Cassazione Civile, Ordinanza n. 01261/2025 del 19/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La lite nasce da una divisione ereditaria relativa al patrimonio relitto da un genitore. Un coerede ha sostenuto che il de cuius aveva acquistato un terreno, vi aveva costruito un edificio e che, mediante una successiva rettifica tavolare, la sorella aveva conseguito l’intestazione del bene in modo tale da beneficiare di una donazione indiretta della metà del valore dell’immobile. Su questa premessa ha chiesto la condanna della coerede a conferire alla massa ereditaria la metà del prezzo ricavato dalla vendita del bene. La Corte d’appello ha però ritenuto che la domanda, così come formulata nel giudizio di primo grado, non fosse quella accolta dal tribunale: secondo il giudice di merito, il ricorrente avrebbe contestato soltanto l’atto di rettifica tavolare e non avrebbe dedotto in modo specifico che il padre avesse sostenuto tutti gli oneri della costruzione; inoltre, la domanda sarebbe comunque infondata perché il titolo tavolare originario attestava la comproprietà delle particelle acquistate. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per erronea ricostruzione del petitum e per supposta mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice d’appello escluso la rilevanza della mancata contestazione specifica sulla costruzione dell’immobile a spese del de cuius.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che la Corte d’appello ha erroneamente individuato il contenuto della domanda, poiché dagli atti emergeva che il ricorrente aveva effettivamente chiesto la condanna della sorella al conferimento della metà del valore del bene, allegando che l’edificio era stato costruito dal padre su un suolo di sua proprietà e che la successiva intestazione a entrambi aveva consentito alla resistente di ricevere un vantaggio patrimoniale. La Corte ha quindi ritenuto sussistente il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. e ha osservato che, una volta accertato che la particella era originariamente comune, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque valutare la domanda alla luce dell’art. 934 c.c. e del principio per cui la costruzione eseguita su suolo comune si accresce automaticamente alla comunione, salvo diverso titolo. Inoltre, l’allegazione dell’edificazione a cura esclusiva del de cuius rendeva infondata anche l’esclusione della contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La Corte ribadisce che l’inesatta individuazione del contenuto della domanda può integrare un vizio di nullità processuale denunciabile in cassazione quando incide sulla determinazione del petitum e determina violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La mancata o inesatta valutazione della specifica allegazione di parte può rendere erronea l’esclusione degli effetti della non contestazione, quando la circostanza di fatto risulti adeguatamente dedotta negli atti.
La costruzione esistente sopra il suolo appartiene al proprietario del suolo; se il suolo è comune, la costruzione realizzata da uno dei comproprietari si acquista, per accessione, anche agli altri comproprietari, salvo diverso accordo o titolo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’erronea rilevazione del contenuto della domanda è sindacabile in cassazione come nullità processuale quando incide sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- L’individuazione del contenuto della domanda e del petitum, pur essendo attività riservata al giudice di merito, è censurabile in cassazione quando l’erronea ricostruzione della domanda conduca a una decisione ultra, extra o infra petita.
- Ai fini dell’art. 112 c.p.c., il giudice deve verificare non solo il meccanismo fattuale prospettato dalla parte, ma l’effettivo bene della vita richiesto e la causa petendi sostanziale desumibile dagli atti nel loro complesso.
- Quando una parte deduce che un bene immobile sia stato edificato con denaro del de cuius su suolo appartenente al medesimo, la domanda va esaminata anche alla luce delle regole sull’accessione e sulla comunione del suolo, senza arrestarsi a una ricostruzione formalistica del titolo tavolare o del procedimento usato per la successiva intestazione.
- L’allegazione specifica di un fatto costitutivo, se contenuta negli atti introduttivi o comunque tempestivamente dedotta, non può essere neutralizzata da una pretesa mancanza di contestazione senza un corretto esame del contenuto delle difese e delle preclusioni processuali.
- La costruzione eseguita su suolo comune da uno dei comproprietari, in difetto di diverso titolo, entra nella comunione anche a favore dell’altro comproprietario del terreno; il relativo vantaggio patrimoniale può quindi rilevare nelle controversie divisorie o ereditarie.
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