Cassazione Civile, Ordinanza n. 04152/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una professionista iscritta all'albo degli avvocati, ma non alla cassa forense, aveva ottenuto in appello la declaratoria di insussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per l'attività svolta nell'anno 2010. La corte territoriale aveva ritenuto decisivo il fatto che i redditi percepiti fossero inferiori a Euro 5.000,00, considerandolo un indizio di occasionalità dell'attività, e aveva posto a carico dell'istituto previdenziale l'onere di provare la abitualità, prova che riteneva non fornita. L'istituto ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e della normativa sulle collaborazioni e prestazioni autonome, sostenendo che per il professionista iscritto ad albo l'obbligo contributivo deriva dall'esercizio abituale della professione, anche se non esclusiva, e che la soglia dei 5.000 euro rileva solo per attività davvero occasionali; ha inoltre censurato l'affermazione della non contestazione dell'abitualità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'istituto si ponesse in contrasto con una giurisprudenza già consolidata: l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'accertamento in fatto dell'esercizio abituale della professione, mentre il superamento o meno della soglia di Euro 5.000,00 può rilevare solo come indizio dell'occasionalità in concreto. Ha quindi confermato il principio per cui non opera alcun automatismo fondato sulla mera iscrizione all'albo o sulla titolarità di partita IVA, e ha rilevato anche l'inammissibilità della doglianza sulla pretesa pacificità della circostanza non specificamente indicata negli atti di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la resistente non ha svolto difese; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
l'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo è collegata all'esercizio abituale della professione, non a un automatismo fondato su status formale o reddito
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 11 e 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata e del suo ambito applicativo
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326
concorre a delineare il quadro normativo che collega l'obbligo contributivo all'attività professionale abituale
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, comma 3
"sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"
norma di favore per i rapporti di collaborazione delle professioni intellettuali; non introduce una presunzione legale di abitualità ai fini contributivi
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69-bis, comma 3
"prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale"
esclude la presunzione di continuatività in ambito lavoristico/fiscale, ma non consente di presumere in via automatica l'abitualità della prestazione ai fini della Gestione separata
parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge
richiamo alla motivazione per relationem ai precedenti conformi
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
dispone l'obbligo, in caso di rigetto o inammissibilità, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
evocato in sostanza per il riparto dell'onere della prova sull'abitualità dell'attività, posto a carico dell'istituto che ne affermi la sussistenza
Massime di principio
- Per l'iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto ad albo non esiste un automatismo basato sulla mera iscrizione all'ordine o sulla titolarità della partita IVA: occorre accertare in fatto se l'attività sia svolta con carattere di abitualità.
- La soglia reddituale di Euro 5.000,00 non è, per il professionista che eserciti abitualmente la professione, un criterio dirimente di esclusione dell'obbligo contributivo; può semmai assumere rilievo come indice dell'occasionalità quando l'attività presenti in concreto caratteri non abituali.
- Le norme che escludono le professioni intellettuali dall'ambito di certe discipline delle collaborazioni e dalla presunzione di continuatività non creano una presunzione iuris et de iure di occasionalità o di abitualità ai fini previdenziali.
- Chi contesta l'obbligo di contribuzione o ne afferma la sussistenza deve allegare e dimostrare i fatti rilevanti sull'effettivo modo di svolgimento dell'attività; la mera deduzione di elementi formali non basta a provare l'abitualità.
- In cassazione, la censura sulla mancata considerazione di una circostanza asseritamente pacifica è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito la circostanza sia stata dedotta e acquisita al processo.
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