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Sentenza

Sentenza del 27/07/2021 n. 239 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Iscrizione ipotecaria - Preavviso - Atto autonomamente impugnabile - Legittimità - Obbligo motivazione atti lesivi contribuente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omesso pagamento di n.6 avvisi di accertamento (IVA e IRPEF), denunciando violazione dell'art.77 DPR 602/73, difetto di motivazione del preavviso, violazione del diritto al contraddittorio e dello Statuto del contribuente (L.212/00), nonché erroneità delle somme richieste. L'Agenzia appellava sostenendo che il preavviso non fosse atto autonomamente impugnabile, avesse mera funzione informativa e non dovesse essere motivato, che l'assenza di ricezione non comportasse nullità (art.29 D.L.78/10), che gli esattori non fossero soggetti agli obblighi di cui alla L.241/90 e L.212/00, e che nessuna norma imponga l'indicazione preventiva dei beni da ipotecare; inoltre lamentava che uno degli atti presupposti fosse stato sgravato e che l'iscrizione ipotecaria fosse stata comunque eseguita.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto inammissibile il primo motivo d'appello (ius novum ex art.57 D.Lgs.546/92) e, nel merito, ha affermato che il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto autonomamente impugnabile e deve essere motivato e preceduto da comunicazione idonea a garantire il diritto di difesa (art.21 L.241/90, art.6 Statuto del contribuente). La mancata indicazione dei beni da ipotecare e l'insufficiente motivazione hanno determinato l'illegittimità del preavviso; inoltre gli accertamenti che erano stati annullati non possono costituire titolo valido per l'iscrizione ipotecaria (richiamo al D.Lgs.156/15). L'Agenzia era anche censurata per avere successivamente iscritta ipoteca nonostante l'annullamento del preavviso. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado (euro 7.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 19

    L'elencazione degli atti impugnabili non va interpretata in modo rigidamente tassativo: la giurisprudenza ammette una interpretazione estensiva per tutelare il contribuente; il preavviso di iscrizione ipotecaria può essere considerato atto impugnabile.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 57

    Divieto di ius novum: eccezioni o motivi nuovi sollevati per la prima volta in grado d'appello sono inammissibili; l'Agenzia non poteva introdurre in appello la questione sull'impugnabilità del preavviso.

  • Legge n. 241/1990 art. 21

    Obbligo generalizzato di motivazione degli atti amministrativi che incidono sulla sfera giuridica dei destinatari; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è soggetta a questo obbligo e deve contenere motivazione sufficiente.

  • Legge n. 241/1990 art. 7

    Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti l'atto finale produce effetti diretti; la finalità è garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) art. 6

    Garanzia dell'effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente; rafforza l'obbligo di adeguata comunicazione e motivazione del preavviso.

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 77

    Norma richiamata dal contribuente per censurare l'operato dell'ufficio; il Collegio ha valutato la legittimità del preavviso principalmente sotto il profilo motivazionale e procedurale.

  • D.L. 78/2010 art. 29

    Richiamata dall'Agenzia per sostenere che la mancata ricezione della comunicazione non comporterebbe nullità; la CTR non ha ritenuto risolutiva tale argomentazione rispetto all'obbligo di motivazione e indicazione dei beni.

  • D.Lgs. 156/2015

    Principio richiamato: gli importi iscritti a ruolo sulla base di avvisi di accertamento già annullati sono, in attesa di decisione definitiva della Cassazione, almeno provvisoriamente privi di pieno titolo per giustificare l'iscrizione di ipoteca.

  • Legge n. 241/1990 art. 3

    L'Agenzia aveva sostenuto che l'art.3 (principi generali di procedimento) non si applichi agli agenti della riscossione; il Collegio ha ritenuto inapplicabile l'argomento a derogare gli obblighi di motivazione e comunicazione nei confronti del contribuente.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (preavviso) è, nella giurisprudenza consolidata, atto autonomamente impugnabile e non può essere considerata mera informazione priva di tutela giurisdizionale.
  • Il preavviso che limita la sfera giuridica del contribuente deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art.21 L.241/90 e garantire la conoscenza effettiva del contenuto (art.6 Statuto del contribuente, art.7 L.241/90); la mancata motivazione o l'omessa indicazione dei beni da ipotecare può determinarne l'annullamento.
  • Se gli atti tributari presupposti risultano già annullati in sede giurisdizionale, le somme iscritte a ruolo sono, in attesa di definitiva pronuncia, inidonee a costituire titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca (richiamo al D.Lgs.156/15).
  • L'agente della riscossione è tenuto a rispettare gli obblighi procedimentali e motivazionali e può essere convenuto in giudizio per vizi propri dell'atto di riscossione; l'iscrizione di ipoteca effettuata non cura le viziature del preavviso preventivo.
  • In appello è inammissibile introdurre questioni nuove che non siano state sollevate in primo grado (divieto di ius novum ex art.57 D.Lgs.546/92); le difese devono essere tempestivamente prospettate nei gradi di causa pertinenti.
  • In situazioni simili è prudente verificare preventivamente lo stato di legittimità degli atti presupposti (eventuali annullamenti) prima di procedere all'iscrizione di ipoteca e curare l'indicazione esplicita dei beni e una motivazione completa nel preavviso.

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