Cassazione Civile, Ordinanza n. 01262/2025 del 19/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di divisione del patrimonio ereditario, stipulato tra due fratelli, nel quale era richiamata una clausola di manleva in favore di uno di essi rispetto alle pretese che la moglie del de cuius avrebbe potuto far valere in una causa successoria. Nel definitivo di divisione, però, la clausola non risultava riprodotta. Un fratello otteneva comunque un decreto ingiuntivo per essere tenuto indenne da una somma riconosciuta alla moglie del de cuius in un giudizio davanti al Tribunale di Milano; il decreto veniva opposto e poi revocato, con conferma in appello, sul rilievo che nel definitivo non vi fosse alcuna manleva, che il documento prodotto come scrittura contestuale al rogito fosse stato disconosciuto senza richiesta di verificazione e che, comunque, la pretesa garanzia non sarebbe stata ancora operativa in mancanza di titolo esecutivo in favore della creditrice. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente attribuito il disconoscimento della sottoscrizione al documento recante la manleva, mentre il disconoscimento riguardava un altro documento di contenuto identico; 2) violazione degli artt. 1322, 1299 e 1273 c.c. sulla manleva, contestando l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, anche ove pattuita, la garanzia non sarebbe stata operativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non riguardava realmente una violazione di legge o un omesso esame di fatto, ma un preteso travisamento del contenuto di un atto processuale, rimedio che ricade eventualmente nell’ambito della revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di interesse, poiché, essendo ormai definitivamente accertato che la garanzia non era stata prestata, non vi era utilità a discutere della sua eventuale operatività. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
la censura formulata come omesso esame o violazione di legge non è ammissibile quando in realtà mira a denunciare un travisamento del contenuto di un atto del processo.
richiamati in relazione al disconoscimento della sottoscrizione e alla mancata richiesta di verificazione.
il preteso errore nell’individuazione del documento disconosciuto integra, se del caso, un errore di fatto deducibile con revocazione.
il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, mancando utilità concreta alla decisione sulla operatività della garanzia una volta esclusa l’esistenza stessa del patto di manleva.
invocati dal ricorrente per sostenere la validità ed efficacia dell’obbligo di manleva; la Corte non entra nel merito per difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato ai fini del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se il ricorrente in cassazione lamenta un errore del giudice nell’aver attribuito a un atto processuale un contenuto diverso da quello effettivo, la doglianza non si risolve in un vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto, ma può integrare al più un errore di fatto deducibile con revocazione, se ne ricorrono i presupposti.
- Quando la decisione di merito ha accertato in modo definitivo l’inesistenza del titolo o della garanzia dedotta, è inammissibile per difetto di interesse il motivo che contesti solo la successiva affermazione sulla non operatività di quella garanzia.
- Il disconoscimento della sottoscrizione, se non seguito da istanza di verificazione, impedisce di valorizzare il documento come prova della pattuizione contestata.
- In sede di legittimità, la censura deve colpire una ratio decidendi effettivamente decisiva; se una ratio autonoma e sufficiente rende comunque superflua la verifica di un’altra questione, il relativo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
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