Cassazione Civile, Ordinanza n. 04585/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano ottenuto in primo grado l'accertamento dell'automatica rinnovazione della concessione demaniale marittima relativa al mantenimento di un cottage su area demaniale e, correlativamente, l'annullamento/disapplicazione delle richieste comunali di pagamento di indennizzo, canoni e imposta regionale. Nel giudizio di appello, Roma Capitale aveva eccepito, tra l'altro, la nullità dell'intero processo per asserita irregolare instaurazione del contraddittorio, sostenendo che gli atti introduttivi dei due giudizi riuniti erano stati notificati in luogo errato. La Corte d'appello aveva accolto l'appello, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rimettendo la causa al Tribunale. Le ricorrenti hanno impugnato la decisione per cassazione deducendo: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., sostenendo che la censura di Roma Capitale riguardasse solo il primo giudizio riassunto e non anche il secondo giudizio poi riunito, con conseguente formazione del giudicato/ acquiescenza sul secondo; (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione, oltre a violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe esteso indebitamente la nullità anche al secondo procedimento in assenza di specifica impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui miravano a rimettere in discussione l'interpretazione, riservata al giudice di merito, dell'atto di appello proposto da Roma Capitale: secondo la Cassazione, non si trattava di omesso esame di un fatto storico decisivo, ma di mera contestazione dell'apprezzamento interpretativo compiuto dalla Corte territoriale. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché, alla luce dell'interpretazione accolta dal giudice di appello, la pronuncia risultava coerente con il petitum impugnatorio. Conseguentemente, è stata confermata la soccombenza delle ricorrenti con condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale e dell'Agenzia del Demanio, nonché l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad impugnare va desunto dall'utilità giuridica che dall'accoglimento del gravame può derivare alla parte; nella specie il ricorso è stato ritenuto ammissibile sotto tale profilo perché le ricorrenti erano risultate soccombenti in appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera non condivisione dell'interpretazione o della valutazione del contenuto di un atto processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Può essere dedotta la violazione di legge quando l'errore investe la qualificazione giuridica dei fatti allegati; nel caso concreto la doglianza non riguardava una vera violazione di legge ma la diversa lettura dell'atto di appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale è configurabile quando vi sia difformità tra l'attività del giudice e il paradigma della norma processuale, ad esempio per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice decide entro i limiti della domanda come interpretata in modo non censurabile; nella specie la Corte d'appello aveva pronunciato sulla nullità dell'intero giudizio come devoluta con l'appello.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di giudicato interno/acquiescenza, ma la censura è stata respinta perché presupponeva una diversa interpretazione dell'atto di appello.
art. 329 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'acquiescenza sui punti non impugnati; la Cassazione ha escluso che nel caso vi fosse una preclusione derivante da acquiescenza, poiché l'appello è stato interpretato come diretto contro l'intera nullità del giudizio.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato; la Corte non ha ravvisato la formazione di un giudicato tale da impedire l'esame della nullità del secondo procedimento, stante la diversa lettura dell'atto di gravame.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito della memoria difensiva nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
L. n. 494 del 1993, art. 1, comma 2
Richiamata nel merito della controversia sulla rinnovazione automatica della concessione demaniale marittima, ma tale profilo non è stato oggetto di decisione nel merito in sede di legittimità.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 257
Richiamata quale base normativa della richiesta di indennizzo per il mantenimento delle opere edilizie sull'area demaniale; il tema apparteneva al merito della controversia originaria.
L. n. 2 del 2001, art. 14
Richiamata in relazione alla imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime.
art. 2948 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di prescrizione degli interessi di mora richiesti dall'amministrazione.
artt. 40 e 274 c.p.c.
Richiamati per la riunione dei due giudizi di merito.
L. n. 2248 del 1865, All. E
Richiamata per la disapplicazione degli atti amministrativi incompatibili con la decisione del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'interpretazione dell'atto di impugnazione è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del contenuto dell'atto, senza evidenziare un vero omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per l'esito della lite; non sono sufficienti deduzioni difensive, argomentazioni o singoli elementi istruttori già valutati nel loro complesso.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice pronunci oltre o fuori dalla domanda; non ricorre se la decisione resta entro il perimetro del petitum così come interpretato dal giudice di merito in modo logicamente motivato.
- La deduzione di giudicato interno o acquiescenza presuppone la precisa individuazione dei capi effettivamente non impugnati; se il giudice di merito interpreta l'atto di appello come diretto contro l'intera decisione, la censura in cassazione non può tradursi in una nuova valutazione di fatto.
- Quando la critica investe l'interpretazione di un atto processuale, la parte deve incanalare la doglianza nel corretto paradigma del vizio denunciato; la mera contestazione della scelta ermeneutica del giudice non integra di per sé un error in procedendo o in iudicando.
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