Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01258/2025 del 19/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento per IRES e IVA relativi all’anno d’imposta 2013, emessi nei confronti di una società del gruppo AstraZeneca per contestare un’operazione ritenuta dall’Ufficio complessivamente elusiva/abusiva. Secondo l’Amministrazione, una società estera del gruppo aveva un contratto di fornitura con un terzo produttore di medicinali; a seguito di accordi con la società italiana, il produttore fatturava a quest’ultima in regime IVA e la società italiana ribaltava alla consociata estera il corrispettivo di gestione in esenzione, con l’effetto di consentire detrazione IVA e di far emergere un finanziamento privo di interessi indicati. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo che la riorganizzazione fosse frutto di scelte imprenditoriali e di politiche economiche volte alla massimizzazione del profitto, non all’elusione fiscale. In Cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) motivazione apparente della sentenza di appello ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c.; 2) violazione delle norme sull’abuso del diritto e sulla detrazione IVA, per avere escluso la finalità solo fiscale dell’operazione; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento/omessa valutazione dei documenti. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato su asseriti vizi di motivazione degli avvisi e dell’omessa pronuncia della CTR, ma tali questioni erano state assorbite in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente perché apodittica e incapace di spiegare le ragioni per cui l’operazione fosse stata qualificata come legittima riorganizzazione aziendale e non come operazione volta al risparmio d’imposta. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché riguardava questioni assorbite in appello e da riesaminare dal giudice del rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; una motivazione solo apparente integra nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato come parametro di censura sulla ricostruzione presuntiva della finalità esclusivamente fiscale dell’operazione.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione alla detrazione IVA contestata dall’Ufficio.

  • art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato quale norma sull’abuso del diritto/elusione fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare il mancato esame del materiale documentale prodotto in giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia su questioni difensive.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nel controricorso/memoria per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando pur essendo graficamente esistente non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, né le ragioni concrete della decisione, lasciando all’interprete il compito di colmare le lacune con congetture.
  • In materia di abuso del diritto tributario, non basta richiamare in astratto il concetto di riorganizzazione aziendale o di massimizzazione del profitto: il giudice deve verificare e spiegare in concreto se l’operazione sia stata posta in essere per una finalità economica reale e diversa dal risparmio d’imposta, oppure se il vantaggio fiscale sia stato la ragione unica o prevalente dell’operazione.
  • Quando l’Amministrazione contesta un’operazione come abusiva e allega una pluralità di elementi indiziari, il giudice di merito deve confrontarsi specificamente con tali circostanze e motivare perché le ritenga insufficienti o superate da effettive ragioni extrafiscali.
  • Il ricorso incidentale condizionato che riproponga questioni assorbite nel giudizio di merito può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse se tali questioni dovranno comunque essere riesaminate dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàAbuso del dirittoOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.