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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01259/2025 del 19/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento IRES e IVA emessi per l'anno d'imposta 2014 nei confronti di una società, perché l'Ufficio riteneva abusiva/elusiva un'operazione triangolare tra una società italiana, una società inglese e un fornitore terzo: il fornitore fatturava alla società italiana in regime IVA, mentre la società italiana rifatturava alla società estera in esenzione, con presunto vantaggio fiscale consistente nella detrazione dell'IVA e in un finanziamento occulto alla società estera tramite omessa indicazione degli interessi. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CGT di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia ritenendo non specificamente censurata la ratio della sentenza di primo grado secondo cui mancava un danno per l'Erario. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice d'appello erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, nonostante il gravame investisse la decisione nella sua interezza; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 10-bis l. 212/2000 per avere escluso che l'Ufficio avesse contestato il vantaggio fiscale indebito e per avere affermato che l'abuso non sarebbe configurabile se il vantaggio riguarda un soggetto diverso da quello accertato; 3) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 10-bis l. 212/2000 quanto alla detrazione IVA e al preteso requisito del danno diretto per l'Erario.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'appello erariale fosse sufficientemente specifico e idoneo a contestare l'intera decisione di primo grado; dichiara inammissibili i motivi secondo e terzo per difetto di interesse, poiché la declaratoria di inammissibilità dell'appello aveva fatto uscire il giudice di merito dalla potestas iudicandi sul merito e rendeva non scrutinabili le ulteriori argomentazioni sul merito. La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'onere di specificità dei motivi di appello nel processo tributario è soddisfatto quando il gravame, valutato nel suo complesso, esprime la volontà di contestare la decisione di primo grado nella sua interezza o consente di ricavare inequivocamente le ragioni di censura, anche per implicito.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato quale parametro del vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non lo applica per accogliere il ricorso, dichiarando il relativo motivo inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212

    è evocato in relazione alla disciplina dell'abuso del diritto/elusione fiscale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi che la riguardano sono dichiarati inammissibili.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    è richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte non decide sul punto di merito, poiché il relativo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono le censure di legittimità prospettate nei motivi, ma la Corte si pronuncia solo sull'ammissibilità del primo motivo e sulla conseguente inammissibilità degli altri.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato nel preambolo procedurale per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello è un mezzo a devoluzione piena: l'onere di specificità dei motivi è assolto anche quando l'appellante ribadisca le ragioni già svolte in primo grado, purché dall'atto di gravame emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione impugnata nella sua interezza.
  • La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente, poiché limita l'accesso alla tutela giurisdizionale; se dall'atto sia comunque desumibile una critica complessiva alla sentenza di primo grado, il gravame deve essere esaminato nel merito.
  • Quando il giudice di appello dichiari inammissibile il gravame e quindi si spogli della potestas iudicandi sul merito, eventuali argomentazioni sul merito contenute nella sentenza hanno carattere meramente ad abundantiam e non impongono alla parte soccombente uno specifico motivo di impugnazione su quel punto.
  • In sede di legittimità, se la cassazione viene chiesta contro la sola statuizione pregiudiziale che ha impedito l'esame del merito, i motivi che pretendano anche un controllo sulla motivazione di merito resa ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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