Cassazione Civile, Ordinanza n. 01263/2025 del 19/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procacciatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un imprenditore individuale per Euro 188.281,67 a titolo di provvigioni asseritamente maturate nello svolgimento di attività di procacciamento d'affari in favore di una società operante nel settore alimentare. La società ha proposto opposizione al decreto e il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo non provata l'attività dedotta: la parte ingiunta aveva contestato le fatture poste a base del monitorio e il ricorrente non aveva fornito una prova documentale adeguata degli ordini e degli affari asseritamente procacciati, limitandosi a produrre fatture emesse dalla società verso terzi e a chiedere prova testimoniale. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, affermando che mancava prova scritta degli ordini e che la prova testimoniale era inammissibile perché non poteva supplire alla mancanza di prova documentale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente o al di sotto del minimo costituzionale per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla prova documentale/testimoniale, sostenendo che per il diritto alle provvigioni era sufficiente la prova dell'attività svolta e della conclusione degli affari, non già una prova scritta del rapporto; 3) omesso esame della documentazione prodotta, ritenuta decisiva per provare la conclusione delle vendite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendo erronea in diritto la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva escluso in radice la prova testimoniale sul presupposto della necessaria prova scritta dell'attività di intermediazione. La Suprema Corte ha precisato che, quando sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari e si intenda provare non il contratto in sé ma il fatto dell'attività di intermediazione svolta in relazione a specifici affari, non opera una necessaria prova documentale, potendo la prova testimoniale essere ammissibile. Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile nella parte in cui invocava le norme sull'interpretazione contrattuale, perché non chiariva l'oggetto dell'interpretazione censurata. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'istanza di prova testimoniale e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
n. 4; n. 3; n. 5 del comma I
vengono richiamati i diversi vizi denunciabili in cassazione: nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 132 c.p.c.
è evocato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza, che non può essere meramente apparente.
art. 111 Cost.
è richiamato come parametro costituzionale del minimo costituzionale della motivazione.
art. 1362 c.c.
la censura è stata ritenuta inconferente perché non chiariva quale fosse l'oggetto dell'interpretazione contrattuale contestata.
art. 1363 c.c.
come per l'art. 1362 c.c., è stata dedotta ma considerata non adeguatamente argomentata.
art. 1366 c.c.
come per gli altri canoni ermeneutici, la Corte ne rileva l'inconferenza rispetto alla concreta censura formulata.
art. 2702 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prova documentale, ma la Corte ha escluso che la fattispecie imponesse una necessaria prova scritta del fatto dedotto.
art. 2722 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di limiti alla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la prova testimoniale fosse invece ammissibile perché diretta a provare un fatto e non a supplire a un atto scritto richiesto ad substantiam.
art. 2724 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha valorizzato l'erroneità del presupposto secondo cui la prova testimoniale non potesse essere ammessa per mancanza di prova scritta.
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, senza ulteriore sviluppo decisorio specifico nel provvedimento.
art. 1742 c.c.
richiamato per descrivere i caratteri distintivi del contratto di agenzia rispetto al procacciamento d'affari.
Massime di principio
- Se la domanda riguarda il pagamento di provvigioni per attività di procacciamento d'affari, il giudice deve accertare in concreto l'attività di intermediazione svolta e il nesso con i singoli affari, senza pretendere automaticamente una prova documentale del rapporto o degli ordini quando l'allegazione verte su fatti storici dimostrabili anche con altri mezzi di prova.
- La prova testimoniale non è inammissibile per il solo fatto che manchi una prova scritta, quando essa sia diretta a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività di intermediazione e la conclusione degli affari, e non a sostituire un documento richiesto dalla legge per la validità del contratto.
- La distinzione tra agenzia e procacciamento d'affari rileva perché il primo è rapporto stabile e continuativo di promozione dei contratti, mentre il secondo è attività episodica e occasionale di raccolta ordini o segnalazione clienti; la qualificazione del rapporto incide sul regime probatorio e non può essere presupposta senza verifica concreta.
- La motivazione che escluda la prova testimoniale sul solo rilievo astratto della mancanza di prova scritta è giuridicamente erronea quando non venga spiegato perché, nella specie, il fatto dedotto richieda necessariamente un documento.
- Le doglianze in cassazione che invocano i canoni ermeneutici contrattuali devono indicare in modo specifico quale atto o clausola sia stata interpretata erroneamente e in che cosa consista l'errore; in difetto, la censura è inammissibile.
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