Sentenza del 27/07/2021 n. 6983 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cessazione della materia del contendere in caso di pagamento dell'importo oggetto di istanza di definizione agevolata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n.29620150034167934 per euro 39.262,26 (IVA, interessi e sanzioni) derivante da controllo automatico sulla dichiarazione Modello Unico 2012; la società deduceva violazione degli artt. 25 e 26 del DPR n.602/1973. Successivamente la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata (rottamazione ter, art.3 D.L. n.119/2018 conv. Legge n.136/2018) con esplicita rinuncia ai giudizi pendenti e il concessionario ha comunicato l'accoglimento con piano di pagamento in 18 rate, delle quali alcune già pagate e le restanti non ancora scadute.
La decisione
La Commissione d'Appello ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente ai sensi della normativa sulle definizioni agevolate richiamata, ritenendo applicabili i principi della giurisprudenza della Cassazione. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere perché non risultava ancora effettuato il pagamento integrale del debito rateizzato al momento della decisione (ultime 10 rate non scadute; ultima rata 30/11/2023). Le spese di giudizio sono state compensate integralmente in considerazione della natura incentivante della definizione agevolata e dell'impegno alla rinuncia.
Norme richiamate
D.L. n.119/2018, art.3 (conv. Legge n.136/2018) - definizione agevolata rottamazione ter
L'adesione alla definizione agevolata con esplicita rinuncia ai giudizi pendenti, seguita dalla comunicazione di accoglimento da parte dell'agente della riscossione che indica importo e piano di rateizzazione, giustifica la rinuncia del ricorrente e può portare all'estinzione del giudizio; la cessazione della materia del contendere richiede l'integrale pagamento entro il momento della decisione.
D.L. n.193/2016, art.6 (conv. Legge n.225/2016)
Norma richiamata dalla giurisprudenza per i casi in cui il debitore dichiara di avvalersi di una definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio; ove segua la comunicazione dell'esattore prevista dal comma 3, il giudizio va dichiarato estinto (per rinuncia o 'ex lege' a seconda della parte).
art. 391 c.p.c.
Norma processuale che disciplina l'estinzione del processo; applicata per dichiarare estinto il giudizio in conseguenza della rinuncia del ricorrente all'azione.
DPR n.602/1973, art.25
Articolo richiamato come motivo di impugnazione (presunta illegittimità della notifica della cartella); nel caso la Commissione non ha ritenuto fondata l'eccezione proposta dalla contribuente.
DPR n.602/1973, art.26
Altro articolo richiamato come motivo di impugnazione; la Commissione ha rigettato il motivo relativo, confermando l'infondatezza delle doglianze sulla cartella.
Massime di principio
- L'adesione del debitore a una procedura di definizione agevolata con esplicita rinuncia ai giudizi pendenti, e la conseguente comunicazione di accoglimento da parte dell'agente della riscossione che indica importo e piano di pagamento, costituiscono atto idoneo a determinare l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente (art.391 c.p.c.).
- La cessazione della materia del contendere (estinzione 'sostanziale') può essere dichiarata solo se, al momento della decisione, risulta l'integrale pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata; la semplice adesione e il pagamento di rate non ancora completate non sono sufficienti.
- Se il debitore è parte resistente (non il ricorrente), il medesimo quadro può comunque determinare l'estinzione 'ex lege' del giudizio, quando ricorrano le condizioni normative e sia intervenuta la comunicazione dell'agente della riscossione (giurisprudenza di Cassazione).
- La prova documentale dell'adesione, della comunicazione dell'agente della riscossione e dei pagamenti effettuati deve essere tempestivamente depositata in giudizio per consentire al magistrato di valutare la possibilità di dichiarare l'estinzione o la cessazione della materia del contendere.
- Le spese di lite possono essere compensate dal giudice in ragione della funzione incentivante delle definizioni agevolate e dell'effetto favorevole che l'impegno alla rinuncia produce sulla rapidità e sulla composizione del contenzioso.
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