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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23049/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando a tassazione componenti negativi e IVA detratta relativi a operazioni intercorse con un'altra società. Secondo l'Ufficio, un contratto formalmente qualificato come affitto d'azienda stipulato tra le due società doveva essere riqualificato come cessione d'azienda, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi emersi in verifica, tra cui la cessazione di fatto dell'attività della concedente, la disponibilità dei locali, il trasferimento di merci, beni strumentali e personale, nonché i rapporti societari esistenti tra le parti. La società aveva contestato la legittimità della riqualificazione, sostenendo che l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 fosse inapplicabile alle imposte dirette e all'IVA e che non potessero essere valorizzati elementi extratestuali; in via subordinata, aveva dedotto che, ove l'operazione fosse stata letta come elusiva, sarebbe stato necessario il contraddittorio preventivo ex art. 10-bis L. n. 212/2000. In appello, la società aveva anche chiesto il riconoscimento della deducibilità di costi sostenuti per conciliazioni con lavoratori già dipendenti della società concedente e di una cooperativa coinvolta nei rapporti lavorativi. La CTR aveva accolto l'appello, ritenendo inapplicabile l'art. 20 TUR alle imposte dirette, escludendo la riqualificazione e riconoscendo la deducibilità dei costi. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato: 1) la violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633/1972, 20 d.P.R. n. 131/1986 e 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il richiamo all'art. 20 TUR aveva solo valore argomentativo e che, ai fini IVA e delle imposte dirette, la natura dell'operazione andava ricostruita considerando l'intero fenomeno economico e anche gli atti collegati; 2) la violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., contestando la deducibilità dei costi di conciliazione con lavoratori non dipendenti della contribuente e sostenendo che mancasse prova dell'inerenza e che tali somme fossero state corrisposte in transazioni novative per definire controversie altrui.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione. Ha ritenuto che, ai fini IVA e delle imposte dirette, la qualificazione dell'operazione dovesse essere compiuta sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso, anche extratestuali, senza applicare i limiti probatori dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, che riguardano la sola imposta di registro. Ha inoltre osservato che la CTR aveva omesso di considerare elementi extratestuali rilevanti, come il successivo trasferimento degli ultimi cespiti e il contesto complessivo di dismissione/ristrutturazione del patrimonio aziendale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la valutazione sulla deducibilità dei costi dipendeva preliminarmente dall'accertamento sulla reale natura dell'operazione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare i fatti e valutare tutti gli elementi rilevanti, anche extratestuali, nonché provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dall'Agenzia per sostenere la corretta disciplina IVA dell'operazione.

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    norma riferita all'imposta di registro; non è applicabile come limite probatorio ai fini IVA e delle imposte dirette.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato sia come norma sulla deducibilità dei componenti negativi sia come parametro della censura sull'inerenza dei costi.

  • art. 2, secondo comma, lett. b, d.P.R. n. 633 del 1972

    "non sono considerate cessioni di beni: ...b) le cessioni... che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda"

    ai fini IVA la cessione d'azienda non è trattata come cessione di beni.

  • art. 5, numero 8, della sesta direttiva IVA

    richiamato per la regola europea sul trasferimento di universalità totale o parziale di beni e sulla possibile irrilevanza del trasferimento ai fini IVA.

  • art. 19 della direttiva 2006/112/CE

    disposizione UE corrispondente alla disciplina del trasferimento di azienda come universalità di beni.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato per affermare che il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera solo nella specifica ipotesi in cui sia accertata la debenza dell'IVA.

  • art. 2555 c.c.

    utilizzato per definire la cessione d'azienda come trasferimento di un complesso organico di beni funzionalmente idoneo all'esercizio dell'impresa.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova in relazione alla deducibilità dei costi contestati.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come possibile base per gli obblighi verso i lavoratori, ma la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.

  • art. 29, comma 2, d. Lgs. n. 276 del 2003

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità solidale nei rapporti di lavoro, senza decisione nel merito per assorbimento.

  • art. 10-bis della legge n. 212 del 2000

    citato dalla contribuente come norma sul contraddittorio preventivo in ipotesi di operazioni elusive; la sentenza non decide sul punto.

Massime di principio

  • Ai fini IVA e delle imposte dirette, la qualificazione di un'operazione non si esaurisce nel dato letterale del singolo contratto, ma richiede la ricostruzione dell'effettiva operazione economica realizzata dalle parti, considerando anche gli atti collegati e le circostanze extratestuali rilevanti.
  • L'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 disciplina l'imposta di registro e i suoi limiti probatori non possono essere trasferiti automaticamente all'accertamento IVA o delle imposte dirette, che restano autonomi per presupposto e per oggetto.
  • La cessione d'azienda, ai fini IVA e civilistici, ricorre quando venga trasferito un complesso di beni materiali e immateriali idoneo a consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma; ciò che conta è il collegamento funzionale tra i singoli beni e l'impresa.
  • In presenza di una censura sulla qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda, il giudice di merito deve valutare globalmente tutte le circostanze, ivi compresi i successivi trasferimenti di cespiti e il contesto complessivo di dismissione o ristrutturazione aziendale.
  • La deducibilità di costi sostenuti per definire controversie relative a lavoratori richiede un autonomo accertamento dell'inerenza e dell'onere probatorio; tale verifica può diventare rilevante solo dopo avere chiarito la reale natura dell'operazione sottostante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposta di registroCompravenditaInadempimentoRetribuzione e TFRSpese di liteProve
RamiTributiBancario e finanziarioContrattiObbligazioniLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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