Cassazione Civile, Ordinanza n. 01264/2025 del 19/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dalla crisi coniugale e dalla successiva divisione di un appartamento acquistato in costanza di comunione legale e adibito a casa familiare. Dopo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale nel giudizio di separazione, l'ex marito ha chiesto la divisione dell'immobile, l'attribuzione dei beni mobili asseritamente comuni, il rimborso di rate di mutuo pagate interamente da lui e il pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo della quota di sua spettanza. Il Tribunale ha attribuito l'immobile all'ex moglie con conguaglio, rigettando le altre domande. In appello, l'ex marito ha contestato soprattutto la tardività dell'appello avverso l'ordinanza di primo grado e ha insistito sulle domande economiche; la Corte d'appello ha ritenuto tempestivo l'appello, ha riconosciuto gli interessi sul conguaglio e un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile, respingendo invece il rimborso delle rate di mutuo e la divisione dei beni mobili non adeguatamente individuati. L'ex moglie ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omessa pronuncia e uso di prove acquisite d'ufficio, oltre alla questione della tardività dell'appello; (2) violazione delle norme sulla comunicazione telematica del provvedimento e sulla decorrenza del termine breve d'impugnazione; (3) ulteriore violazione delle norme sulla comunicazione e sulla registrazione dell'atto; (4) illegittima ammissione e valorizzazione di una sentenza sopravvenuta del giudizio di divorzio, con pretesa violazione del divieto di nuova prova; (5) violazione delle norme sull'uso della cosa comune e sull'indennità per occupazione senza titolo, oltre a contestazione della quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la Corte d'appello avesse perso il potere di decidere o violato il contraddittorio, poiché poteva acquisire d'ufficio la documentazione necessaria a verificare la tempestività dell'appello. Ha poi dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi relativi al termine breve di impugnazione, affermando che la comunicazione di cancelleria, per far decorrere il termine di trenta giorni ex art. 702 quater c.p.c., deve corrispondere al modello legale: deve avere come oggetto la pubblicazione del provvedimento, deve essere indirizzata alle parti e deve contenere il testo integrale del provvedimento. Poiché nel caso concreto la pec riguardava l'invio all'Agenzia delle Entrate per la registrazione e non una rituale comunicazione di pubblicazione, non decorreva il termine breve, ma solo quello lungo. È stato poi rigettato il motivo sulla produzione della sentenza sopravvenuta del divorzio, considerata documento sopravvenuto e comunque utilizzabile e contraddittoriamente esaminato. Infine è stato dichiarato inammissibile il motivo sulla misura dell'indennità per occupazione, perché sostanzialmente mirava a una nuova valutazione del fatto e ignorava l'accertamento di merito sulla revoca e sul successivo venir meno dell'assegnazione della casa familiare. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Indica il ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione nel quale è stata decisa la divisione del bene.
L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario è equiparata alla sentenza ai fini della definizione del primo grado e della decorrenza dei termini di impugnazione.
Il termine breve di trenta giorni per l'appello decorre solo da una comunicazione rituale e integrale del provvedimento oppure dalla sua notificazione ad istanza di parte.
In mancanza di valida comunicazione idonea a far decorrere il termine breve, opera il termine lungo per impugnare.
La comunicazione di cancelleria deve riguardare il testo integrale del provvedimento depositato.
La comunicazione telematica sostituisce il biglietto di cancelleria e deve rispettare le forme previste dalla normativa tecnica.
Ha introdotto la disciplina della comunicazione e notificazione telematica tramite posta elettronica certificata.
art. 17 del Provvedimento 16.6.2014 sulle specifiche tecniche PCT
Richiamato insieme alle regole tecniche sulla trasmissione informatica dei provvedimenti.
art. 10, art. 11 e art. 12 del Provvedimento 16.6.2014 sulle specifiche tecniche PCT
Richiamati per la disciplina tecnica delle comunicazioni telematiche rilevanti ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Richiamato per evidenziare che gli adempimenti fiscali di registrazione non coincidono con la rituale comunicazione del provvedimento alle parti.
art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 131/1986
Indicata come base dell'invio dell'atto all'ufficio finanziario per la registrazione.
Richiamato come disposizione relativa agli adempimenti di registrazione degli atti soggetti a imposta.
Invocato dalla ricorrente per contestare l'uso di prove non introdotte; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude la denuncia perché il giudice di merito ha deciso sulle questioni rilevanti.
Richiamato dalla ricorrente sotto il profilo del contraddittorio; la Corte ritiene garantito il diritto di difesa.
Richiamato in relazione alla fase decisoria dell'appello; la Corte esclude irregolarità nel trattenimento in decisione e nelle successive acquisizioni documentali.
Invocato contro la produzione documentale in appello; la Corte ritiene ammissibile il documento sopravvenuto e rilevante.
Richiamato per la disciplina dell'assegnazione della casa familiare e dei suoi effetti sulla fruizione dell'immobile.
Utilizzato come parametro per escludere l'uso esclusivo della cosa comune dopo il venir meno del titolo di assegnazione.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte conferma il riconoscimento di un'indennità per il godimento esclusivo senza titolo dell'immobile comune.
Richiamato per la domanda di rimborso dei ratei di mutuo pagati da uno dei coniugi; la Corte conferma il rigetto della pretesa restitutoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Per far decorrere il termine breve di impugnazione contro l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario, la comunicazione di cancelleria deve essere rituale, integrale e inequivoca: la mera trasmissione telematica per adempimenti fiscali o con oggetto diverso dalla pubblicazione non è sufficiente.
- La comunicazione via PEC che sostituisce il biglietto di cancelleria deve consentire al destinatario di comprendere con chiarezza che si tratta della pubblicazione del provvedimento e di acquisirne il testo integrale; in caso di comunicazione equivoca o riferita anche a soggetti terzi, non decorre il termine breve ex art. 702 quater c.p.c., ma resta operante il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
- Il giudice di appello può acquisire d'ufficio documentazione necessaria a verificare la tempestività dell'impugnazione e la formazione del giudicato, purché sia garantito il contraddittorio sulle risultanze acquisite prima della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto quando la decisione di merito ha già accertato in modo congruo i presupposti dell'indennità o della pretesa restitutoria.
- L'uso esclusivo dell'immobile comune da parte dell'ex coniuge assegnatario, una volta venuto meno il titolo di assegnazione e in presenza del dissenso dell'altro contitolare, può integrare un'occupazione senza titolo idonea a fondare un'obbligazione indennitaria.
- Il rimborso delle somme impiegate da un coniuge per l'acquisto di un bene entrato nella comunione legale non è dovuto per il solo fatto del pagamento con denaro personale, mentre la restituzione può essere rilevante in ipotesi diverse, come per spese successive su beni già comuni.
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