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Sentenza

Sentenza del 05/02/2024 n. 70 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

ICI - Piattaforme petrolifere - L'introduzione del nuovo tributo IMPI, operativo dal 2020, non comporta che godessero in precedenza di un regime di esenzione dalle imposte - Sussiste - Assoggettabilità all'Ici anche in assenza di accatastamento - Sussiste - le piattaforme petrolifere sono classificabili catastalmente nella categoria D/7 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava gli avvisi IMU per gli anni 2016-2019 articolando le censure in più punti: 1) violazione dell'accordo conciliativo e dell'art. 2, comma 3 d.lgs. 218/1997, con la tesi che l'accordo avrebbe escluso ulteriori accertamenti successivi al 2015; 2) dedotta non imponibilita' per effetto dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 (esclusione degli 'imbullonati' dall'oggetto della rendita catastale) e della successiva disciplina che ha istituito l'IMPI dal 2020; 3) carenza di potere impositivo del Comune sulle piattaforme situate in mare territoriale e contestata applicazione del criterio della prospicienza per individuare il comune competente; 4) carenza del presupposto oggettivo dell'imposta in ragione della natura non immobiliare o non accatastabile delle piattaforme; 5) errata classificazione catastale (la societa' sosteneva che le piattaforme dovessero essere in E/3 e, quindi, esenti) e richiesta di esclusione o scorporo degli impianti/macchinari dalla base imponibile; 6) vizi di motivazione e contestazione del calcolo della base imponibile, con richiesta di ricalcolo depurato da voci ritenute non immobili (sea lines, pozzi, titoli minerari, beni mobili, servizi, impianti amovibili). In subordine, la societa' chiedeva l'esclusione delle sanzioni applicate.

La decisione

La Corte Tributaria Regionale dell'Aquila ha rigettato l'appello di E. S.p.A. confermando le decisioni di merito che avevano respinto le eccezioni della societa'. Punti essenziali della decisione: 1) l'accordo conciliativo riguardava esclusivamente gli anni 1993-2015 e non impediva successivi accertamenti sulle annualita' 2016-2019; 2) l'introduzione dell'IMPI (art. 38 d.l. 124/2019) operativa dal 2020 non implica che le piattaforme fossero esenti in precedenza; 3) il territorio nazionale comprende il mare territoriale e i beni stabilmente infissi al fondale marino sono assimilabili ad immobili demaniali territoriali: le piattaforme fisse sono quindi beni immobili e soggetti a imposizione locale; 4) le piattaforme non devono essere necessariamente accatastate per essere imponibili: se classificabili nel gruppo D e non iscritte, la base imponibile si determina sul valore contabile (costo al lordo degli ammortamenti) ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992 e norme richiamate; 5) le piattaforme sono classificabili in D/7 (opifici/attività industriali) e non in E/3, quindi non rientrano nelle esenzioni del gruppo E; 6) la deduzione di applicazione della norma sugli 'imbullonati' (L. 208/2015) e di analogie con i rigassificatori e con altre pronunce di merito e' stata ritenuta non applicabile nella fattispecie, ove la valutazione e' avvenuta su base contabile; 7) la Corte ha annullato le sanzioni per l'incertezza normativa ma ha rigettato le restanti doglianze. Appello principale e incidentale rigettati; spese compensate.

Norme richiamate

  • decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 38

    a decorrere dall'anno 2020 e' istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti

    Norma che istituisce un tributo specifico per le piattaforme operative dal 2020; la Corte ne ricava che la creazione di un tributo ad hoc non implica che le piattaforme fossero esenti in precedenza, anzi conferma l'idea di una precedente assoggettabilità a imposte locali ordinarie.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Ici/IMU), art. 1, comma 2 e art. 5, comma 3

    presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati ... siti nel territorio dello Stato; per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto il valore e' costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili

    Conferma che il presupposto e' il possesso di fabbricati nel territorio dello Stato (comprendente il mare territoriale secondo la giurisprudenza) e che, per i fabbricati D non catastati, la base imponibile si determina sul valore contabile.

  • decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3 (penultimo periodo)

    criteri per determinare il valore costituito dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento risultante dalle scritture contabili

    Fonte normativa richiamata per il calcolo del valore contabile da applicare ai fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto; fornisce i coefficienti e i criteri per la determinazione del valore imponibile.

  • codice della navigazione, art. 29

    equiparazione di beni infissi nel fondo del mare territoriale a beni del demanio marittimo

    Giustifica l'assimilazione degli interventi fissi nel fondale marino a beni suscettibili di disciplina demaniale e alla applicazione dei poteri impositivi degli enti locali competenti.

  • regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (norme sul catasto), artt. 1, 4, 5, 10

    disposizioni sull'accertamento generale dei fabbricati e sulla nozione di costruzioni stabili e di unita' immobiliare

    Testo di riferimento per la nozione di edifici e costruzioni stabili e per i criteri di accatastamento; utilizzato per sostenere che le costruzioni stabilmente assicurate al suolo rientrano nella nozione di immobili anche se al fondo marino.

  • codice civile, art. 812

    sono beni immobili gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio' che e' incorporato al suolo

    Richiamato per affermare la qualifica di bene immobile delle piattaforme fisse stabilmente infisse al fondale marino.

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    determinazione della rendita catastale tramite stima diretta, esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo

    Norma che introduce il principio degli "imbullonati" (esclusione delle componenti impiantistiche dalla stima diretta): la Corte ha ritenuto che tale regola non possa essere utilizzata per scorpori quando la base imponibile e' determinata esclusivamente sul valore contabile ai sensi dell'art. 5, comma 3.

  • legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 728

    interpretazione riferita ai rigassificatori, limitando la nozione di fabbricato alla parte abitativa/servizi civili

    Disposizione eccezionale e specifica per i rigassificatori; la Corte ha escluso l'applicazione analogica alla fattispecie delle piattaforme petrolifere.

  • legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 782 e art. 11, comma 746

    rinvio alle disposizioni sulla riforma dell'IMU e criteri per la determinazione del valore contabile per i gruppi D

    Chiarisce il rinvio normativo e conferma che per i fabbricati D non iscritti in catasto la base imponibile resta il valore contabile secondo i criteri aggiornati; impatta sull'applicazione dell'IMPI e sulla determinazione della base imponibile.

Massime di principio

  • Il mare territoriale rientra nel territorio dello Stato ai fini del presupposto impositivo: i beni stabilmente infissi al fondale marino possono essere considerati beni immobili e soggetti a imposizione comunale, individuando il comune competente con criteri tecnici (prospicienza o decreti ministeriali di ripartizione).
  • L'iscrizione catastale non e' condizione di imponibilita': per i fabbricati classificabili nel gruppo D ma non ancora accatastati la base imponibile si determina sul valore contabile risultante dalle scritture (costo storico al lordo degli ammortamenti) secondo i criteri previsti dalla normativa tributaria.
  • La norma sugli 'imbullonati' (L. 208/2015, comma 21) esclude dalla stima diretta gli impianti funzionali, ma non e' applicabile per riduzioni della base imponibile quando la legge impone la determinazione su base contabile; quindi lo scorporo degli impianti e' possibile solo nella misura e nelle modalita' previste dalla norma applicabile al caso concreto.
  • L'istituzione di un tributo specifico (IMPI) per le piattaforme dal 2020 non retroagisce né implica che in precedenza vi fosse una totale esenzione: la creazione del tributo conferma piuttosto l'esistenza di una precedente assoggettabilità a imposte immobiliari locali.
  • Le disposizioni eccezionali (es. trattazioni specifiche per rigassificatori) non sono estensibili per analogia alle piattaforme petrolifere salvo chiaro riferimento normativo; cio' va valutato caso per caso.
  • Nei giudizi sugli avvisi di accertamento l'obbligo motivazionale dell'ente e' adempiuto se il contribuente puo' comprendere gli elementi essenziali della pretesa e contestarla efficacemente; quando l'accertamento si basa su dati contabili in possesso del contribuente, la motivazione puo' essere piu' sintetica.
  • In presenza di rilevante incertezza interpretativa della normativa, le sanzioni possono essere ridotte o annullate; tuttavia cio' non impedisce la legittimita' dell'accertamento sostanziale se fondato su norme e giurisprudenza consolidate.
  • Se esiste una concessione su aree demaniali, il concessionario e' soggetto passivo dell'imposta (in quanto titolare del diritto sul bene), pertanto la qualita' di concessionario e' elemento rilevante per l'individuazione del soggetto imponibile.

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