Sentenza del 27/07/2021 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cartelle pagamento - Notifica -Sito InfoCamere - Legittimità - Copia fotostatica - Disconoscimento conformità -Produzione originali - Necessità - Infondatezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di quattro cartelle di pagamento, di un provvedimento di fermo amministrativo e di un'iscrizione ipotecaria per mancata notifica. Il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza degli atti solo tramite estratto di ruolo e visure e deduce la decadenza per prescrizione di una cartella (imposta di registro 2011) nonché l'inesistenza delle notifiche; contesta inoltre la conformità delle copie prodotte dall'Amministrazione agli originali.
La decisione
L'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione è stato accolto: la Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita mediante deposito telematico nell'area riservata del sito InfoCamere e l'invio della comunicazione informativa con raccomandata, dopo aver accertato l'assenza nell'INI-PEC di un indirizzo valido del contribuente. È stata inoltre respinta l'eccezione del contribuente sul mancato uso di originali: il disconoscimento della conformità delle copie era generico e privo dei necessari elementi di specificazione, per cui le copie elettroniche (PEC, estratto di ruolo e ricevute) hanno efficacia probatoria. L'appello incidentale del contribuente è stato respinto (anche per incompetenza sul chiamato in causa relativo a provvedimenti adottati da altro agente della riscossione). Conseguentemente il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per tardività. Il contribuente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973
Stabilisce che per i soggetti tenuti ad avere PEC l'invio della cartella può essere eseguito tramite PEC risultante dall'INI-PEC; rimanda alle modalità previste dall'art. 60 per i casi di indirizzo non valido/attivo.
art. 60, comma 7, d.p.r. 600/1973
Prevede che se l'indirizzo PEC del destinatario non risulta valido/attivo la notificazione sia eseguita mediante deposito telematico nell'area riservata del sito InfoCamere, pubblicazione dell'avviso per 15 giorni e invio di raccomandata informativa; la notificazione si considera perfezionata per il destinatario al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
art. 5, d.l. 179/2012
Introduce l'obbligo per le ditte individuali di dotarsi di casella PEC e di inserirla nell'INI-PEC; da ciò deriva l'applicabilità della procedura prevista per le notifiche via PEC o, in mancanza, tramite InfoCamere.
art. 27, comma 2, d.l. 137/2020
Consente la trattazione scritta del giudizio su richiesta dell'appellante; citato come disciplina della modalità di trattazione utilizzata nel procedimento.
Massime di principio
- Se l'INI-PEC non riporta un indirizzo PEC valido o attivo, la procedura di deposito telematico su InfoCamere con pubblicazione dell'avviso e invio di raccomandata informativa è conforme alla normativa e perfeziona la notifica (la decorrenza per il destinatario è il 15° giorno dopo la pubblicazione).
- La produzione in giudizio di documenti informatici nativi (ricevute PEC, estratto di ruolo, ricevute di accettazione/consegna) ha pieno valore probatorio salvo che il disconoscimento della loro conformità sia specifico e dettagliato.
- Il disconoscimento della conformità tra copia e originale non può essere generico: il ricorrente deve indicare chiaramente le parti difformi, mancanze o aggiunte e, se possibile, fornire elementi anche indiziari sul diverso contenuto dell'originale.
- L'Agenzia delle Entrate Riscossione può farsi rappresentare da avvocati del libero foro senza formalità aggiuntive (secondo orientamento giurisprudenziale), quindi eccezioni formali in tal senso sono infondate.
- Eccezioni nuove e rilevanti (es. nullità per mancanza di firma digitale .p7m) sollevate per la prima volta in appello possono risultare inammissibili.
- Le impugnazioni relative a provvedimenti (fermi, ipoteche) devono essere promosse nei confronti del corretto agente della riscossione; se il provvedimento è stato adottato da diverso soggetto e questi non è chiamato in causa, il ricorso può essere inammissibile.
- Per valutare decadenze/prescrizioni è necessario stabilire la data di perfezionamento della notificazione secondo le regole applicabili (PEC o pubblicazione su InfoCamere), nonché confrontarla con i termini di legge.
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