Sentenza del 27/07/2021 n. 241 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Registri carico/scarico - Mancata esibizione ai verificatori - Accertamento con adesione - Esibizione effettuata - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Mancata esibizione, durante la verifica della Guardia di finanza, del registro cronologico di carico e scarico degli animali obbligatorio per fruire del regime agevolato; l'Ufficio ha accertato redditi di impresa e IVA omessi e ha applicato la tassazione ordinaria e maggiori imposte per gli anni 2013-2016. La contribuente ha sostenuto che i registri erano effettivamente tenuti e sono stati prodotti successivamente nell'ambito di una procedura di accertamento con adesione, quindi non vi sarebbe stato rifiuto volontario; ha inoltre censurato presunte affermazioni della sentenza di primo grado non pertinenti rispetto alle questioni dedotte.
La decisione
Appello respinto: la CTR ha confermato la sentenza di primo grado. È ritenuta inutilizzabile in giudizio la documentazione non esibita durante la verifica, anche se prodotta successivamente, perché dalla istruttoria emerge che i registri non erano disponibili al momento dell'accesso e che la produzione dopo la notifica degli avvisi rende legittimo il sospetto di redazione postuma e di mancata genuinità. Conseguentemente è stato applicato il regime di tassazione ordinaria (impossibilità di usufruire del regime agevolato legato alla tenuta del registro) e gli avvisi di accertamento IVA restano confermati. Condanna alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 32 DPR n. 600/1973
Stabilisce il divieto di utilizzare, in sede amministrativa e contenziosa, documenti richiesti e non esibiti durante la verifica fiscale; applicato quando la mancata esibizione è dolosa o per errore non scusabile tale da far dubitare della genuinità del documento prodotto successivamente.
art. 52 DPR n. 633/1972
Analogo divieto specifico in materia IVA: i documenti richiesti e non esibiti nella verifica non possono essere utilizzati successivamente se la mancata esibizione è imputabile a dolo o a colpa non scusabile.
art. 18-bis DPR n. 600/1973
Impone la tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati quale presupposto per fruire della determinazione agevolata del reddito; la mancata tenuta o l'inutilizzabilità del registro comporta perdita del regime agevolato.
art. 41 DPR n. 600/1973 e art. 55 DPR n. 633/1973
Norme richiamate quali base normativa per l'accertamento dei redditi e dell'IVA da parte dell'Ufficio nell'ambito della verifica.
art. 56, comma 5 TUIR
Predisposto nel contesto della determinazione agevolata del reddito di allevamento; la Corte richiama che l'art. 18-bis DPR 600/73 è presupposto ineludibile per l'applicazione dei limiti favorevoli previsti dall'art. 56 comma 5.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla parte appellante per contestare la presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la CTR ha ritenuto che non sussista violazione, poiché la motivazione sulla inutilizzabilità del documento era centrale e pertinente.
Massime di principio
- La mancata esibizione, durante l'accesso dei verificatori, di documenti esistenti può rendere quei documenti inutilizzabili in sede amministrativa o contenziosa salvo che il contribuente dimostri una causa non imputabile a dolo o a colpa non scusabile (es. caso fortuito, forza maggiore).
- Il contribuente ha l'onere di giustificare la mancata esibizione e l'autenticità dei documenti prodotti successivamente; la produzione post-verifica è valutata con sospetto e può non essere creduta se emergono elementi di incertezza o incongruenze temporali rispetto alle notifiche.
- La perdita della possibilità di avvalersi di regimi agevolativi (o di detrazioni/deduzioni) segue la mancata tenuta o l'inutilizzabilità della documentazione richiesta dalla normativa come presupposto del beneficio.
- In situazioni analoghe è strategico documentare tempestivamente la impossibilità oggettiva di esibire (es. smarrimento per causa certa, danni da forza maggiore) e dimostrare la conservazione originaria dei documenti, per evitare l'applicazione del divieto di utilizzazione.
- Le contestazioni aventi ad oggetto l'ammissibilità e la genuinità della documentazione si risolvono sulla base degli elementi di fatto raccolti in verbali e dichiarazioni: comportamenti dei rappresentanti, tempi di produzione e coerenza dei dati sono decisivi.
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