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Sentenza

Sentenza del 27/07/2021 n. 21417 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione del 19/12/2008 con cui l'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388/2000, art. 33, relative al rogito notarile del 9/2/2006, per presunta decadenza dell'agevolazione in quanto il terreno sarebbe risultato gia' urbanizzato e quindi non idoneo alle condizioni richieste per l'agevolazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR ha motivato adeguatamente ritenendo che i due avvisi di liquidazione si fondassero su presupposti giuridici e fattuali diversi (aumento del valore e disconoscimento dell'agevolazione) e che non sussisteva illegittima autotutela in malam partem. Ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione della L. 388/2000 art.33 comma 3 secondo cui l'agevolazione richiede che l'area sia effettivamente edificabile e che il terreno in concreto non godeva del requisito (era gia' urbanizzato). L'imposta contestata e' stata qualificata come complementare; applicabili interessi e sanzioni; va applicato il principio di solidarieta' tra acquirente e venditore. Condanna alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati... a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento

    L'agevolazione richiede che l'immobile sia in area effettivamente suscettibile di utilizzazione edificatoria e che l'utilizzazione avvenga entro cinque anni dal trasferimento; se l'area e' gia' urbanizzata/non sussiste la condizione di favore, l'agevolazione puo' essere disconosciuta.

  • L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30

    le agevolazioni si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore

    norma interpretativa che sottolinea la necessita' di rilevare non solo la presenza formale del piano ma la effettiva idoneita' dell'area all'edificazione (e, nei piani attuativi privati, la convenzione con il soggetto attuatore).

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    richiama l'obbligo di motivazione della decisione della commissione tributaria regionale; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non meramente per relationem.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    principio di solidarieta' tra acquirente e venditore in materia di imposta di registro: l'amministrazione puo' azionare la pretesa nei confronti del soggetto gravato da responsabilita' solidale.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10 (Statuto del contribuente), commi 1 e 2

    richieste procedurali e di correttezza nell'azione amministrativa; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata nei termini contestati, essendo gli atti fondati su presupposti diversi.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42

    definizione di imposta principale, suppletiva e complementare

    se l'integrazione si basa su elementi non desumibili direttamente dall'atto registrato l'imposta e' qualificata come complementare; la Corte ha confermato tale qualificazione.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57

    prevede la responsabilita' solidale dei contraenti ai fini dell'imposta di registro; applicata dalla Corte per la legittimazione passiva.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    richiamato in tema di potere accertativo; la Corte ha escluso che il potere dell'Amministrazione si fosse esaurito con il primo atto, quando il secondo si fonda su presupposti diversi.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    previsione delle sanzioni e interessi per tardivo versamento applicabili in caso di maggior imposta complementare.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (come convertito dalla L. n. 176/2020)

    previsione procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; citata per contesto processuale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto sussistenti presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria puo' emettere piu' avvisi successivi sulla stessa operazione se ciascun avviso e' fondato su presupposti giuridici o fattuali differenti, purché entro i termini di decadenza previsti dalla legge.
  • Le agevolazioni di cui alla L. 388/2000, art. 33, comma 3, richiedono che l'area sia effettivamente suscettibile di utilizzazione edificatoria (non semplicemente una formale indicazione di piano) e, per i piani attuativi privati, la sottoscrizione della convenzione; la presenza di urbanizzazione gia' realizzata puo' escludere il beneficio.
  • Per contestare la reiterazione di atti impositivi e' necessario dimostrare che il secondo atto sia mera reiterazione senza nuovi presupposti o che configuri un'esercizio illegittimo dell'autotutela; non e' sufficiente l'asserzione generica di 'reiterazione'.
  • La qualificazione dell'imposta (principale, suppletiva, complementare) dipende dalla fonte dei dati usati per il ricalcolo: se i dati non sono desumibili direttamente dall'atto registrato, l'imposta e' generalmente complementare.
  • Il principio di solidarieta' tra contraenti rende ammissibile l'azione dell'Amministrazione nei confronti dell'acquirente anche se la posizione principale riguarda il venditore; e' quindi importante valutare e documentare eventuali eccezioni di legittimazione passiva tempestivamente.
  • In sede di gravame la commissione deve motivare le ragioni per cui respinge i mezzi di impugnazione; tuttavia una motivazione succinta che chiarisca i punti essenziali e la distinzione tra atti puo' essere ritenuta sufficiente.

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