Cassazione Civile, Ordinanza n. 04572/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione ricavi non dichiarati, costi relativi a operazioni inesistenti e costi non inerenti per ammortamenti indeducibili. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo maturata la decadenza dal potere di accertamento; la CTR aveva confermato, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 132, L. 208/2015. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il controllo traeva origine da un procedimento penale iscritto presso la Procura di Trani; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 128/2015, perché l'avviso notificato il 27 luglio 2018 per l'anno 2010 sarebbe rientrato nel regime del raddoppio dei termini, in presenza di notizia di reato trasmessa nel 2014 e di attività investigativa perfezionata nel 2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo: la motivazione della sentenza di merito era ritenuta sufficiente e non apparente; il secondo motivo era inammissibile per il limite della doppia conforme, non essendo stata dimostrata la divergenza delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR avrebbe dovuto considerare la comunicazione di notizia di reato che aveva originato il procedimento penale del 2014, perché potenzialmente rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento per il periodo d'imposta 2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza
d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di nullità della sentenza e del procedimento tributario
art. 132 c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 274 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
individua rispettivamente il vizio di nullità della sentenza/procedimento e la violazione di legge dedotti nei motivi di ricorso; nel testo è menzionato anche n. 5 nella definizione di motivazione apparente richiamata dalla Corte
art. 348-ter c.p.c.
opera il limite della doppia conforme, rendendo inammissibile la censura sull'omesso esame di fatti decisivi quando le rationes decidendi di primo e secondo grado coincidono
art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83 del 2012
norma introduttiva del regime della doppia conforme, richiamata come applicabile ratione temporis
legge 7 agosto 2012, n. 134
conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per il regime della doppia conforme
art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015
norma invocata per sostenere l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di notizia di reato
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; se l'iter argomentativo è ricostruibile, il vizio non sussiste.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando operi la doppia conforme e il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini il giudice deve verificare la rilevanza della comunicazione di notizia di reato che abbia originato il procedimento penale, specie quando essa risulti intervenuta entro il termine ordinario di accertamento relativo al periodo d'imposta oggetto di causa.
- Quando l'Amministrazione deduce l'applicabilità del raddoppio dei termini, il giudice di merito deve esaminare gli atti e gli elementi indicati nell'avviso di accertamento e nelle difese, per stabilire se ricorrano i presupposti legali della deroga alla decadenza.
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