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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01887/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2007, la somma di euro 135.000 percepita da un contribuente a seguito di cessione volontaria, in favore di una società concessionaria/espropriante, di un immobile oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica. L'Amministrazione sosteneva che sulla somma dovesse applicarsi la ritenuta del 20% prevista per le indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessione volontaria di immobili situati in zone omogenee A, B, C o D. Il contribuente impugnava l'atto; in primo grado venivano annullate solo le sanzioni. In appello entrambe le parti impugnavano e la CTR confermava l'imposizione, ritenendo che l'intervento approvato, pur avendo natura espropriativa, non mutasse la natura edificabile del bene, ma confermando l'esclusione delle sanzioni perché l'ente espropriante avrebbe indotto in errore il contribuente. In cassazione il contribuente deduceva, da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost., lamentando che la CTR non avesse spiegato perché l'approvazione dell'opera pubblica non avesse ricondotto il terreno alla zona F sottratta all'imposizione; dall'altro, violazione delle norme sulla variante urbanistica e sulla tassazione delle indennità espropriative, sostenendo che il terreno dovesse ritenersi ex lege in zona F e quindi non imponibile. L'Agenzia, con ricorso incidentale, censurava la parte della decisione che aveva escluso le sanzioni, sostenendo che non vi fosse alcuna obiettiva incertezza normativa e che la mancata ritenuta da parte dell'ente espropriante non poteva esonerare il contribuente dalle conseguenze fiscali. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del contribuente e fondato il ricorso incidentale dell'Agenzia sul capo sanzioni.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi; ha rigettato il ricorso principale del contribuente; ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle sanzioni; ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché il percorso argomentativo era intellegibile, e che l'indennità/somma percepita fosse imponibile poiché, al momento rilevante dell'inizio della procedura espropriativa, il terreno ricadeva in zona B2; ha inoltre escluso che la mancata ritenuta da parte dell'ente espropriante potesse giustificare l'esonero dalle sanzioni, non essendo tale soggetto identificabile con l'Amministrazione finanziaria e gravando sul sostituito un'autonoma obbligazione tributaria.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base del recupero a tassazione effettuato dall'Ufficio nel caso di specie.

  • art. 11, commi 5, 6 e 7, L. 31 dicembre 1991, n. 413

    Le indennità di esproprio e le somme da cessione volontaria relative a terreni destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane in zone omogenee A, B, C o D concorrono a formare reddito imponibile; l'ente erogante deve operare la ritenuta a titolo d'imposta del 20%.

  • art. 1, commi 4 e 5, L. 3 gennaio 1978, n. 1

    La deliberazione di approvazione del progetto, per opere su aree non destinate a pubblici servizi, costituisce adozione di variante urbanistica; la Corte ne afferma però l'irrilevanza, nel caso concreto, ai fini dell'esclusione dell'imponibilità.

  • art. 7, commi 1 e 3, L. 15 dicembre 1990, n. 385

    Norma invocata dal contribuente a sostegno della tesi sulla destinazione urbanistica del terreno; non viene accolta come decisiva dalla Corte.

  • art. 11, comma 5, L. 30 dicembre 1991, n. 413

    Invocato dal contribuente in tema di esenzione/imponibilità delle somme percepite; la Corte ribadisce che la tassazione dipende dalla collocazione dell'area nelle zone omogenee considerate e dal momento iniziale della procedura espropriativa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte lo respinge perché la CTR aveva una motivazione esistente e intellegibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte esclude la violazione costituzionale perché la motivazione non era mancante o incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura per violazione di legge proposta da entrambe le parti sui rispettivi capi della decisione.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Agenzia nel motivo sulle sanzioni; la Corte ne esclude la violazione nel senso prospettato solo perché poi accoglie il motivo incidentale sulla non esimente del comportamento dell'ente espropriante.

  • art. 10 L. 7 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dall'Agenzia nel motivo sulle sanzioni; la Corte precisa che il comportamento dell'ente espropriante non può essere equiparato a condotta dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È la norma invocata per l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza o errore indotto; la Corte esclude l'esimente per il caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in presenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale radicale, assimilabile a mancanza assoluta di motivi, motivazione perplessa o contrasto irriducibile, non essendo sufficiente il semplice dissenso sulla sufficienza della motivazione.
  • Ai fini dell'assoggettamento a IRPEF delle somme percepite per cessione volontaria o indennità espropriativa, rileva la collocazione dell'area nelle zone omogenee considerate dalla legge al momento iniziale della procedura espropriativa; non assumono rilievo decisivo qualificazioni urbanistiche meramente formali o argomenti che non incidano sulla destinazione effettiva dell'area.
  • La disciplina fiscale delle indennità di esproprio e delle somme da cessione volontaria si applica quando il bene sia riferibile a opere pubbliche o infrastrutture urbane insistenti su aree omogenee A, B, C o D; in tale ipotesi l'ente erogante è tenuto alla ritenuta d'imposta del 20%.
  • La mancata effettuazione della ritenuta da parte del soggetto espropriante non esonera il contribuente dall'obbligazione tributaria, poiché il comportamento del sostituto d'imposta non è imputabile all'Amministrazione finanziaria e non costituisce di per sé esimente delle sanzioni o del debito d'imposta.
  • L'esimente per obiettiva incertezza normativa o per errore indotto presuppone una situazione realmente equivoca o un affidamento riconducibile alla sfera pubblica competente; non può fondarsi sul mero comportamento di un soggetto privato portatore di un interesse proprio e non titolare del potere interpretativo della norma fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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