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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04152/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una professionista iscritta all'albo degli avvocati, ma non alla cassa forense, aveva ottenuto in appello la declaratoria di insussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per l'attività svolta nell'anno 2010. La corte territoriale aveva ritenuto decisivo il fatto che i redditi percepiti fossero inferiori a Euro 5.000,00, considerandolo un indizio di occasionalità dell'attività, e aveva posto a carico dell'istituto previdenziale l'onere di provare la abitualità, prova che riteneva non fornita. L'istituto ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e della normativa sulle collaborazioni e prestazioni autonome, sostenendo che per il professionista iscritto ad albo l'obbligo contributivo deriva dall'esercizio abituale della professione, anche se non esclusiva, e che la soglia dei 5.000 euro rileva solo per attività davvero occasionali; ha inoltre censurato l'affermazione della non contestazione dell'abitualità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'istituto si ponesse in contrasto con una giurisprudenza già consolidata: l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'accertamento in fatto dell'esercizio abituale della professione, mentre il superamento o meno della soglia di Euro 5.000,00 può rilevare solo come indizio dell'occasionalità in concreto. Ha quindi confermato il principio per cui non opera alcun automatismo fondato sulla mera iscrizione all'albo o sulla titolarità di partita IVA, e ha rilevato anche l'inammissibilità della doglianza sulla pretesa pacificità della circostanza non specificamente indicata negli atti di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la resistente non ha svolto difese; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per l'iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto ad albo non esiste un automatismo basato sulla mera iscrizione all'ordine o sulla titolarità della partita IVA: occorre accertare in fatto se l'attività sia svolta con carattere di abitualità.
  • La soglia reddituale di Euro 5.000,00 non è, per il professionista che eserciti abitualmente la professione, un criterio dirimente di esclusione dell'obbligo contributivo; può semmai assumere rilievo come indice dell'occasionalità quando l'attività presenti in concreto caratteri non abituali.
  • Le norme che escludono le professioni intellettuali dall'ambito di certe discipline delle collaborazioni e dalla presunzione di continuatività non creano una presunzione iuris et de iure di occasionalità o di abitualità ai fini previdenziali.
  • Chi contesta l'obbligo di contribuzione o ne afferma la sussistenza deve allegare e dimostrare i fatti rilevanti sull'effettivo modo di svolgimento dell'attività; la mera deduzione di elementi formali non basta a provare l'abitualità.
  • In cassazione, la censura sulla mancata considerazione di una circostanza asseritamente pacifica è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito la circostanza sia stata dedotta e acquisita al processo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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