Sentenza del 05/02/2024 n. 122 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di verifiche fiscali fu accertata la raccolta di scommesse nel 'Bar R.' di Savignano sul Rubicone per conto del bookmaker S. Malta Ltd (Malta) privo di concessione per l'Italia. L'Ufficio determinò induttivamente la base imponibile per il 2015, notificando avviso di accertamento con richiesta di imposta, interessi e sanzioni nei confronti di Gi.CA (ricevitore) e solidalmente della S. Malta. Le ricorrenti impugnarono sostenendo: incostituzionalità e contrasto con diritto UE della normativa fiscale; difetto del presupposto soggettivo e territoriale (gestore sarebbe la sola società maltese); nullità dell'atto; illegittimità della determinazione induttiva e delle sanzioni; violazione della libertà di prestazione di servizi (art. 56 TFUE). Chiesero sospensione per rinvio alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Corte ha ritenuto che: la disciplina (art. 3 d.lgs. n.504/1998 interpretata dall'art.1, comma 66, lett. b) l. n.220/2010) qualifica soggetti passivi sia il ricevitore che il bookmaker estero per le scommesse raccolte in Italia; il fatto impositivo è la raccolta delle scommesse sul territorio italiano (luogo della ricevitoria) e non la sede del bookmaker; la normativa nazionale è compatibile con il diritto UE, con richiamo alla sentenza C-788/18 della Corte di Giustizia; l'accertamento induttivo (uso del criterio legale) era legittimo perché la ricevitoria non aveva regolarizzato la posizione e non aveva fornito documenti per determinazione analitica; le sanzioni sono legittime per evasione totale dell'imposta; non sussistevano nullità dell'atto per le censure formali sollevate. Confermata la pronuncia di primo grado e liquidate le spese di giudizio a carico delle appellanti.
Norme richiamate
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
"soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse"
Il giudice interpreta l'art.3, alla luce della norma interpretativa del 2010, nel senso che soggetto passivo è anche chi gestisce l'attività per conto di terzi (ricevitore) e che il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle sanzioni.
legge 23 dicembre 2010, n. 220, art.1, comma 66, lett. b
norma interpretativa che precisa soggetto passivo e solidarietà
Norma interpretativa che estende espressamente l'obbligo d'imposta a chi gestisce le scommesse anche per conto di soggetti esteri privi di concessione, stabilendo solidarietà passiva del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
legge 12 novembre 2004, n. 288, art.1, 2° co., lett. b
"applicazione dell'imposta unica sulle scommesse accettate nel territorio italiano"
Usata dalla Corte per confermare il presupposto territoriale: ciò che rileva è la raccolta della scommessa nel territorio italiano (luogo della ricevitoria), indipendentemente dalla sede del bookmaker.
legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1, comma 644, lett. g
norma citata relativamente al criterio di determinazione della base imponibile
Richiamata in relazione al metodo legale di determinazione induttiva della base imponibile; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina processuale e le modifiche normative utili al calcolo, considerata la mancata adesione alla sanatoria da parte del ricevitore.
legge 11 dicembre 2016, n. 208 (Legge di bilancio 2017), art.1, comma 926
disposizione proroga/interpretazione connessa alla regolarizzazione
Chiarisce la portata temporale della proroga per adesione alle procedure di regolarizzazione; la Corte ha ritenuto che la proroga non fosse applicabile al caso poiché la ricevitoria non aveva aderito alla procedura.
art. 7 Statuto dei diritti del contribuente
Richiamato dagli appellanti per censurare la mancata indicazione delle modalità di ricorso; la Corte ha considerato l'omessa indicazione una irregolarità formale non pregiudizievole poiché è stato comunque proposto il ricorso.
Corte di Giustizia UE, causa C-788/18
Giurisprudenza chiave: la Corte di Giustizia ha già ritenuto compatibile con l'art.56 TFUE l'applicazione dell'imposta unica agli operatori stranieri che gestiscono scommesse raccolte in Italia; tale precedente è stato determinante per escludere violazioni della libertà di prestazione.
Massime di principio
- La base imponibile per l'imposta unica sulle scommesse si determina con riferimento alla raccolta effettuata sul territorio italiano: il luogo rilevante è dove avviene la raccolta (ricevitore), non la sede del bookmaker estero.
- Chi opera in Italia raccogliendo scommesse per conto di un bookmaker estero può essere soggetto passivo e responsabile dell'imposta; il bookmaker estero è solidalmente obbligato al pagamento di imposta e sanzioni.
- Le censure fondate sulla libertà di stabilimento o di prestazione di servizi (art.49/56 TFUE) sono difficilmente accolte se lo Stato membro dimostra che la normativa mira a obiettivi di ordine pubblico, tutela dei consumatori e contrasto all'evasione e non introduce discriminazioni rispetto agli operatori nazionali (giurisprudenza C-788/18).
- L'accertamento induttivo che utilizza criteri legali è legittimo quando il contribuente non regolarizza la propria posizione né fornisce elementi documentali per una determinazione analitica della base imponibile.
- Le irregolarità formali dell'atto (es. mancata indicazione di alcune informazioni, mancata traduzione) non comportano automaticamente nullità se non hanno pregiudicato il diritto di difesa; il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio.
- Le sanzioni amministrative sono applicabili anche in presenza di controversie sul diritto soggettivo del soggetto passivo se risulta l'evasione effettiva e la normativa di riferimento non fosse più incerta al momento dei fatti (situazione giurisprudenziale stabilizzata dopo il 2010).
- Prima di chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o un giudizio di legittimità costituzionale, verificare l'esistenza di precedenti decisivi (Corte di Giustizia e Corte Costituzionale) sul punto: se la materia è già pacificata, il rinvio è spesso ritenuto non necessario.
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