Cassazione Civile, Ordinanza n. 04581/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR Campania che, in sede di riassunzione dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, aveva rigettato il suo appello contro la cartella di pagamento emessa a seguito di ordinanza-ingiunzione dell'Agenzia delle Dogane per sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 374 del 1990. Con il primo motivo il ricorrente deduceva nullità della sentenza d'appello per avere la CTR affermato che la giurisdizione non apparteneva alle commissioni tributarie ma al giudice ordinario, sostenendo che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2007, quando la giurisdizione tributaria sarebbe stata radicata. Con il secondo motivo lamentava l'omessa valutazione, in violazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, di un documento nuovo prodotto in appello e conosciuto solo il 9 febbraio 2011, ritenuto decisivo. La Corte ha però rilevato che entrambe le censure non attingevano la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che la cartella non era stata contestata per vizi propri ma per vizi dell'atto prodromico non tributario, relativo a una sanzione amministrativa, rispetto al quale difettava la giurisdizione tributaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti contro profili non decisivi della decisione impugnata e non contenessero una critica specifica alla ratio decidendi effettivamente posta a base del rigetto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.400,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 374 del 1990
La violazione di tale disposizione era alla base dell'ordinanza-ingiunzione che aveva originato la cartella di pagamento; la controversia riguardava quindi una sanzione amministrativa e non un rapporto tributario.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorrente lo invocava per sostenere l'omessa valutazione in appello di un documento nuovo prodotto tardivamente; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza perché i motivi non colpivano la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la mancanza di tale requisito integra un 'non motivo' e comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve censurare specificamente la ratio decidendi autonoma posta a fondamento della sentenza impugnata; se si attacca una motivazione non decisiva o estranea, il motivo è inammissibile.
- La violazione del requisito di specificità del motivo, quando si traduce in un "non motivo", è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando la controversia investe un atto prodromico relativo a sanzioni amministrative e non un atto tributario, non sussiste giurisdizione tributaria per le censure rivolte contro tale atto, salvo diversa e specifica impostazione della lite.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente dedurre errori astratti o questioni processuali non correlate alla decisione effettivamente assunta: la censura deve misurarsi con l'argomentazione decisiva adottata dal giudice di merito.
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