdenza.
- Ai fini della liquidazione del trattamento terminale, il criterio della "ultima retribuzione" o degli "assegni fissi" può includere anche la retribuzione percepita in conseguenza dell’incarico a termine, se la normativa speciale lo collega espressamente alla quiescenza e non impone la frammentazione del rapporto.
- La disciplina sul TFR applicabile ai rapporti a tempo determinato non esclude, di per sé, la computabilità del periodo di incarico a termine quando questo non costituisca un rapporto autonomo ma una modifica interna di un rapporto di lavoro già esistente con lo stesso ente.
- In cassazione, le censure che contestano l’interpretazione delle risultanze documentali o la valutazione della prova devono rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e di allegazione; in difetto, sono inammissibili o comunque non esaminabili nel merito.
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