Cassazione Civile, Ordinanza n. 04576/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, dopo che la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso principale nel giudizio definito con ordinanza n. 16333/2022, ha chiesto la correzione di un errore materiale del dispositivo di quella ordinanza, perché, pur essendo stata formulata e risultando agli atti la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nel provvedimento non era stata inserita la relativa statuizione. Il ricorso per correzione era quindi finalizzato a integrare il dispositivo con la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese in favore dell'avvocato antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che la distrazione delle spese risultava richiesta e che la sua omissione nel dispositivo della precedente ordinanza era meramente materiale. Ha quindi disposto che, dopo l'inciso "parte soccombente", fossero aggiunte le parole "somme distratte in favore dell’Avv. Giuseppe Ciaramella dichiaratosi antistatario". Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, affermando che esso, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Corte di cassazione ha natura amministrativa; perciò non dà luogo a una pronuncia sulle spese tra parte vittoriosa e parte soccombente.
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è presupposto che, se risulta formulata e non trasfusa nel dispositivo per mero errore materiale, può essere inserita mediante correzione.
Massime di principio
- Se nel dispositivo di una decisione manca, per mero errore materiale, la statuizione sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, la mancanza può essere emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali, purché la richiesta e il relativo presupposto risultino dagli atti.
- Il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. non ha natura contenziosa ma amministrativa: non comporta una regola sulle spese del procedimento e non consente di individuare formalmente un vincitore e un soccombente.
- L'errore materiale è correggibile quando la volontà decisoria della Corte emerga chiaramente dagli atti e l'omissione riguardi la mera trascrizione nel dispositivo, non una nuova valutazione del merito.
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