Cassazione Civile, Ordinanza n. 01268/2025 del 19/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l’amministrazione finanziaria contestava alla società l’indebita fruizione dell’esenzione prevista per l’energia autoprodotta, ritenendo che la società non fosse un soggetto autoproduttore perché non esercitava un’officina di produzione e acquistava l’energia per destinarla o rivenderla a terzi. La CTP aveva accolto il ricorso della società. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello principale dell’Agenzia per asserita genericità dei motivi, richiamando la necessità di censurare specificamente tutte le rationes decidendi; nel merito aveva comunque affermato che la società poteva essere considerata autoproduttrice e aveva dichiarato inammissibile anche l’appello incidentale della società per difetto di petitum. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’atto di appello, letto complessivamente, conteneva una chiara contestazione delle ragioni della sentenza di primo grado e non poteva dirsi generico o inammissibile; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 504/1995, dell’art. 2 d.lgs. 79/1999 e dell’art. 2602 c.c., ma tale motivo è rimasto assorbito. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia e nullità della sentenza per le eccezioni svolte in appello, ma senza censurare specificamente la ratio dell’inammissibilità per mancanza di petitum.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità: l’atto di gravame, valutato nel suo complesso, conteneva una sufficiente e inequivoca contestazione delle statuizioni di primo grado, sicché non ricorreva la mancanza di motivi specifici ex art. 53 d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato perché non coglieva la vera ratio della decisione sul punto, cioè l’assenza di un petitum specifico nell’appello incidentale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’inammissibilità dell’appello per mancanza o assoluta incertezza dei motivi va applicata in senso restrittivo; è sufficiente che dall’atto emerga, anche complessivamente, una chiara volontà di contestare la decisione di primo grado e le questioni specificamente decise.
Nel giudizio di appello l’atto deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati e contenere una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza formalismi sacramentali o necessità di un progetto alternativo di sentenza.
Come per l’art. 342 c.p.c., l’atto di appello deve rendere riconoscibili le doglianze contro la sentenza impugnata, ma non richiede formule particolari.
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
È la norma agevolativa invocata nel merito in tema di esenzione per autoproduzione di energia; il relativo esame resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Richiamato come disposizione rilevante per definire la nozione di autoproduttore di energia; il suo esame nel merito resta assorbito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura consortile della contribuente; il motivo è rimasto assorbito.
Invocato nel ricorso incidentale per asserita omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non aggrediva la ratio decidendi reale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina del soccombere in cassazione.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici non sussiste quando, pur in forma sintetica, l’atto consenta di individuare in modo univoco le questioni decise e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, anche mediante la lettura complessiva dell’atto.
- L’art. 53 d.lgs. 546/1992 va interpretato restrittivamente perché è norma eccezionale limitativa dell’accesso alla giustizia: basta che dall’atto emerga la volontà di contestare la decisione, senza richiedere formule sacramentali o una riproposizione analitica in forma perfettamente strutturata.
- Quando il giudice dichiara inammissibile l’impugnazione e poi esamina anche il merito ad abundantiam, la vera ratio decidendi resta la declaratoria di inammissibilità; in cassazione va censurata quest’ultima, non le argomentazioni meramente ipotetiche sul merito.
- Il motivo di ricorso incidentale che denunci omessa pronuncia è inammissibile se la sentenza contiene una statuizione espressa sulla domanda o sull’impugnazione, e la censura non si confronta con la reale ratio della decisione.
- Nel giudizio di appello, la specificità richiesta agli atti di gravame non implica l’adozione di formule particolari né la redazione di un progetto alternativo di decisione, ma richiede una chiara individuazione dei capi contestati e delle relative doglianze.
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