Cassazione Civile, Ordinanza n. 06798/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, socio di una società in nome collettivo, a seguito di indagini fiscali svolte sulla società. Dopo una decisione di primo grado parzialmente favorevole al contribuente, sia l'Ufficio sia il contribuente avevano proposto appello; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione incidentale del contribuente, annullando integralmente la ripresa a tassazione, in modo analogo a quanto deciso in una contestuale sentenza riguardante la società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, 51, comma 2, e 54 d.P.R. n. 633/1972, 63-bis d.l. n. 331/1993 e 2697 c.c., sostenendo in sostanza che la CTR avrebbe errato nel riparto dell'onere della prova: a fronte di elementi presuntivi ritenuti certi, precisi e concordanti, emersi dalle indagini contabili e dai movimenti bancari, il contribuente non avrebbe dimostrato l'estraneità all'attività d'impresa delle risultanze dei conti sociali. Tuttavia, in via preliminare, la Corte ha rilevato la mancanza dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per posta, vizio del procedimento notificatorio non sanato dalla mancata costituzione della parte privata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per difetto di prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, mancando l'avviso di ricevimento. Ha aggiunto che tale mancanza integra un vizio non sanabile con la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e che, non essendovi attività difensiva della parte privata, non si provvede sulle spese. È stato anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come norma di deduzione del motivo per violazione di legge sostanziale, ma la Corte non entra nel merito della censura per la preliminare inammissibilità del ricorso.
art. 32, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
È invocato dall'Ufficio quale parametro violato in tema di utilizzo delle risultanze delle indagini fiscali e bancarie.
art. 51, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972
È invocato quale parametro relativo ai poteri di acquisizione e utilizzazione dei dati ai fini IVA.
È richiamato quale norma concernente l'accertamento IVA e la rettifica della dichiarazione.
È richiamato insieme alle altre norme sull'accertamento fondato su dati bancari e contabili.
È invocato per censurare il riparto dell'onere della prova: secondo il ricorrente, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l'estraneità dei movimenti bancari all'attività d'impresa.
"la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c."
La notifica postale del ricorso per cassazione si perfeziona solo con la consegna del plico, documentata dall'avviso di ricevimento, che deve essere prodotto agli atti.
La Corte esclude che la mancanza dell'avviso di ricevimento consenta la rinnovazione della notificazione ai sensi di questa norma, perché il difetto comporta inammissibilità per inesistenza della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e soggetta a prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è documento essenziale per provare il perfezionamento della notificazione; la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica.
- La mancata costituzione dell'intimato non sana il vizio della notificazione del ricorso per cassazione quando manchi l'avviso di ricevimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio originario della notificazione, non vi è spazio per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se la notifica risulta inesistente.
- La questione sostanziale sul riparto dell'onere della prova in materia di accertamenti fondati su indagini bancarie e contabili resta assorbita se il ricorso è inammissibile per un vizio processuale preliminare.
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