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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04662/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2015 emessi nei confronti di uno studio legale associato e dei suoi soci avvocati. L’accertamento aveva recuperato a tassazione compensi non dichiarati, spese e ritenute indeducibili connesse, tra l’altro, a una quota del canone di locazione dell’immobile in cui era svolta l’attività professionale, ulteriori costi dell’attività e il presupposto IRAP. I contribuenti avevano impugnato gli atti; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR aveva accolto l’appello principale solo sul riaddebito ai collaboratori dei costi generali di studio e aveva respinto gli altri motivi, oltre all’appello incidentale dell’Agenzia. In Cassazione i contribuenti deducevano, in sintesi: violazione delle norme processuali tributarie e del contraddittorio per asserita mancata notifica degli inviti a comparire, tardività dell’accertamento per mancata operatività della proroga, mancata contestazione dell’Ufficio e inutilizzabilità di documenti prodotti tardivamente, omessa pronuncia sulla decadenza e sulla firma dell’atto, nonché violazione della disciplina IRAP per inesistenza dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia ricorreva a sua volta deducendo: violazione dei criteri di inerenza ex art. 109 TUIR quanto alla deducibilità del canone di locazione, ritenuto antieconomico, e violazione dell’art. 54 TUIR quanto alla deducibilità integrale delle spese comuni di studio, sostenendo che dovessero essere riaddebitate ai collaboratori che utilizzavano i locali.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi ex art. 335 c.p.c. e ha esaminato per primo quello dei contribuenti, dichiarandone inammissibili o infondati i singoli motivi e rigettandolo integralmente. Ha poi esaminato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo anche i suoi motivi inammissibili perché diretti contro accertamenti di fatto o contro una fattispecie diversa da quella controversa. Ne è seguito il rigetto di entrambi i ricorsi. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza

  • art. 32 d. Lgs. n. 546 del 1992

    la produzione documentale in appello deve avvenire nel termine previsto, ma la tardiva produzione in primo grado può sanare l’irregolarità ai fini del grado di gravame

  • art. 58 d. Lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, nei limiti richiamati dalla giurisprudenza

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dai contribuenti in relazione alla tempestività dell’accertamento e alla proroga dei termini

  • art. 157 d.L. n. 34 del 2020

    richiamato dai contribuenti in relazione alla proroga dei termini di accertamento

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione è invocato dai ricorrenti, ma la Corte rileva che l’Ufficio aveva comunque contestato e prodotto documenti in giudizio

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai contribuenti quale parametro del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai contribuenti quale parametro del contraddittorio e del giusto processo

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dai contribuenti in tema di validità dell’atto di accertamento e firma

  • art. 2 d. Lgs. n. 446 del 1997

    richiamato dai contribuenti sul presupposto dell’IRAP

  • art. 3 d. Lgs. n. 446 del 1997

    richiamato dai contribuenti sul presupposto dell’IRAP

  • art. 109 T.U.I.R.

    il costo è deducibile se inerente all’attività; la CTR aveva ritenuto inerente il canone di locazione per l’uso del locale professionale

  • art. 54 T.U.I.R.

    richiamato in tema di deduzione dei compensi/spese del lavoro autonomo e di riparto delle spese comuni

  • art. 5, co. 3 bis D.Lgs 218/1997

    richiamato dai contribuenti per sostenere la decadenza e la necessità dell’invito a comparire

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    il fascicolo di parte resta inserito nel fascicolo d’ufficio sino al giudicato, con conseguenze sulla ritualità della produzione documentale

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a riproporre contestazioni di merito già risolte dal giudice di appello.
  • Le censure che presuppongono un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, perché la Corte di legittimità non può rivalutare il compendio probatorio.
  • Nel processo tributario la produzione tardiva di documenti in primo grado può essere rilevante anche nel grado di appello, poiché i documenti inseriti nel fascicolo di primo grado restano acquisiti al processo e possono essere esaminati dal giudice di gravame secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La deducibilità dei costi richiede il requisito dell’inerenza, ma la verifica della congruità economica dell’operazione, quando sia sorretta da una motivazione fattuale del giudice di merito, non può essere censurata in cassazione come se fosse una nuova valutazione del merito.
  • La ripartizione delle spese comuni di studio tra soggetti diversi ha rilievo solo quando vi sia effettiva condivisione paritetica della struttura professionale; se la struttura è esclusivamente di un soggetto e altri vi operano come collaboratori, non si impone automaticamente un riaddebito delle spese ai collaboratori stessi.
  • L’eccezione di mancata contestazione non può essere accolta se dagli atti risulta una concreta attività difensiva della controparte, anche mediante deposito documentale, idonea a contestare la pretesa avversaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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